Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1
Denominazione

1. E' costituita l'Associazione dei Servizi Finanziari degli Enti Locali. La sua sigla è A.S.F.E.L.

Articolo 2
Sede

1.    L’Associazione ha sede in Pompei (NA) alla Via Lepanto n.95.

Articolo 3
Finalità

1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
 a) curare gli interessi funzionali della categoria del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti Locali e del Revisore degli Enti Locali;
 b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura giuridica, la responsabilità e le attribuzioni del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti locali e del Revisore degli Enti Locali;
 c) di svolgere la propria azione verso gli organi dello Stato e la Pubblica Amministrazioni in generale, collaborando con questi nella formazione di nuove forme legislative a tutela e valorizzazione della figura del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti locali, degli operatori degli Uffici Finanziari e del Revisore degli Enti;
 d) tutelare la figura del Ragioniere, del Responsabile Finanziario, del Responsabile dei Tributi degli Enti locali, degli operatori degli Uffici Finanziari e del Revisore degli Enti;
 e) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari associati per il perfezionamento della categoria;
 f) curare, a mezzo di appositi organi di stampa e mediante convegni e incontri, l'informazione tecnica per tutti gli associati, incentivando la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri iscritti;
 g) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti, costituendo, tra l’altro, una piattaforma informatica che permetta e sviluppi l’interazione tra gli associati;
 h) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando alle Istituzioni e agli organi di governo proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico-economici e finanziari che investono gli Enti locali;
 i) di rappresentare gli associati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le finalità dell’Associazione;

Articolo 4
Gli strumenti

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può:
 a) organizzare corsi di aggiornamento e di formazione professionale per gli Associati e per i cultori della materia finanziaria e tributaria degli enti locali, anche tramite utilizzo di fondi pubblici;
 b) stipulare convenzioni e contratti con società di servizi, di fornitura di beni, di assicurazioni, con banche, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per tutti gli Associati e per i loro familiari;
 c)  stipulare convenzioni e contratti con enti della Pubblica Amministrazione, Associazioni e Fondazioni per il raggiungimento dei fini associativi;
 d) stipulare convenzioni e contratti con società, individuate con procedura che garantisca la concorrenza, per fornire strumenti e servizi, necessari al perseguimento dei fini sociali;
 e) organizzare manifestazioni, incontri, convegni con la partecipazioni dell’Istituzioni e degli organi di governo per il raggiungimento delle finalità associative;
 f) attivare tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto delle normative di legge, locale, nazionale e comunitaria, anche successive alla costituzione dell’Associazione.

2. L’Associazione non può partecipare a società di capitale, neanche per il perseguimento di finalità istituzionali e non può svolgere attività diverse da quelle consentite.

Articolo 5
Tutela

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e riconosce il ruolo dei Sindacati, per la tutela dei diritti e dei doveri della categoria.

Articolo 6
Personalità giuridica

1. L'Associazione richiederà la personalità giuridica e non persegue fini di lucro né svolge attività commerciali o di impresa e, pertanto, non è soggetta all'imposta sulle persone giuridiche, a termini del combinato disposto degli artt.2 e 20 del d.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973.
2. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell’ente, in favore di amministratori o Associati, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7
Associati

1. Possono far parte dell’Associazione i Ragionieri, i Responsabili Finanziari e Responsabili dei Tributi degli enti locali, dei loro consorzi e associazioni e tutti gli operatori dei Servizi Finanziari e Tributari degli enti locali.

2. Possono essere associati, inoltre, anche gli stessi soggetti di cui al primo comma, collocati in quiescenza o che hanno svolto le attività di cui sopra per almeno 3 anni.

3. Possono far parte dell’Associazione anche gli enti pubblici, Comuni, Province, Consorzi, Unioni di Comuni, Società pubbliche o a partecipazione, anche minoritaria pubblica, Aziende speciali, Istituzioni, Università e società che operano nel campo degli enti locali.

4. Le Associazioni e le Fondazioni già esistenti o successivamente costituite che hanno finalità coincidenti, anche in parte, con quelli dell’ASFEL possono far parte dell’Associazione.

5. I Revisori Legali, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono far parte dell’Associazione, se ciò non sia in contrasto con le disposizioni dei propri Albi.

6. L’iscrizione si effettua con la presentazione di un modulo, anche on-line, nel quale chi desidera diventare associato dovrà effettuare tutte le dichiarazioni previste. Il Presidente dell’Associazione dispone l’iscrizione dell’Associato nel registro degli Associati. Semestralmente l’elenco dei nuovi Associati viene sottoposto, per la ratifica successiva, all’Organo Esecutivo. Contro il rifiuto di ammissione, comunicato al soggetto, è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, entro 45 giorni.

