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L'indicazione separata dei costi di manodopera

colori1Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla necessità di separare gli importi della sicurezza e quelli per la manodopera.

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Il rimborso delle spese di personale per gli eventi privati

spese1La Corte dei conti è intervenuta in tema di obbligo per il privato, di pagare i servizi di viabilità resi necessari dall’evento privato dal medesimo organizzato o promosso. 

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L'istanza di annullamento dell'avviso bonario

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La Corte di Cassazione si pronunciata in tema di istanza di annullamento dell’avviso bonario.

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I poteri dell'Anac sull'anticorruzione

La prevenzione della corruzione, i poteri dell’Autorità
Lettera del Presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, al Corriere della Sera sui responsabili anticorruzione delle P.A.

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha inviato una lettera al direttore del Corriere della Sera, pubblicata oggi 16 ottobre 2018, con alcune precisazioni in merito all’articolo di Milena Gabanelli pubblicato ieri sul medesimo quotidiano.

“Caro direttore,
con la sua ottima inchiesta «Anticorruttori ma già condannati», ieri Milena Gabanelli ha posto un problema assai serio: il rischio che la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc), prevista dalla legge Severino, sia oggetto di pressioni politiche o quel ruolo sia ricoperto da dirigenti dalla condotta discutibile, sminuendo così una funzione fondamentale per contrastare il malaffare nella Pubblica amministrazione. È un fronte che da tempo vede impegnata l'Anac, che agli Rpc dedica annualmente un'apposita giornata di formazione anche per consentire di esercitare al meglio il loro ruolo.

In questa stessa prospettiva, oltre a raccomandare alle amministrazioni, nel Piano Nazionale anticorruzione, di non nominare a tale carica chi non abbia dato prova «nel tempo di comportamento integerrimo», la scorsa estate l'Anac ha anche emanato un apposito Regolamento per tutelare chi svolge correttamente il proprio dovere, rafforzando i meccanismi di tutela della sua indipendenza, attraverso uno specifico istituto previsto dalla legge e cioè la richiesta di riesame dei provvedimenti di revoca degli Rpc, quando vi è il sospetto che queste revoche siano dettate da ragioni ritorsive o discriminatorie. Per evitare equivoci, però, certamente non voluti dalla bravissima giornalista è necessario fare alcune precisazioni.

Comprendo la necessità su temi complessi di semplificare i messaggi ma scrivere che gli Rpc sono i «responsabili Anac» non è in linea con la realtà e con quanto prevede la legge. L'Autorità nazionale anticorruzione, infatti, non ha alcun potere nella loro nomina né alcun ruolo rispetto al loro operato. Gli Rpc sono dipendenti della singola amministrazione e questo incarico è conferito dai vertici della amministrazione di appartenenza, senza nessuna interlocuzione con l'Anac. Se l'Autorità viene a conoscenza in qualunque modo di comportamenti non corretti, segnala tale dato all'Amministrazione di appartenenza chiedendo anche di sostituire gli Rpc. Sono numerosi i casi in cui ciò è avvenuto e, ad onor del vero, quasi sempre le amministrazioni si sono adeguate.

Quanto all'affermazione contenuta nell'inchiesta secondo cui non si sa in quali casi gli Rpc abbiano segnalato il verificarsi di fatti di corruzione, va chiarito che non si tratta di ufficiali di polizia né giudiziaria né di sicurezza ma di soggetti chiamati a far rispettare un impianto di norme (dai piani di prevenzione, ai codici etici alle norme sulla trasparenza) che, anche secondo i migliori standard intemazionali, hanno come obiettivo di provare ad evitare che la corruzione si verifichi! Infine, mi faccia però spezzare una lancia in favore degli Rpc; i casi indicati dalla Gabanelli sono gravi e le amministrazioni che non rimuovono quelli nominati in modo inopportuno violano lo spirito della legge;   verificheremo tutti i casi ed interverremo di conseguenza.
È però giusto ricordare che le amministrazioni tenute a nominare un Rpc sono almeno 15 mila. Ci possono essere certamente mele marce (e non sono mancati persino casi di arresti di Rpc) ma va evidenziato anche che sono tanti coloro che stanno provando a vincere una sfida difficilissima; quella di imporre i valori dell'anticorruzione dall'interno, senza aspettare indagini, manette ed agenti provocatori.”

