Trasparenza e accesso in ambito sanitario
Il principio di trasparenza e il diritto di accesso in ambito sanitario.
Pierfrancesco Porto
Abstract:
Il presente contributo offre un’analisi del principio di trasparenza e del diritto di accesso con il precipuo scopo di evidenziare come tali strumenti, nel settore sanitario, possano essere considerati strumenti di tutela del diritto alla salute e dei dati sanitari dei pazienti. Dunque, nell’ottica di analizzare le peculiarità della trasparenza sanitaria, verrà dapprima esaminata la disciplina del diritto di accesso contenuta nella l. n.241/1990 e nel d. lgs. n. 33/2013. Particolare attenzione, verrà poi dedicata ad una legge di settore che concorre a definire il quadro della disciplina applicabile al diritto di accesso in ambito sanitario, ovvero la l. n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco). Successivamente, verranno esaminate alcune fattispecie particolari relative all’esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti dalle strutture nosocomiali, analizzandone limiti e presupposti. Infine, si rifletterà sulla centralità dell’accesso in campo sanitario, mettendo in luce come tale diritto possa contribuire concretamente ad una migliore garanzia del diritto alla salute.
This contribution provides an analysis of the principle of transparency and the right of access, with the aim of highlighting how these tools, in the healthcare field, can be considered instruments for the protection of the right to health and patients’ health data. Therefore, in order to analyze the specific features of healthcare transparency, the regulation of the right of access contained in Law No. 241/1990 and Legislative Decree No. 33/2013 will first be examined. Particular attention will then be paid to a sector-specific law that helps define the framework applicable to the right of access in healthcare, namely Law No. 24/2017 (known as the Gelli-Bianco Law). Subsequently, some specific cases concerning the exercise of the right of access to data and documents held by hospital facilities will be analyzed, focusing on their limits and conditions. Finally, a reflection will be made on the centrality of access in the healthcare sector, highlighting how this right can concretely contribute to better guaranteeing the right to health.
Sommario. 1. Premessa. – 2. La disciplina del diritto di accesso in ambito sanitario. –
3. L’esercizio del diritto di accesso a dati e documenti sanitari: casistiche particolari. –
4. Considerazioni conclusive.
Premessa.
Nel nostro ordinamento sono rinvenibili principi e istituti giuridici tipici del diritto amministrativo che possono essere considerati come strumenti posti a tutela del diritto alla salute e dei dati sanitari degli interessati-pazienti: ci si riferisce al principio di trasparenza e al diritto di accesso, che assumono rilievo fondamentale nell’attuale era digitalizzata[1].
Difatti, in un sistema democratico come quello italiano, le amministrazioni (tra cui le strutture sanitarie pubbliche) sono soggette al principio generale della trasparenza, che si esplica nel rendere conoscibile il loro operato ai cittadini. Per questi ultimi, tale principio costituisce uno strumento di garanzia dei diritti e delle libertà individuali, in quanto permette di esercitare una forma di controllo diffuso sulle attività amministrative e di migliorare l’interazione con la pubblica amministrazione[2]. Pur essendo pacificamente riconosciuto nel nostro ordinamento, il principio di trasparenza non è espressamente contemplato nella Costituzione, tuttavia, esso può essere desunto dall’art. 97 in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione; la sua codificazione in fonti primarie, è avvenuta ad opera della legge n. 15/2005 di modifica alla legge n. 241/1990 e, attualmente, viene posto, dall’art.1 co. 1 della legge n. 241/1990, tra i criteri che reggono l’azione amministrativa[3].
La trasparenza, inoltre, riveste un’importanza fondamentale su due diversi fronti: infatti, questa non solo oggi favorisce il miglioramento dell’efficienza dell’azione pubblica trasformando un’amministrazione analogico-cartacea in un’amministrazione digitale, ma contribuisce, per il tramite di una gestione digitale e trasparente, a garantire più efficacemente i diritti sociali nei settori pubblici più rilevanti come la sanità, l’istruzione e il welfare[4]. Altri strumenti protesi a migliorare l’interazione tra le istituzioni pubbliche e i cittadini sono rappresentati dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione[5] e dal diritto di accesso ai dati raccolti da quest’ultima. Proprio sul diritto di accesso è doveroso
evidenziare che, di fronte alla formazione di documenti da parte delle amministrazioni, particolare importanza ha assunto nel corso degli anni il tema della conoscibilità dei dati e delle informazioni raccolti da queste ultime.