7. L’Associato si impegna ad effettuare il pagamento della quota iniziale e delle successive quote annuali, fissate dagli Organi dell’Associazione. L’Associato può, entro il 30 novembre di ogni anno, chiedere di non far più parte dell’Associazione, a partire dall’anno successivo e pertanto non avrà più diritti e doveri nei confronti della stessa.

8. La qualità di Associato si perde per dimissioni, morte o morosità per oltre un anno, salvo recupero delle somme dovute.

Articolo 8
Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle manifestazioni, convegni e seminari organizzati dall’ASFEL.

2. Ogni Associato partecipa alla vita istituzionale dell’Associazione, contribuendo con le proprie attività al perseguimento dei fini associativi, fissati nello Statuto e deliberati dagli Organi.

3. L’Associato deve contribuire al versamento della quota annuale, che viene fissata dall’Organo esecutivo. In caso di morosità l’Associazione provvederà, con i mezzi ritenuti più idonei, al recupero di quanto dovuto. L’Associato deve tenere un comportamento che non sia in grado di arrecare danni, di immagine, materiali o altro, all’Associazione e ai suoi membri.

4. Coloro che contravvengono ai doveri indicati nel presente Statuto sono esclusi, con provvedimento del Direttivo, dall’Associazione con effetto immediato. All’Associato è dato, comunque, diritto di presentare proprie controdeduzioni. Le esclusioni sono comunicate agli altri Associati in sede di Assemblea Annuale, senza comunicazioni on-line.

Articolo 9
Organi

1. Organi dell'Associazione sono:
  a) Il Presidente dell'Associazione;
  b) L’Organo esecutivo;
  c) Il Direttivo;
  d) L'Assemblea Generale;
  e) Il Collegio dei Revisori e Probiviri.

2. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. L’Organo Esecutivo può, su proposta del Presidente, attribuire ai membri dell’Organo Esecutivo, del Direttivo e del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione all’attività associativa. Al Presidente può essere attribuito un fondo annuale per le spese di rappresentanza, da rendicontare in maniera analitica all’Organo Esecutivo e al Collegio dei Revisori.

Articolo 10
Presidente dell’Associazione

1. Al Presidente spetta  la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi per tutte le operazioni occorrenti  al funzionamento dell'associazione secondo il proprio Statuto. Rappresenta l’Associazione innanzi le Commissioni Tributarie, gli uffici tributari, le autorità amministrative e giudiziarie. In casi di assenza temporanea del Presidente, il Vice Presidente svolge i compiti propri del Presidente.

2. Il Presidente dura in carica tre anni, è nominato dall'Assemblea Generale, ed è sempre rieleggibile. Convoca, presiede e cura l'Assemblea Generale, il Direttivo e l’Organo Esecutivo, stabilendone gli ordini del giorno.

3. In particolare, tra l’altro, il Presidente:
  a) assicura il corretto funzionamento dell’Associazione, vigilando anche sulla tenuta della contabilità, sulla conservazione dei documenti, non solo fiscali, sulla predisposizione del bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione;
  b) conferisce, previa deliberazione dell’Organo Esecutivo, procure generali, incarichi di perizia e di arbitrato e di incarichi necessari per il perseguimento dei fini sociali;
  c) assume, previa deliberazione dell’Organo Esecutivo, dipendenti, anche con contratti flessibili, stabilendo gli incarichi, le mansioni e le retribuzioni. Provvede, nei casi previsti dalla normativa, a sospenderli o licenziarli;
  d) effettua operazioni bancarie e postali, quali, a titolo esemplificativo, apertura/chiusura conti correnti, prelevamenti/versamenti ecc;
  e) stipula le convenzioni e i contratti necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
  f) svolge le funzioni di tesoriere dell’Associazione;
  g) e in generale, gestisce e compie tutte le operazioni previste nello scopo sociale per il raggiungimento dello stesso.

4. L’elenco dei contratti e delle convenzioni stipulate, degli incarichi e delle assunzioni effettuate, dei giudizi in corso, sono comunicate, almeno semestralmente, al Direttivo e al Collegio dei Revisori. Nel rispetto della normativa sulla privacy, tali elenchi sono pubblicati sul sito web dell’Associazione, nella sezione riservata agli Associati.

Articolo 11
L’Organo Esecutivo

1. L’Organo Esecutivo amministra l’Associazione. E’ composto di 7 membri, oltre il Presidente dell’Associazione. I membri sono eletti dall’Assemblea degli Associati e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri l’Organo Esecutivo effettua la loro sostituzione temporanea, fino alla successiva Assemblea.