Collegamento sostanziale

Collegamento sostanziale ed unico centro decisionale: quando sussiste la causa di esclusione ?

    Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, qualora: “m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. (…)

    In proposito la recente opzione interpretativa della giurisprudenza ritiene che non basta che le società siano in rapporto tra loro per poter procedere all’esclusione delle stesse dalla procedura di gara: richiamandosi ai dettami della Corte di Giustizia UE va ritenuto che il divieto di partecipazione a una medesima procedura di aggiudicazione ai casi di un rapporto di controllo tra le imprese interessate, va contenuta nei limiti di quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

    Peraltro secondo la Corte di Giustizia il rispetto del principio di proporzionalità richiede che l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a esaminare e valutare i fatti, al fine di accertare se il rapporto sussistente tra due entità abbia esercitato un’influenza concreta sul rispettivo contenuto delle offerte depositate nell’ambito di una medesima procedura di aggiudicazione pubblica, valutazione nella specie compiuta con ampiezza di argomentazioni che si presentano logiche e plausibili nelle conclusioni.

    Secondo la predetta tesi, quindi, il collegamento , quale fenomeno di natura meramente economico-funzionale tra imprese, è ex se neutro, per cui solo laddove vi sia unicità di centro decisionale, permanente o occasionale ma comunque perfezionato, in relazione alla singola gara è preciso dovere dell’amministrazione aggiudicatrice procedere all’esclusione delle offerte.

    A tal fine occorre l’utilizzo di una serie di indici rivelatori quali intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (indici oggettivi).

    La ricorrenza di questi indici, in un numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione.

    Da ciò consegue la legittimità della esclusione con riferimento ad ipotesi di collegamento sostanziale suscettibili di arrecare un pregiudizio alla procedura, a causa di relazioni idonee a consentire un flusso (formativo) delle offerte e informativo in merito alla fissazione dell’offerta o agli elementi valutativi della stessa, purché non sia superato il limite della ragionevolezza e della logicità, dovendo pur sempre il procedimento ad evidenza pubblica tendere a realizzare un’ampia partecipazione e garantire l’autentica concorrenza delle offerte. (…)

    Non va peraltro dimenticato che:

    1) la dimostrazione di quale incidenza concreta abbia avuto l’accertata situazione di collegamento sostanziale sull’esito della procedura si risolverebbe in una probatio diabolica a carico dell’amministrazione, per assolvere la quale non basterebbero probabilmente neppure i mezzi di indagine del giudice penale con la conseguenza che affinché la procedura di gara possa ritenersi inquinata dalla partecipazione di imprese collegate in via di fatto è sufficiente, da un lato che tale partecipazione determini di per sé il rischio di una turbativa della gara, e ciò accade quando sia stata accertata la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, dal momento che tale situazione compromette, di per sé sola, le esigenze di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti che caratterizzano la gara, dall’altro, la mancata dimostrazione da parte delle imprese interessate della totale assenza, in concreto, di ogni possibile incidenza di detto collegamento sull’esito della procedura (TAR Sicilia, Catania, 23 giugno 2017, n. 1543);

    2) la fattispecie di collegamento sostanziale è qualificabile come di “pericolo presunto”, in coerenza con la sua funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla genuinità della competizione che si attua mediante le procedure a evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959). Pertanto la valutazione da compiere sull’unicità del centro decisionale postula che sia provata l’astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, e non anche necessariamente che l’alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2017, nr. 496; id., sez. III, 23 dicembre 2014, nr. 6379; id., sez. V, 18 luglio 2012, nr. 4189 e da ultimo TAR Napoli, 05.10.2018 n.  5800).

www.sentenzeappalti.it

Il ruolo della Corte dei conti nel sistema delle partecipazioni

cdc1Intervento del dottor Tiziano Tessaro, Consigliere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (e tra le altre Componente del Comitato Scientifico dell’Asfel) al convegno, tenuto all’Università degli studi di Verona, dal titolo: Il nodo della “effettiva attuazione” della riforma da parte degli Enti Locali.

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