Il rapporto tra i dati e le informazioni riportate nei documenti amministrativi e il principio di trasparenza, è rilevabile dal disposto dell’art. 22 co. 2 della l. n. 241/1990[6], ove l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è qualificato come principio generale dell’attività amministrativa che mira a favorire la partecipazione, l’imparzialità e la trasparenza[7].
Tanto premesso, è chiaro che i dati e le informazioni sulla salute detenuti dalle amministrazioni sanitare, assumono un rilievo speciale sia per la loro contiguità con interessi di primaria importanza, sia perché contenuti all’interno dei cd. strumenti della sanità digitale (ovvero la Cartella Clinica Elettronica, il Dossier Sanitario Elettronico e il Fascicolo Sanitario Elettronico) che si sostanziano in documenti amministrativi di natura informatica[8].
Dunque, il diritto di accesso e le relative modalità di esercizio trovano nel contesto sanitario una disciplina particolare, data anche la rilevanza del bene salute sottesa a tutte le attività del Servizio Sanitario Nazionale[9], in cui sono coinvolti aspetti connessi al benessere psico-fisico dell’individuo[10]. Per tale ragione, il principio di trasparenza e il diritto di accesso assumono le vesti di strumento di tutela nella misura in cui la possibilità di prendere visione ed estrarre copia di dati e documentazione sanitaria[11], assume carattere funzionale alla volontà di garantire la sicurezza delle cure in favore degli assistiti[12].
La disciplina del diritto di accesso in ambito sanitario.
Il legislatore ha recentemente affrontato la tematica del diritto di accesso alla documentazione sanitaria in una prospettiva assolutamente peculiare, anche perché negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi delle istanze di accesso a dati e documenti sanitari, dovute a diverse ipotesi, quali ad esempio: istanze di accesso ai verbali dei Comitati di Valutazione dei Sinistri[13] incardinati presso la struttura sanitaria con il fine di indagare la correttezza dell’applicazione della scienza medica[14]; talora, poi, l’istanza di accesso ha ad oggetto documenti sanitari riferibili a informazioni sulla salute concernenti persone ormai decedute; altre volte, invece, l’istanza di accesso attiene a documenti recenti dati concernenti lo stato di salute di terzi[15].
Tuttavia, preliminarmente è d’uopo evidenziare che il diritto di accesso nel contesto sanitario ha ad oggetto atti e dati che tendenzialmente non sono tipici di un procedimento amministrativo: difatti, mentre tradizionalmente l’istanza di accesso viene inoltrata in pendenza o al termine di un procedimento, in ambito sanitario rileva l’attività di erogazione di cure che, nella maggior parte dei casi, si sostanza in attività di natura non provvedimentale o decisionale[16].
In prima battuta, la trasparenza sanitaria è soggetta sia alle disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 per quanto concerne la disciplina dell’accesso documentale, sia alle norme contenute nel d. lgs. n. 33/2013 per quanto riguarda l’accesso civico nelle sue due diverse forme[17], semplice e generalizzato[18].
Come noto, l’evoluzione del diritto di accesso muove dalla legge n. 241/1990, che ha introdotto due tipologie di accesso documentale con caratteri differenti[19]: un accesso endoprocedimentale (ex art. 10) e un accesso esoprocedimentale, che viene disciplinato dagli artt. 22 e ss. della medesima legge[20].
La natura giuridica del diritto di accesso documentale è stata oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali ma, dopo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/1999[21], si è consolidato l’orientamento che configura l’accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni in termini di interesse legittimo, anche in considerazione del potere discrezionale delle amministrazioni di valutare le motivazioni dell’istanza di accesso pervenuta rispetto ad un eventuale diniego per la tutela di esigenze di privacy di terzi o per altre ipotesi di esclusione del diritto di accesso previste dalle legge[22].
Con specifico riferimento a dati e documenti sanitari si deve evidenziare che, l’accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, è caratterizzato da un ambito soggettivo circoscritto, poiché i soggetti legittimati a presentare istanza di accesso agli atti e ad ottenere l’ostensione documentale sono solo coloro che vantano un interesse personale diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento e legata indissolubilmente al documento per cui si richiede l’accesso[23]; pertanto, è previsto l’obbligo di motivazione dell’istanza da parte del soggetto interessato, in quanto lo stesso deve indicare i presupposti di fatto e motivare il predetto interesse personale diretto, concreto ed attuale[24].
