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La pubblicazione e il termine di impugnazione

penna1Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla condizione necessaria affinché la pubblicazione telematica di un atto sia idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Limiti all'acquisizione di immobili

chiavi1La Corte dei conti ha risposto a un ente su una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative a due terreni incolti, per i quali ci sarebbe la possibilità di acquisizione da parte del Comune.

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Senza forma scritta nè impegno di spesa

stop1Il Consiglio di Stato ha affermato il principio che senza forma scritta e senza impegno di spesa, la pubblica amministrazione non è vincolata.

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Il contratto integrativo e i principi contabili

Il contratto integrativo e i principi contabili


Come previsto dall’art. 8 del CCNL 21.05.2018, i nuovi contratti integrativi dovranno avere durata triennale. Di anno in anno si potranno (non: dovranno!!) contrattare i criteri di riparto tra le diverse modalità di utilizzo del fondo.

Quindi, di fatto, non vi è un obbligo di contrattare annualmente un contratto aziendale, come invece era prima.

A questo punto, io spero vivamente che anche i principi contabili (o le interpretazioni sugli stessi) si adeguino al mutato quadro normativo. Ho sempre ritenuto che non possa essere un principio contabile a dettare legge su come si fa contrattazione, ma, al contrario, che sia compito di un principio contabile quello di spiegare cosa succede alla contabilità a seconda delle regole giuridiche.

Secondo me, bisognerà allora ammettere che se un ente stipula un CCI 2018/2020 non è più obbligato nel 2019 o nel 2020 a stipularne un altro e le somme previste saranno esigibili senza per questo tornare in contrattazione entro una certa data. Nel 2019, ad esempio, si potrebbe pensare che la Determinazione di costituzione del fondo (questa sì va fatta annualmente) costituisca il momento di verifica sul CCI e tanto basti sia contrattualmente che contabilmente.

Ce la faremo a semplificare le cose?

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Le clausole escludenti

Clausole immediatamente escludenti: come vanno individuate?

    La giurisprudenza amministrativa, a più riprese (TAR Catanzaro, 25.09.2018  n. 1628 cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 01.06.2018 n. 2299), ha puntualizzato che vanno fatte rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” le fattispecie di:

 

    a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sez. IV, 07.11.2012, n. 5671);

    b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3 del 2001);

    c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Consiglio di Stato., sez. V, 24.02.2003, n. 980);

    d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.2011 n. 6135; id., sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293);

    e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto: Cons. St., sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);

    f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.);

    g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Consiglio di Stato, sez. III, 03.10.2011 n. 5421).

     Le clausole del bando di gara che non rivestono portata escludente, in quanto non immediatamente lesive, possono essere impugnate con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o abbia manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26.04.2018 n. 4 e Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5282).

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Direttore tecnico e preposto

Direttore tecnico – Preposto alla gestione tecnica: quale differenza tra le due figure ai fini della verifica sul possesso dei requisiti?

    La figura del “preposto alla gestione tecnica” non è assimilabile alla figura del “direttore tecnico”.

    In particolare, il preposto alla gestione tecnica è una figura che viene espressamente presa in considerazione dall’art. 2, comma 3, D.M. n. 274/97 ai fini della prova, in capo all’impresa, della capacità tecnica ed organizzativa necessaria ex art. 1 l. n. 82/94 per l’iscrizione della stessa al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con r.d. n. 2011/1934 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 l. n. 443/85.

    In questo senso depone il citato art. 2 comma 2 d.m. n. 274/97 secondo cui i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3.

    Ne consegue che la figura del preposto alla gestione tecnica non è, di per sé, assimilabile a quella del direttore tecnico, menzionata dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, la quale è identificabile nella posizione apicale che è dotata della titolarità di significativi poteri in grado di orientare, in ambito tecnico, le scelte dell’ente cui appartiene con la possibilità di “operare in nome e per conto dell’impresa.

    La non assimilabilità delle due figure impedisce di estendere al preposto alla gestione tecnica i motivi di esclusione specificamente previsti per il direttore tecnico, dovendosi, a tal fine, dare assoluta prevalenza al tenore letterale dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 quale garanzia del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (sul punto, TAR Roma, 15.04.2014 n. 4050; TAR Palermo, 09.08.2013 n. 1608; Consiglio di Stato, sez. III n. 1464/2013).

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