2. L’Organo Esecutivo ha la gestione, sia ordinaria che straordinaria, dell’Associazione ed esercita tutti i compiti e le facoltà che non siano espressamente attribuiti ad altri organi. Si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia convocata dal Presidente o su richiesta di almeno tre suoi componenti. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’origine del giorno, della data, dell’ora e della sede della convocazione, è effettuato per email almeno cinque giorni solari prima della data di convocazione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 2 giorni. L’Organo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

3. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza degli assegnati all’Organo Esecutivo, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza dei presenti e sono iscritte, con i relativi verbali, in un registro tenuto dal Presidente. L’Organo può richiedere, se ritiene, la partecipazione del Collegio dei revisori o dei membri del Direttivo.

4. Rientrano, tra l’altro, tra i compiti dell’Organo Esecutivo:
  a) la predisposizione, in collaborazione con il Presidente, del bilancio di previsione annuale e del rendiconto annuale della gestione, che devono essere accompagnati da una relazione illustrativa del Presidente;
  b) reperire fondi per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  c) fissa le quote associative annuali;
  d) tutto quanto previsto nello Statuto.

Articolo 12
Direttivo

1. Il Direttivo è composto da 14 membri eletti dall’Assemblea Generale, oltre al Presidente che lo presiede. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri il Direttivo effettua la loro sostituzione temporanea, fino alla successiva Assemblea. Nella nomina l’Assemblea deve garantire la giusta rappresentatività, anche territoriale degli Associati. L’Assemblea Generale può decidere, in sede di nomina, di articolare il Direttivo su base territoriale.

2. Decide sulle direttive generali e gli indirizzi strategici dell’Associazione. Si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta sia convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 8 dei suoi componenti. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e della sede della convocazione, è effettuato per email almeno cinque giorni solari prima della data di convocazione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 2 giorni. L’Organo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

Articolo 13
Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente, con email e con comunicazione sul sito internet dell’Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e luogo in cui è convocata.

2. Può essere convocata in una sede diversa dalla sede dell’Associazione ed è convocata almeno una volta l’anno. Tra l’altro provvede:
  a) all’approvazione del bilancio di previsione annuale, del rendiconto della gestione;
  b) alla nomina del Presidente dell’Associazione, dell’Organo Esecutivo, del Direttivo e del Collegio dei revisori, ad eccezione delle prime nomine che avverranno in sede di costituzione;
  c) delega il Direttivo di alcune proprie funzioni.

3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, provvede a:
  a) modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
  b) stabilire l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  c) nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri;
  d) deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

4. All’Assemblea Generale hanno diritto di intervenire tutti gli Associati iscritti, che se impossibilitati a partecipare possono delegare, per iscritto, altri Associati. Ogni Associato non può ottenere più di cinque deleghe da parte di altri Associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, bollato e sottoscritto dal Presidente. La convocazione, in seduta ordinaria, è valida, se intervengono, in prima convocazione la metà degli Associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In seduta straordinaria, l’Assemblea è valida quando sono rappresentati almeno la metà degli Associati.

Articolo 14
Collegio dei Revisori e Probiviri

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale, è composto da tre membri, eletti anche tra i non associati, tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali o dei Dottori Commercialisti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio effettua:
  a) il controllo amministrativo contabile su tutti gli atti contabili della gestione;
  b) vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo;
  c) accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
  d) esamina i bilanci, ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale;
  e) formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni;
  f) accerta periodicamente la consistenza di cassa.
3. Delle attività eseguite si fa indicazione in un proprio registro.
4. Il Collegio dei revisori effettua, altresì, le funzioni dei probiviri, al fine di dirimere situazioni di controversie tra gli Associati e l’Associazione.

Articolo 15
Istituzioni periferiche

1. In seno all'Associazione possono essere costituite sezioni regionali e sezioni provinciali. La disciplina delle sezioni avviene mediante protocollo aggiuntivo, approvato dal Direttivo, le cui norme non possono contrastare con quelle del presente Statuto.

Articolo 16
Scioglimento

1. L'Associazione ha una durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento  è deliberato dall'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, appositamente convocata e che delibera con decisione presa da almeno 2/3 degli associati. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità che l'assemblea deciderà al momento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'adunanza per lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione deve rifarsi all'art. 21 del codice civile.

Articolo 17
Disposizioni finali e transitorie

1. L’Associazione è costituita, inizialmente, dagli Associati fondatori, indicati nell’Atto costitutivo, che provvedono ad eleggere il Presidente dell’Associazione, che come indicato nel presente Statuto, dura in carica tre anni. Gli Associati fondatori nominano, altresì, l’Organo Esecutivo, che dura in carica tre anni. La prima Assemblea Generale, da tenersi entro quattro mesi dalla costituzione, nominerà i restanti organi sociali.

Articolo 18
Norme Finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.

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ASFEL

Associazione Servizi Finanziari Enti Locali

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

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