La legittimazione passiva, invece, è riconosciuta in capo all’amministrazione detentrice dei documenti.
Potrebbe anche ricorrere l’ipotesi in cui l’istanza di accesso abbia ad oggetto documenti contenenti dati relativi a soggetti terzi, cd. controinteressati; questi ultimi, possono essere definiti come quei soggetti individuati o facilmente individuabili che, dall’esercizio del diritto di accesso potrebbero subire un pregiudizio ad un proprio interesse, analogo e contrario a quello dell’istante[25].
Infine, il procedimento amministrativo avviato mediante istanza di accesso agli atti culmina con l’accoglimento della richiesta o con un motivato diniego da parte dell’amministrazione detentrice dei dati e documenti[26].
Sempre in tema di diritto di accesso, nel 2013, è stato emanato il d. lgs. n. 33 (cd. Decreto Trasparenza) attraverso il quale si è proceduto nel tentativo di creare una pubblica amministrazione aperta, valorizzando il paradigma dell’Open Government[27].
Attualmente nel predetto Decreto Trasparenza, rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’art. 5, si trovano le coordinate di riferimento sulle due forme di accesso civico, semplice e generalizzato[28].
Per quanto concerne l’accesso civico cd. semplice, esso si sostanzia nel diritto indistintamente riconosciuto a tutti i cittadini di richiedere alle amministrazioni la pubblicazione di documenti, dati e informazioni per cui sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione (previsto dalla legge) in capo alle stesse, nelle ipotesi in cui non vi abbiano provveduto spontaneamente. Una caratteristica dell’accesso civico semplice può essere ravvisata nel fatto che non sia posto in capo al richiedente nessun onere motivazionale dell’istanza: la ratio di tale circostanza si rinviene nel fatto che oggetto della richiesta di ostensione siano proprio quei documenti che devono essere pubblicati ex lege dalle amministrazioni al fine di renderli conoscibili e fruibili gratuitamente da parte di ogni cittadino[29].
L’accesso civico cd. generalizzato, invece, è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, che ha modificato il d. lgs. n. 33/2013, ed è orientato ad una tipologia di trasparenza che si ispira al Freedom of Information Act americano (cd. F.o.I.A.)[30]. Esso può essere qualificato come uno strumento di controllo diffuso sull’attività amministrativa e sull’allocazione delle risorse pubbliche, volto a realizzare l’accessibilità ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni. In particolare, tale tipologia di accesso prescinde da obblighi di pubblicazione ed ammette che chiunque[31], senza alcun onere di motivazione, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, che siano tuttavia ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013. Precisamente, si tratta di dati e documenti per cui, non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente che ne faccia apposita istanza, fatti salvi i limiti di cui all’art. 5-bis[32] dello stesso d. lgs. n. 33/2013[33].
Da quanto descritto supra emerge che, nell’ordinamento italiano sono previste diverse tipologie di accesso le quali vengono in rilievo anche ai fini della trasparenza sanitaria e in ordine alle quali il discrimine tra l’accesso documentale previsto dalla l. n. 241/1990 e quelli civico e generalizzato previsti dal d. lgs. n. 33/2013, si esprime nel diverso grado di motivazione e di legittimazione richiesti[34].
Orbene, è alle norme generali sull’accesso documentale e sull’accesso civico, che bisogna riferirsi in prima battuta al fine di bilanciare i contrapposti interessi che emergono nelle ipotesi di presentazione di istanza di accesso ai dati e ai documenti sanitari detenuti dalle amministrazioni nosocomiali. Tuttavia, al di là di quanto previsto in via generale, un’altra legge di settore concorre a definire il quadro della disciplina applicabile all’accesso ai dati e agli atti di tali strutture, vale a dire la legge n. 24/2017, cd. Legge “Gelli-Bianco”[35]. Quest’ultima[36], all’art. 4 rubricato “Trasparenza dei dati”, contiene i criteri di riferimento del diritto di accesso alla documentazione sanitaria. In particolare, il predetto art. 4 co. 1 afferma, quale principio generale, che l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private è soggetta all’obbligo di trasparenza nel rispetto del Codice della privacy di cui al d. lgs. n. 196/2003[37]; tale rinvio introduce la tematica principale della disciplina in commento, che si sostanzia nella costante esigenza di bilanciamento tra l’accessibilità dei dati e la tutela della privacy di terzi, con particolare riguardo ai dati trattati nel contesto sanitario, che sono idonei sia all’individuazione del paziente titolare, sia a mostrarne profili particolarmente sensibili e, pertanto, meritevoli di speciali cautele da parte dell’ordinamento[38].
