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La fatturazione elettronica

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è sensibilmente ridotto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio costante e puntuale del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l’utilizzo del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.000 amministrazioni pubbliche registrate.

La Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni, tuttavia, potrebbero non essere complete: infatti, non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. A questa carenza, che impedisce di avere una visione esaustiva del ciclo delle fatture, si è posto rimedio con lo sviluppo del SIOPE+, un sistema informativo che permette l’acquisizione automatica dei dati sui pagamenti (vedi sezione "Alcune considerazioni sui dati").

Il possesso dei requisiti in un Rti

unione1Il Tar si è pronunciato sui Raggruppamenti temporanei di imprese e sui requisiti di partecipazione.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Clausola di adesione alla gara

Clausola di adesione alla gara di un’altra Stazione Appaltante per il tempo necessario all’indizione della propria procedura: è legittima?

    E’ legittima l’adesione alla procedura di gara espletata da un’altra Stazione Appaltante, per il tempo necessario alla valutazione ed indizione di una propria procedura di aggiudicazione.

    Sul punto si è già espressa la giurisprudenza amministrativa  (da ultimo – in ambito sanitario – TAR Milano, 29.09.2018 n. 1412 che richiama id. 10.11.2017, n. 2128 già pubblicata su questo sito), rilevando che ogni amministrazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, possa provvedere nelle more all’approvvigionamento nelle forme consentite dall’ordinamento; quindi non solo mediante eventuali proroghe, ma anche attraverso la stipula di contratti “ponte” oppure avvalendosi della clausola di adesione, laddove il servizio o la fornitura risultino ad esempio economicamente più vantaggiosi.

    A sostegno di tale tesi è stato rilevato che l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, riguardante la disciplina della proroga dei contratti, infatti, non attribuisce certamente al contraente uscente una sorta di diritto esclusivo ed incondizionato alla proroga, rispetto ad altre legittime scelte che potrebbero essere fatte dalla Stazione Appaltante. Dunque, l’utilizzo della clausola di adesione può senza dubbio consentire la stipulazione di un contratto per il tempo necessario alla conclusione della propria procedura di gara.

    Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto più volte legittima tale forma di affidamento, realizzato attraverso l’estensione di un contratto  aggiudicato all’esito di una gara pubblica.

    Sul punto sia fa rinvio – quali precedenti conformi – alla sentenza del TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016 (che ha reputato legittima una clausola di adesione, seppure precisando i contenuti necessari di tale clausola e che ha altresì escluso la violazione del principio di concorrenza, il quale è invece rispettato all’atto dell’indizione della prima gara, rivolta alla scelta dell’operatore cui possono poi essere assegnati altri contratti ad oggetto analogo) ed alle successive sentenze della medesima sezione IV n. 77/2017, n. 212/2017 e n. 696/2017, oltre alla pronuncia del TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 12.1.2016, n. 34.

    Anche il giudice amministrativo d’appello ha ritenuto legittima – in una controversia relativa agli affidamenti delle aziende sanitarie della Regione Toscana – l’estensione del contratto aggiudicato all’esito di una regolare gara pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 445/2016).

    Il medesimo Consiglio di Stato, tuttavia, ha sollevato (ordinanza n. 1690/2017) questione di pregiudizialità comunitaria con riferimento alla clausola di adesione.

    Infine, come evidenziato nel citato precedente, depone in favore della legittimità dell’adesione la circostanza che il relativo contratto contenga una clausola risolutiva espressa riferita alla definizione dell’autonoma procedura di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante (TAR Milano,  10.11.2017, n. 2128).

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I permessi per terapie e cure

medico1L’Aran ha pubblicato i pareri in tema di visite, terapie ed esami diagnostici.

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Le dichiarazioni false e il soccorso istruttorio

giornali1Il Tar si è pronunciato sull’inutilizzabilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Le assunzioni nei piccoli comuni

persone1La Corte dei conti, con Presidente il dottor Rosario Scalia (tra le altre Componente del Comitato Scientifico dell’Asfel), ha fornito risposta a un comune in materia di spesa del personale premettendo che l’Ente ha una popolazione di 918 abitanti e che sussisterebbero le condizioni di legge per procedere a nuove assunzioni. 

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