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Il permesso a costruire

www.ancitel.it DOMANDA:- 

Trattasi della realizzazione di un tratto di nuova rete idrica distributrice di acqua potabile (dove prima non c’era, il cui passaggio ha interessato aree private soggette anche a vincoli paesaggistici) e realizzazione di un nuovo tratto di rete idrica in affiancamento alla rete idrica esistente per una futura sostituzione (su suolo pubblico), il tutto a servizio di una determinata zona del paese. Sia la progettazione che l’affidamento dei lavori sono avvenute da parte dell’autorità d’ambito competente (consiglio di bacino a.t.o.). Non è stata richiesta autorizzazione al comune e non è stato preventivamente comunicato l’inizio dei lavori di tali opere al comune. Si chiede se tali opere, essendo opere di urbanizzazione e quindi ricadendo nell'ambito delle disposizioni del DPR 380/01, art. 3 lettera e.2 “opere di urbanizzazione realizzate da soggetti diversi dal comune”, che le qualifica interventi di nuova costruzione debbano essere soggette al rilascio del permesso di costruire, oppure se si possano considerare opere rientranti nel dettato dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggette ad autorizzazione comunale.

 

RISPOSTA:

Per una corretta valutazione della problematica posta si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in base all'art. 148, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 “l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”; Il successivo comma 2 dispone quindi che “le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato”; Ciò premesso si è dell’avviso che la risoluzione della problematica posta non possa prescindere da una attenta valutazione della disciplina organizzativa dell’ATO ed in particolare verificando se in tale ambito le funzioni urbanistiche relative alle occorrenti autorizzazioni edilizie siano state mantenute o meno in capo ai singoli comuni interessati, pur in presenza di un soggetto diverso che possiede una autonoma personalità giuridica, come previsto al citato comma 1; E’ chiaro infatti che se l’opera può considerarsi da questo punto di vista di competenza del Comune stesso, non occorrerà il rilascio del permesso a costruire mentre a diverse conclusioni deve pervenirsi ove si debba ritenere che si tratti di intervento ascrivibile, come sembrerebbe dalle notizie riferite, all’ATO e quindi ad un ente pubblico diverso dal Comune; In quest’ultimo caso troverebbe luogo infatti la disposizione di cui all’art. 3, lett.e. 2 del DPR n. 380/01, citata nel quesito, che considera "interventi di nuova costruzione", “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune”, come tali assoggettabili a permesso a costruire; In ogni caso vale la pena di precisare che la necessità o meno del rilascio di tale titolo abilitativo prescinde dal rilievo che l’art. 158 bis del cit. decreto prevede che all'approvazione dei progetti definitivi nei modi ivi indicati possa conseguire la “variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”, poiché la conformità urbanistica dell’intervento rispetto alla pianificazione deve comunque sussistere come presupposto essenziale di legittimità dell’intervento, sia che occorra o non occorre il rilascio del successivo titolo edilizio richiesto. 

Gli immobili comunali

www.ancitel.it DOMANDA:- 

Il Comune ha affidato nel 2009 alla propria partecipata (affidamento in house) l’attività di manutenzione e valorizzazione degli immobili comunali – quasi tutti destinati a pubblici servizi e fini istituzionali. Gli immobili sono stati affidati in concessione alla Società affinché la stessa avesse titolo giuridico per realizzare gli investimenti, contabilizzarli nel proprio stato patrimoniale ed ammortizzarli per tutta la durata della concessione.

Il Comune, in quanto proprietario - e su parere della Corte dei Conti - ha mantenuto tali immobili nel proprio inventario e stato patrimoniale al valore in corso prima della concessione e proseguendo nell’ammortamento annuale.

Allo scadere della concessione il Comune dovrebbe aggiornare il proprio stato patrimoniale per il maggior valore determinato dalle migliorie/nuovi investimenti realizzati dalla società anche se non è chiaro con quale criterio valorizzarà tali interventi.

Il contratto di servizio prevede un corrispettivo annuo per la gestione ordinaria ed un corrispettivo annuo per la manutenzione straordinaria da riconoscere alla società per una durata di 20 anni.

Il corrispettivo per la manutenzione straordinaria ha lo scopo di remunerare le manutenzioni straordinarie effettuate annualmente ma anche gli oneri diretti e indiretti che la società sostiene a fronte degli investimenti (nuove opere) realizzate nei primi 5 anni di attività.

Fino al 31.12.2015 il Comune registrava tale spesa (il canone per le manutenzioni straordinarie) al titolo II ma come costo nel conto economico. In questo modo si evitava una doppia registrazione di incrementi di valore sugli stessi beni (da parte della società e da parte del Comune).

Chiediamo il vostro parere rispetto alla corretta contabilizzazione della fattispecie tenuto conto dei nuovi principi contabili.

RISPOSTA:

Si ritiene che le procedure seguite fino al 2015 siano corrette; inoltre, si ritiene che, tenuto anche conto di quanto precisato dall'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, ai paragrafi 4.16 (pagina 7), 4.18 (pagina 8) e 6.12 (pagina 16), l’ente, per il 2016 e anni successivi, debba continuare con il metodo seguito negli anni passati. Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione degli investimenti che sono stati realizzati dalla Società, si ritiene che si debbano applicare i principi illustrati nell'agosto 2014 dall’Organismo Italiano di Contabilità OIC 16 a proposito delle “immobilizzazioni materiali”; in particolare si ritiene che si debba fare riferimento a quanto stabilito per i “costi di acquisto” (si veda i punti da 26 a 28) e per i costi di “ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti e rinnovamento” (si veda i punti 41-43). 

Le novità in tema di pubblico impiego

CdM: approvati due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

CdM: approvati due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione

L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

 

1. Licenziamento disciplinareDisposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Le principali novità sono le seguenti:

    si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti);

    si prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.

 

2. Società a partecipazione pubblica

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il decreto prevede, tra le principali novità:

    che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

    che, nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;

    viene prevista l’intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;

    il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;

    parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;

    viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governancesocietaria. (GOVERNO.TT)

 

Il nuovo testo del codice degli appalti

new1L’iter dell’approvazione del decreto correttivo ha avuto inizio venerdì 17 febbraio con l’inizio dello svolgimento delle consultazioni, così come previsto all’articolo 1, comma 2 della legge delega 20 gennaio 2016, n. 11, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. 

Documenti e notizie sull'argomento sono disponbili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il mancato pagamento e il Durc

url1La Corte di Cassazione affronta il problema di una sentenza di prime cure che condanna l’ente pubblico al pagamento di una somma di denaro, a fronte del mancato pagamento di fatture emesse.

 

La nota è consultabile, insieme a una lunga serie di altri documenti sull'argomento, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

Convegno ad Aversa venerdì 10 marzo 2017

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L’Asfel, in collaborazione con l’Asmel, organizza un convegno su: Il bilancio degli enti locali. L’approvazione e la gestione. PagoPA: come semplificare pagamenti e servizi.

 

L’incontro formativo gratuito si terrà il 10 Marzo 2017, presso la “Sala Vincenzo Caianiello” del Comune di Aversa.

 

Relatori, il dott. Patrizio Belli, Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Anzio, già dirigente della Ragioneria Generale di Roma Capitale, l’ing. Franco Frulletti, Funzionario Area PA AGID e l’ing. Carlo Amicucci E-fil Partner Tecnologico presso AGID.



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