Successivamente, l’art. 4 co. 2 della l. n. 24/2017 sancisce che l’ostensione della documentazione sanitaria in favore degli aventi diritto deve avvenire entro sette giorni: termine quest’ultimo, decisamente inferiore al termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 della l. n. 241/1990. La ratio di tale disposizione è sicuramente quella di fornire una tutela particolare all’istante che, il più delle volte, necessita del contenuto della documentazione sanitaria per successive determinazioni in ordine alla propria sfera giuridica (tendenzialmente, ad esempio, per l’esercizio di un’azione di responsabilità professionale).
Al contempo, però, la stessa disposizione non tiene conto dell’insostenibilità di tale termine, vista la mole di adempimenti di cui sono onerate le strutture sanitarie e, pertanto, tale stringente previsione è seguita dall’affermazione che eventuali integrazioni documentali devono essere fornite entro il termine massimo di trenta giorni. Ne deriva che il predetto termine di sette giorni è da considerarsi ordinatorio con conseguente riconduzione all’ordinario termine di trenta giorni (previsto per l’accesso documentale della l. n. 241/1990) per la configurazione del silenzio, impugnabile dinanzi alle competenti sedi giurisdizionali[39].
Ed ancora, sempre il medesimo art. 4 al co. 3, introduce uno specifico obbligo di trasparenza, speculare rispetto a quello previsto dal summenzionato d. lgs. n. 33/2013, che si sostanzia nell’obbligo, a carico delle strutture sanitarie, di pubblicare i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario. La ratio di tale disposizione risiede nella circostanza che, ogni cittadino deve poter prendere visione, senza alcun onere o istanza, delle iniziative concernenti la responsabilità professionale attivate e concluse. Dunque, i commi 2 e 3 dell’art. 4 della l. n. 24/2017, fanno emergere le tematiche centrali concernenti il diritto di accesso rispetto all’attività di erogazione delle prestazioni mediche, ovvero la conoscibilità della documentazione sanitaria e l’ostensione di atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico (cd. risk management): sono tali temi a confermare la particolarità del diritto di accesso e del principio di trasparenza che, in ambito sanitario, devono essere bilanciati con l’esigenza di tutelare la riservatezza dei pazienti e con la volontà di assicurare un esercizio responsabile dell’attività medica[40].
L’esercizio del diritto di accesso a dati e documenti sanitari: casistiche particolari.
Non è necessario dedicare eccessivo spazio all’ipotesi in cui l’istanza di accesso abbia ad oggetto documentazione la sanitaria del richiedente stesso, in quanto, essendovi corrispondenza tra titolare del diritto di accesso e titolare dei dati contenuti nei documenti sanitari richiesti, non sembra che ne possano derivare limitazioni, ne sotto il profilo giuridico ne sotto quello della ragionevolezza alla produzione di copia. Al contempo, non è configurabile neanche uno specifico onere di motivazione dell’istanza, in quanto il percorso di cura è caratterizzato dal consenso del destinatario delle prestazioni e, pertanto, non vi è motivo di esigere particolari ragioni che giustifichino l’accesso al documento che registra le cure, difettando l’esigenza di un qualsiasi bilanciamento tra di diritto di accesso e tutela della riservatezza[41].
