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Il pagamento della sanzione

www.ancitel.it DOMANDA:
"Pagamento insufficiente del verbale CDS: omesso versamento delle spese. Cassazione Civ. 28/10/2009 n.22849". In un commento di questa sentenza su una rivista professionale abbiamo letto che nel nostro ordinamento giuridico quando si assolve ad un'obbligazione la prima parte della somma è destinata alle spese e solo la rimanente all'obbligazione/sanzione. Però non abbiamo trovato nessun articolo di riferimento specifico nel codice civile o di procedura civile. Esiste qualche specifica per sostenere questo principio? La cosa ci sarebbe utile anche per controdedurre ad alcune contestazioni mosse per pagamenti parziali.


RISPOSTA:
La sentenza citata, unitamente ad altre dello stesso tenore, sono state successivamente contraddette dalla giurisprudenza ormai prevalente della Cassazione. In effetti, non esiste alcuna norma che preveda che nel pagamento di un'obbligazione debbano essere soddisfatte prima le spese e poi il debito principale. Anzi, l'art. 1193 c.c., comma 1, prevede che "Chi ha più debiti della medesima specie (n.d.r. nel nostro caso debiti pecuniari) verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare". Inoltre, secondo il codice della strada, solo la sanzione è suscettibile di aumento ("metà del massimo della sanzione amministrativa edittale") se non pagata in misura ridotta entro i termini previsti e non anche le spese di procedimento (art. 203, comma 3). Pertanto, come ormai considerato pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il trasgressore abbia pagato entro i termini l'importo della sanzione ma non abbia provveduto, in tutto o in parte, a pagare le spese di procedimento, la sanzione dovrà essere considerata estinta e dovranno essere addebitate, eventualmente in via coattiva, solo le spese di procedimento.

La notifica della sentenza

www.ancitel.it DOMANDA:

Il nostro Giudice di pace comunica via P.E.C. all'interessato la pubblicazione della sentenza depositata relativa ad un ricorso avverso ad un verbale al Codice della strada. In questo caso è comunque obbligo notificare la sentenza tramite ufficiale giudiziario visto che il ricorrente ha già ricevuto ufficialmente copia della sentenza tramite P.E.C.?

RISPOSTA:

La comunicazione, da parte della cancelleria del Giudice di pace, della pubblicazione della sentenza è cosa diversa dalla notificazione della sentenza. Questa comunicazione ha l'unico scopo di rendere edotta la parte del fatto che la sentenza è stata pubblicata e, se lo desidera, può richiederne copia in cancelleria. Una sentenza si ha per notificata, invece, quando una parte (normalmente la parte vittoriosa) effettua la notifica alla controparte (N.B. deve trattarsi di vera e propria notifica e l'atto che deve essere notificato è copia integrale della sentenza). Peraltro, la notifica della sentenza non è obbligatoria ma ha l'unico scopo di abbreviare i termini per l'appello che potrebbe proporre la controparte (trenta giorni invece di sei mesi). 

L'indennità di mancato preavviso

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L’Aran è intervenuta a chiarire la modalità di calcolo del trattamento economico ridotto e dell'indennità di mancato preavviso.

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Lo scadenziario di Aprile 2017

scadenze1701Si rende disponibile lo Scadenziario del mese di Aprile 2017, a cura di Eugenio Piscino e Italia Esposito, con tutte le scadenze e gli adempimenti di interesse degli enti locali. Lo Scadenziario è aggiornato alle più recenti normative (in una nuova veste grafica).

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Le assunzioni nelle partecipate

societa1La Corte di Cassazioneinterviene chiarendo che le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario.

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Riposo compensativo per turnista

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Un dipendente, con orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, che per particolari esigenze di servizio presta attività lavorativa di domenica, deve usufruire del recupero compensativo anche se nella settimana successiva usufruisce di un giorno di ferie?

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