Il nuovo limite del trattamento accessorio

I decreti attuativi di riforma del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 150/2009 sono stati definitivamente approvati. Al momento in cui scrivo queste parole non ho ancora sottomano la versione pubblicata sulla Gazzeta Ufficiale; girano diversi documenti, più o meno simili, ma prima di ogni commento è giusto attendere il testo in vigore.

Nel frattempo, mi soffermo solamente su una tematica: il limite al trattamento accessorio. Sembra confermato che il limite non sarà più l’anno 2015 meno la riduzione del personale, bensì l’anno 2016 che andrà preso senza apportare le rettifiche della semisomma dei presenti. In altre parole, il trattamento accessorio complessivo dell’anno 2016 diventerà un’asticella da non superare negli anni futuri fino a quando… beh, fino a quando non ci diranno che il processo di armonizzazione dei contratti collettivi nazionali è completato. Nel frattempo, quindi, ecco il nuovo limite, che ha il vantaggio di non dover essere più ridotto sulla base dei dipendenti che cessano, ma che rischia di essere più basso del limite che avremmo dovuto avere ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 che di fatto viene abrogato. Quindi:

gli enti che avessero già costituito il fondo del 2017, dovranno andare a verificare se tale costituzione rispetta comunque il nuovo disposto che porta il limite al 2016;

gli enti che non hanno ancora costituito il fondo del 2017, lo potranno fare già sapendo il nuovo “tetto”.

Non c’è nessuna possibilità di ritenere valide le costituzioni già fatte visto che la norma mette come decorrenza il 1° gennaio 2017.

 

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