In altre ipotesi, può verificarsi che l’istanza di accesso abbia ad oggetto la documentazione sanitaria di soggetti terzi[42] e, pertanto, diviene opportuno soffermarsi su quali siano i limiti e i contro-limiti astrattamente configurabili. A tal proposito, assume una posizione assai rilevante il limite della riservatezza, corrispondente all’interesse privatistico del soggetto (cd. controinteressato) cui afferiscono i dati di cui si chiede l’ostensione. Il bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza del controinteressato e il diritto di accesso, in tali casi, viene demandato a fonti primarie e secondarie o, come molto spesso accade, all’amministrazione sanitaria[43]. Tuttavia, sul punto diviene utile richiamare l’art. 24 co. 7 della l. n. 241/1990[44], che per quanto qui di interesse, opera un interessante rinvio all’art. 60 del Codice della privacy per le ipotesi in cui si verifica che l’istanza di accesso abbia ad oggetto “dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale”. Alla luce del rinvio al predetto art. 60 del d. lgs. n. 196/2003, l’accesso ai dati concernenti la salute è consentito, a condizione che la situazione giuridica soggettiva da tutelarsi con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari al diritto alla riservatezza del soggetto titolare dei dati di cui si chiede l’ostensione (cd. controinteressato), ed inoltre, la stessa situazione giuridica dell’istante deve
consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto fondamentale[45]. In altri termini, l’ostensione di dati sanitari di terzi è ammissibile nei soli casi in cui essa sia indispensabile per la tutela di situazioni giuridiche soggettive di grado pari almeno pari al diritto alla riservatezza del soggetto cui si riferisce il documento richiesto con l’accesso: ragion per cui, si esige che sia operato un bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi[46].
Inoltre, può verificarsi l’ipotesi in cui i documenti oggetto di istanza di accesso siano relativi ad una persona deceduta, ma, in riferimento al de cuius è interessante rilevare che non è configurabile alcuna esigenza di tutela della riservatezza, poiché tale diritto si estingue con la morte del titolare[47]. Dunque, in tal caso, il bilanciamento di interessi confliggenti non sussiste, in quanto l’amministrazione deve solo accertare la maturazione iure proprio del diritto di accesso ai dati sanitari. In altri termini, tale verifica è volta ad accertare che l’istante sia titolare di una situazione giuridica legittimante la pretesa di esibizione di documenti che siano funzionali alla salvaguardia dei propri interessi[48].
Ancora, un’ipotesi di accesso alla documentazione sanitaria di terzi, si rinviene nel disposto dell’art. 12 co. 4 della l. n. 24/2017, che si colloca tra le norme che dettano le modalità di esercizio dell’azione diretta del danneggiato-paziente nei casi di responsabilità sanitaria. Tale disposizione evidenzia la rilevanza della conoscibilità degli atti, nel caso in cui sia pendente un giudizio promosso da un paziente contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria. La norma, infatti, conferisce legittimazione all’accesso all’impresa di assicurazione, all’esercente la professione sanitaria e al danneggiato relativamente alla documentazione in possesso della struttura presso il quale si sono verificati i fatti dedotti in giudizio. La finalità della norma è di assicurare a tutte le eventuali parti del giudizio di conoscere, secondo il principio di parità processuale, ogni elemento utile per tutelare le proprie posizioni[49].
In tale contesto, rileva anche il disposto dell’art. 16 co. 1 della l. n. 24/2017 in cui viene statuito che, i verbali e gli atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari[50]. Si tratta, pertanto, di un’espressa preclusione dell’accesso alla documentazione che la struttura sanitaria ha redatto in merito all’attività di risk management[51]. Quest’ultima, si sostanzia in uno specifico processo attraverso il quale si stima o si misura il rischio del verificarsi di eventi avversi di natura sanitaria idonei a cagionare danni a terzi e, successivamente si sviluppano strategie per impedirne la reiterazione. La ratio di tale scelta del legislatore è ampiamente condivisibile, in quanto, ai fini dell’efficace attivazione di tale sistema preventivo, la disposizione è volta ad impedire che l’attività di analisi di eventi, di valutazioni di criticità e di introduzione di misure correttive svolta dall’amministrazione sanitaria possa essere utilizzata, ad opera di terzi, contro la struttura stessa[52].
Considerazioni conclusive
Per quanto suesposto, sembra si possa affermare che il diritto di accesso in ambito sanitario è caratterizzato da peculiarità e modalità di esercizio proprie, le quali si rivelano funzionali sia alle esigenze di tutela di salute dell’individuo, sia a salvaguardare la corretta applicazione della scienza medica.
