Le attività al videoterminale
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2679 pubblicata in data 11 febbraio 2015, a conferma della pronuncia del giudice territoriale (che riformava quella del giudice del lavoro), nega il risarcimento del danno nonchè la commutazione in ferie, per la pause non fruite, previste dal d.lgs. 626/1994 (applicabile ratione temporis), richiesto da una dipendente di Telecom, addetta ad attività amministrative comportanti anche l'uso del videoterminale. La motivazione sostanziale del rigetto delle pretese di parte attorea risiedono nel fatto che l'accertamento in giudizio ha provato che l'attività a videoterminale era di tipo discontinuo ovvero le mansioni comportavano anche impieghi di tipo diverso, ancorchè non prevalenti.
La notizia è inserita nella newsletter giornaliera che è inviata agli Associati, che possono consultarla, inoltre, nel menù: Newsletter- News giornaliera