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L'Imu sulla casa coniugale

da www.ancitel.it DOMANDA:

Visto che l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n.201 al comma 2 lett.c) dispone che l'IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si chiede se per "provvedimento di separazione legale" debba intendersi solo la sentenza definitiva con la quale viene dichiarata la separazione dei coniugi oppure se nel termine provvedimento possa includersi anche l’ordinanza (preliminare alla sentenza definitiva) con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ed adotta, fra i provvedimenti temporanei ed urgenti, anche quello dell’assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi.

 

RISPOSTA:

Per giurisprudenza costante, l’ordinanza di assegnazione della casa coniugale ex art. 708 c.p.c ha efficacia esecutiva, ossia spiega effetto immediato; pertanto, si ritiene che ai fini IMU si debba considerare l’ordinanza di assegnazione citata nel quesito. L’assegnazione può anche essere soggetta a revoca: in tal caso, il provvedimento non ha efficacia retroattiva, ma dal momento in cui è depositato ha l’effetto di riespandere l’ordinario regime giuridico della casa familiare, anche agli effetti IMU. 

Le spese legali per i procedimenti disciplinari

da www.ancitel.it DOMANDA:

Un dipendente ha vinto in primo grado una causa per l'annullamento di una sanzione disciplinare (riduzione oraria stipendiale), con condanna dell'amministrazione delle spese di giudizio. Si chiede se allo stesso, ove debitamente documentate, siano rimborsabili anche le spese per l'assistenza legale nella fase strettamente disciplinare, prima cioè del giudizio che si è svolto innanzi al Tribunale, atteso che il dipendente si è avvalso di un avvocato.

 

RISPOSTA:

Sulla questione concernente la concessione del beneficio della tutela legale in relazione anche ai procedimenti disciplinari dei pubblici dipendenti (conclusisi senza comminazione di sanzione disciplinare) si è espressa l’Avvocatura dello Stato, con parere del 10 maggio 2013, ritenendo che l’art. 18 del D.L. nr. 67/1997 non offre possibilità all’interprete di estendere ai procedimenti disciplinari il diritto al rimborso delle spese legali, sia per il suo tenore testuale, sia per la ratio legis sottesa. Infatti, il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale, mentre la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (sentenze Corte Cost. n.289 del 1992 e nn. 122 e 32 del 1974). Ne consegue che il Legislatore, alla luce della diversa e più attenuata conformazione che il diritto di difesa assume nel procedimento disciplinare, ben può differenziare, nell’esercizio della sua discrezionalità, i diritti da riconoscere in capo a coloro che sono soggetti ad un procedimento disciplinare, rispetto ai diritti costituzionali di difesa da riconoscere in capo a coloro che si vedono parti in un processo civile, penale o contabile. Il parere espresso dall’Avvocatura è pienamente condivisibile, in quanto conforme a quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che, con riguardo all’art. 18 del D.L. nr. 67/1997 (e, analogamente, all’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 e all’art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000), ha ribadito che “il suo ambito d’applicazione è rigorosamente circoscritto a quanto emerge dal suo contenuto testuale, espressione di un principio generale, da essa derivando un onere a carico dell’Amministrazione” (TAR Veneto- Venezia seni n. 1295/12). E’ vero che la norma fa riferimento - accanto alla responsabilità civile e penale - anche a quella amministrativa, ma “è pacifico che la stessa abbia ad oggetto la responsabilità per danno erariale non potendo, all'evidenza, essere estesa alla responsabilità disciplinare” (TAR Piemonte-Torino, sent. n.276/11; conforme TAR Umbria sent, n. 555/08). 

Il nuovo limite del trattamento accessorio

I decreti attuativi di riforma del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 150/2009 sono stati definitivamente approvati. Al momento in cui scrivo queste parole non ho ancora sottomano la versione pubblicata sulla Gazzeta Ufficiale; girano diversi documenti, più o meno simili, ma prima di ogni commento è giusto attendere il testo in vigore.