È emerso come l’accesso a dati e documenti di carattere sanitario sia configurabile non solo come strumento di conoscenza delle condizioni di salute proprie o di terzi, ma assume altresì un ruolo centrale nel garantire una maggiore trasparenza in merito alla corretta erogazione delle prestazioni assistenziali. Inoltre, la possibilità per i cittadini di accedere a dati e documenti sanitari consente un esercizio più consapevole del diritto alla salute, e al contempo, favorisce anche l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra pazienti e strutture sanitarie, contribuendo così alla creazione di una sanità pubblica maggiormente partecipata ed efficiente.
In definitiva, le diverse forme di accesso, anche laddove circoscritte al campo socio-sanitario, possono contribuire concretamente ad una migliore attuazione del diritto alla salute, nonché a rafforzare i principi di trasparenza, di partecipazione democratica e di buon andamento dell’amministrazione sanitaria.
[1] Interessante è, al riguardo, Rossa S., Trasparenza e accesso all’epoca dell’amministrazione digitale, in (a cura di) Cavallo Perin R. E. Galetta D. U, Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Giappichelli, 2020, pp. 247-275; ma si vedano anche Ponti B. (a cura di) Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Rimini, 2016; Sandulli M. A., Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017.
[2] In altri termini, si tratta di un principio che pone in relazione diretta tra loro cittadini e amministrazioni, affinché l’operato di queste ultime possa essere valutato dai governati con l’obiettivo fornire adeguate forme di conoscibilità e di verifica della legalità dell’azione amministrativa.
[3] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Digitalizzazione delle amministrazioni e accesso a dati e documenti informatici sanitari, 24 Gennaio 2024, pp. 133 e ss., in www.federalismi.it n. 2/2024.
[4] Sinisi M, Uso dei big data e principio di proporzionalità, 1 Aprile 2020, pp. 369 e ss. in www.federalismi.it.
n. 2/2020.
[5] Sul punto v. Rolli R., D’Ambrosio M., L’algoritmo nella Pubblica Amministrazione. L’innovazione tecnologica come strumento di contrasto del virus Covid -19 e la necessità di una visione antropocentrica, 2021, pp. 189-210 in www.ildirittodelleconomia.it n. 3/2021.
[6] Precisamente l’art. 22 co. 2 della l. n. 241/1990 statuisce che: “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.”
[7] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 133 e ss.
[8] Ibidem.
[9] Per un approfondimento sul diritto di accesso in ambito sanitario v. Tuzza A., Il diritto di acceso agli atti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed il rapporto con la tutela della privacy, in Castiello F., Tenore V., Manuale di diritto sanitario, Milano, 2018, 628 ss.
[10] Ceresetti G., Diritto di accesso e atti elle autorità sanitarie, 2022, pp. 267 e ss., in www.ildirittodelleconomia.it n. 1/2022.
[11] Per un approfondimento si vedano Baice P., La cartella clinica tra diritto di riservatezza e diritto di accesso, in Ragiusan, n. 289/290, 2008, pp. 6 ss.; Califano L., Fascicolo sanitario elettronico e dossier sanitario: il contributo del Garante della privacy al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali, in San. pubbl. priv., n. 3, 2015, pp. 7 ss.; Colapietro – C.Laviola F., I trattamenti di dati personali in ambito sanitario, in Dirittifondamentali.it, n. 2, 2019, pp. 6 ss.; Marotta G., Ordinamento sanitario e diritto di accesso: analisi della giurisprudenza amministrativa, in Corti supreme e salute, n. 3, 2021, pp. 587 ss.; Botrugno C., Transizione digitale e diritto alla salute: sfide attuali e future, in Dir. e salute, n. 1, 2022, pp. 18 ss.
[12] Ceresetti G. Op. Cit., pp. 267 e ss.
[13] Si tratta di collegi indipendenti, che si riuniscono periodicamente e che vengono regolamentati sulla base della singola normativa regionale. Il CVS (Comitato Valutazione Sinistri), a seconda della situazione è composto da professionisti diversi sia esterni, sia interni. Di base possono essere presenti un risk manager, l’avvocato di fiducia dell’azienda ospedaliera e professionisti le cui competenze variano a seconda della situazione da trattare. Tali collegi indipendenti hanno il compito di analizzare i sinistri verificatisi nella struttura nosocomoniale in cui sono incardinati al fine di adottare strategie di prevenzione e mitigazione del rischio sanitario. Cfr. in www.legalinsurance.it.
