La Corte dei conti spende troppo

In relazione all'articolo pubblicato il 22 giugno su “La Repubblica”, dal titolo “La Corte dei conti brucia 313 milioni. E’ la sentinella più cara d’Europa”, nel quale si afferma che il bilancio della Corte dei conti si presenterebbe  più oneroso di quelli di altre Istituzioni Superiori di controllo europee, l’ufficio stampa della Corte dei conti precisa che in tale articolo vengono messi a confronto dati eterogenei e, quindi, non suscettibili di corretta comparazione. La Corte dei conti esercita, al tempo stesso, sia funzioni di controllo sia funzioni giurisdizionali e tale caratteristica la contraddistingue dalla gran parte delle omologhe Istituzioni europee e mondiali.

L'estensione della giurisdizione dell’Istituto è in assoluto la più ampia tra le "Corti", ed in particolare quelle europee, sia per il livello delle competenze -  che vanno dalla responsabilità amministrativa a quella contabile, alla giurisdizione sui percorsi di rientro degli enti locali -  sia per l'estensione territoriale, che copre tutte le sedi regionali, con Sezioni e Procure.

Quanto al controllo, va sottolineato come la competenza delle Istituzioni Superiori di controllo (ISC) sia, nella gran parte dei casi, limitata all'area statale o federale. Non sempre le ISC, diversamente dalla Corte dei conti italiana, annoverano tra le proprie funzioni il rapporto con il Parlamento che implica analisi approfondite e valutazioni sugli andamenti di finanza pubblica.
Nella maggior parte dei Paesi europei la revisione dei bilanci e l'esercizio degli “audits” sono spesso affidati ad Istituzioni territoriali ovvero ad Audit Committees (Società di revisione), con costi distinti che si aggiungono a quelli delle ISC.

La Corte dei conti italiana, esercita, in sede centrale e regionale, il controllo "ex ante" di legittimità sui più importanti atti amministrativi, - connotazione pressoché unica sul piano europeo - quello di regolarità amministrativa (compliance), quello finanziario (financial) quello sui risultati della gestione (performance); svolge altresì attività consultiva nei confronti degli oltre 8 mila enti territoriali.
Le analisi della Corte, che vedranno in questa settimana la loro più compiuta evoluzione nella relazione che accompagna la Decisione di Parifica del Rendiconto generale dello Stato, sono, da tempo, orientate all’applicazione delle regole della Nuova Governance Europea (Six Pack, Fiscal Compact e Two Pack) e la Corte è stata la prima Istituzione europea ad analizzare il Quadro Programmatico di bilancio, nel contesto della Legge di Stabilità, come prevede, appunto il Two Pack, nella prospettiva del Pareggio di Bilancio (Balanced Budget) che è stato costituzionalizzato nel nostro Paese.
Da un’analisi meno superficiale di quella condotta nell’articolo in oggetto dei documenti di bilancio pubblicamente disponibili emerge con chiarezza che la ripartizione della spesa per funzioni-obiettivo rispecchia in pieno la pluralità delle attività svolte dalla Corte, che non si esauriscono in quelle di controllo ma ricomprendono anche la giurisdizione. Le prime assorbono il 43% della spesa totale, a fronte di circa il 40% delle seconde.

In effetti, di quel 43% della spesa totale inerente alla funzione di controllo, quasi i due terzi si riferiscono alla dimensione territoriale che, nelle altre esperienze comparate è affidata ad istituzioni pubbliche od a società di revisione, con costi complessivamente non inferiori e non unitariamente esposti.
Quanto ai risultati della costante azione svolta dalla Corte dei conti, essi si manifestano in svariate espressioni, sia in funzione di prevenzione, influendo positivamente sull’azione amministrativa in via di formazione, anche attraverso linee guida e regole di buona gestione, sia in funzione repressiva, oltre che attraverso l’azione risarcitoria nei confronti degli autori di illeciti contabili, tramite la continua formulazione di osservazioni e raccomandazioni dirette ad apportare modificazioni alle attività gestionali in corso di espletamento.

Preme evidenziare, con riferimento a tale ultima casistica, che i mancati benefici non sono, di norma, da ricondurre a carenze dell’organo di controllo, ma, per lo più, al mancato conseguenziale intervento delle Autorità, di volta in volta, sollecitate dallo stesso, alle quali l’attuale normativa riserva tale successiva fondamentale operazione di adeguamento.
Non si comprende infine a cosa intenda riferirsi l’articolo in ordine alla “lunga serie di sforamenti” sulle spese previste del consuntivo 2013 della Corte dei conti, a meno che esse non derivino da un anomalo raffronto tra dati di cassa e dati di competenza.

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