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L'applicazione della clausola sociale

mani2Il Tar ha affermato l’importante principio che la clausola sociale, prevista dall'art. 50, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa.

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I permessi studio

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In tema di fruizione dei permessi per il diritto allo studio, due i recentissimi orientamenti Aran.

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Le note sulle modifiche al codice degli appalti

ance1Siamo soddisfatti del grande lavoro svolto dal Governo e, in particolare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dai suoi collaboratori, per rendere il Codice dei contratti più efficiente e rispondente agli obiettivi che la legge delega aveva prefissato.

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Il fallimento delle società in-house

giu4La Corte di Cassazione si è espressa sull’applicabilità o meno della disciplina del fallimento alle società in house., il n. 1902 e il 1911 del 9 febbraio 2017.

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I contributi per le calamità naturali

Comunicato del 14 febbraio 2017 - Finanza Locale

A fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, l’articolo 4 del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, ha dato la facoltà ai soli comuni di richiedere, per gli anni dal 2016 al 2019, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute.

Per l’anno 2016, in ottemperanza al dettato normativo richiamato, questa Direzione Centrale, come illustrato nel comunicato del 30 giugno 2016 e nel comunicato del 22 agosto 2016, a cui si rimanda integralmente, ha predisposto la certificazione per l’ottenimento del contributo in esame relativo alle sole sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, divenute esecutive entro e non oltre il 5 settembre 2015.

Ciò premesso, si comunica che con decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la certificazione per l’ottenimento, per l’anno 2017, da parte dei soli comuni di un  contributo erariale per:

le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2017),  conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2016, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dai rendiconti approvati degli anni 2013, 2014 e 2015).

la quota di contributo erariale non assegnata nell’anno 2016 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tral’80 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo. Per tale richiesta il comune dovrà correggere il dato, che nel modello viene riportato nell’importo che il comune ha indicato nel certificato trasmesso nell’anno 2016, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno.

Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere telematicamente il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale, solo qualora hanno telematicamente trasmesso analogo certificato nell’anno 2016  nel quale la spesa riportata si  è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno, e/o hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017),  derivati a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016.

La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.

Come segnalato nel citato decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2017 la richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa  Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify  a decorrere dal 1° marzo  2017 e fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattando il dr. Michele Contaldo (tel. 0646548100 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

L'erogazione delle indennità senza il contratto decentrato

contratto2Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori. Così l’Aran con l’orientamento applicativo del febbraio 2017.

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