[14] Per approfondire il tema della responsabilità in ambito sanitario Cupelli C., Franchini C. (a cura di), Le nuove responsabilità in ambito sanitario dopo la legge Gelli-Bianco, Napoli, 2017; Cardarelli F., La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nell’art. 9 della legge 24/2017. Note critiche, in Alpa G. (a cura di), La responsabilità sanitaria (commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24), Pisa, 2017, 375 ss.; Id., La responsabilità amministrativa del sanitario, in Libro dell’anno del diritto 2018, Treccani, 2018.
[15] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 157 e ss.
[16] Ceresetti G., Op. Cit., pp. 267 e ss.
[17] Cfr. per un approfondimento su tutte le forme di accesso rilevanti, Simonati A., I diritti di accesso “a contenuto generale”: spunti per un’analisi in parallelo, in Dir. econ., n. 1, 2022, pp. 201 ss.
[18] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 143 e ss.
[19] Si veda anche Arena G. (a cura di), L’accesso ai documenti amministrativi, Bologna, Il Mulino, 1991e Romano Tassone A., Considerazioni in tema di diritto di accesso, in Scritti per Enzo Silvestri, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 431 ss.
[20] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 143 e ss.
[21] Nell’Adunanza Plenaria n. 16/1999, il Consiglio di Stato ha precisato che va considerato: “atecnico il riferimento al “diritto”, poiché la pretesa (cui non è correlativo un obbligo o un comportamento dovuto) non è esercitabile senz’altro nei confronti dell’Amministrazione o del gestore del pubblico servizio: la sua fondatezza va verificata di volta in volta dapprima in sede amministrativa e poi, nel caso di tempestiva impugnazione della determinazione in sede giurisdizionale, esaminando l’eventuale preminenza delle ragioni di chi abbia chiesto l’accesso, rispetto a quelle riscontrate nel diniego o alle esigenze di riservatezza del terzo cui si riferiscono i documenti.”
[22] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 152 e ss.
[23] Ivi, Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., pp. 143 e ss.
[24] Malafronte A., L’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato, 10 Giugno 2020, in www.altalex.com.
[25] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 152 e ss.
[26] Ibidem.
[27] Per approfondire, v. ad es. Carloni E., L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell’open government, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014.
[28] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 143 e ss.
[29] Malafronte A., Op. cit.
[30] Per quanto attiene ai contributi in argomento v., ad es., ex multis Gardini G. – Magri M. (a cura di), Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Un bilancio a tre anni dall’introduzione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019; Foà S., La nuova trasparenza amministrativa, in Dir. amm, n. 1, 2017, pp. 65 ss.; De Leonardis F., I principi generali dell’azione amministrativa, in Romano A. (a cura di), L’azione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 1 ss.
[31] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. Cit., pp. 143 e ss.
[32] V. art. 5-bis d. lgs. n. 33/2013.
[33] Malafronte A., Op. cit.
[34] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. Cit., pp. 143 e ss.
[35] Ibidem.
[36] Per un approfondimento sulla l. n. 24/2017 si v. Ferrari G.F., Commento all’art. 4 legge 8 marzo 2017 n.24 (Trasparenza dei dati), in Meoli B., Sica S., Stanzione P., Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24. «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 43 ss.
[37] Ceresetti G., Op. cit., pp. 267 e ss.
[38] Ibidem.
[39] Ibidem.
[40] Ibidem.
[41] Ivi, Ceresetti G., pp. 270 e ss.
[42] V. sul punto T.A.R. Sicilia sentenza n. 411 del 3 febbraio 2022.
[43] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. Cit., pp. 143 e ss.
[44] L’art. 24 comma 7 della l. 241/1990 prescrive che: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”
[45] Rampulla F. C., Ricciardi G. C., Venturi A., Op. cit., pp. 143 e ss.
[46] Ibidem.
[47] V. sul punto, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 dicembre 2011, n. 1761; T.A.R. Lazio, Sez. III, 1 giugno 2018, n. 6149, in www.giustizia-amministrativa.it.
[48] Ceresetti G., Op. cit., pp. 271 e ss.
[49] Ibidem.
[50] V. sul punto Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2020, n. 808, in Foro.it., 2020, 4, 3, 202 ss.
[51] Ceresetti G., Op. cit., pp. 275 e ss.
[52] Ibidem.
ratioiuris.it