Nel frattempo, mi soffermo solamente su una tematica: il limite al trattamento accessorio. Sembra confermato che il limite non sarà più l’anno 2015 meno la riduzione del personale, bensì l’anno 2016 che andrà preso senza apportare le rettifiche della semisomma dei presenti. In altre parole, il trattamento accessorio complessivo dell’anno 2016 diventerà un’asticella da non superare negli anni futuri fino a quando… beh, fino a quando non ci diranno che il processo di armonizzazione dei contratti collettivi nazionali è completato. Nel frattempo, quindi, ecco il nuovo limite, che ha il vantaggio di non dover essere più ridotto sulla base dei dipendenti che cessano, ma che rischia di essere più basso del limite che avremmo dovuto avere ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 che di fatto viene abrogato. Quindi:

gli enti che avessero già costituito il fondo del 2017, dovranno andare a verificare se tale costituzione rispetta comunque il nuovo disposto che porta il limite al 2016;

gli enti che non hanno ancora costituito il fondo del 2017, lo potranno fare già sapendo il nuovo “tetto”.

Non c’è nessuna possibilità di ritenere valide le costituzioni già fatte visto che la norma mette come decorrenza il 1° gennaio 2017.

 

La riforma del catasto

“La riforma del catasto è necessaria e strategica ma per essere efficace deve essere condotta seguendo il principio ineludibile dell’invarianza fiscale e del pieno coinvolgimento dei Comuni”. Lo ha detto il sindaco di Ascoli Piceno e presidente Ifel con delega Anci alla finanza locale, Guido Castelli, al termine dell’audizione alla Camera dove Anci è stata ascoltata in merito al processo di revisione del catasto immobiliare.

“Una riforma – ha spiegato Castelli – che contribuisce alla modernizzazione del Paese eliminando quei disallineamenti che sul piano fiscale causano iniquità tra città e città e molto spesso all’interno delle città stesse. E’ evidente – ha continuato il sindaco di Ascoli – che l’aspetto centrale di questa riforma deve essere quello dell’invarianza fiscale, affinché il cittadino possa percepire la riforma non come un aumento surrettizio della pressione fiscale sul patrimonio immobiliare, bensì come uno strumento efficace di rilevazione e registrazione dei dati sulle abitazioni; abbiamo tutti i mezzi tecnologici per sviluppare un lavoro ben fatto e in tempi relativamente rapidi”.

Per far questo però, secondo il delegato Anci “occorre un coinvolgimento profondo dei Comuni che devono affiancarsi all’Agenzia delle entrate. Al tempo stesso dovremo tendere ad una riforma del catasto dinamica e quindi suscettibile di continui aggiornamenti, al fine di evitare che le iniquità possano riproporsi con il passare del tempo. Non è accettabile – ha rimarcato a tal proposito il presidente Ifel – che un appartamento nel centro di Roma abbia ancora un valore catastale più basso di una casa in periferia”.

Un terzo tema è quello della conoscenza. “In Italia – ha ricordato Castelli – non abbiamo ancora un quadro adeguato del nostro patrimonio immobiliare il che complica ulteriormente il processo di riforma”. A tutte queste osservazioni, consegnate ai commissari tramite un documento dettagliato, il sindaco di Ascoli ha aggiunto infine un’altra richiesta che l’Associazione sollecita da tempo ovvero quella di una riforma generale della finanza locale. “Tutte queste criticità, iniquità e disallineamenti  – ha detto – influiscono inevitabilmente sul sistema di fiscalità locale che deve essere rivisitato e migliorato. E’ questo un aspetto fondamentale da perseguire non calandolo dall’alto ma attraverso la condivisione e la partecipazione di Comuni ed enti locali”, ha concluso il delegato Anci. (ef)- da www.anci.it

Le assunzioni nelle partecipate

partecipate3La Corte dei conti risponde alla richiesta di parere di un ente sull’interpretazione delle norme relative al reclutamento del personale da parte delle società partecipate.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

L'imposta comunale sulla pubblicità

icp1La Corte di Cassazione decide sul ricorso contro la società concessionaria per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

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