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Il Foia e la circolare esplicativa

Accesso civico generalizzato (FOIA) Circolare applicativa 6 giugno 2017

La circolare è stata redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con Anac, e mira a favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato (c.d. modello FOIA).

La circolare tiene conto dell’esperienza applicativa e delle criticità emerse, attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento, nei primi mesi di attuazione della normativa FOIA.

Inoltre, la circolare ha tratto beneficio dalle evidenze fornite dalle organizzazioni della società civile e da una consultazione pubblica tenutasi dall’11 maggio 2017 al 19 maggio 2017, che ha permesso di raccogliere 105 commenti da parte di 33 partecipanti (privati, organizzazioni della società civile, amministrazioni, istituzioni universitarie e di ricerca).

La prassi applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni chiarimenti operativi attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto con i cittadini.

Pertanto, la circolare ha l’obiettivo di fornire alle amministrazioni le indicazioni necessarie per poter applicare in modo efficace la normativa FOIA in tema di Accesso civico generalizzato.

In particolare, il documento contiene raccomandazioni operative inerenti: le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato; gli uffici competenti e i tempi di decisione; i controinteressati e i rifiuti non consentiti; il dialogo tra amministrazione e richiedenti; il ruolo del Registro degli accessi.

Tale circolare deve essere considerata come uno strumento dinamico da migliorare ed arricchire con il proseguimento dell’esperienza applicativa e in sinergia con le amministrazioni, i cittadini e le organizzazioni della società civile, anche sulla base delle attività di monitoraggio svolte da parte del Dipartimento. - INNOVATORI PA

La mobilità tra enti

Numerose amministrazioni negli ultimi mesi stanno avviando dei bandi di mobilità per la copertura di posti vacanti, spesso dichiarando alcuni o tutti i candidati “non idonei” a coprire il posto indicato nel bando.

Tale prassi viene mutuata dai concorsi pubblici ma l’istituto della mobilità volontaria del personale disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, in realtà, si configura per il singolo dipendente come una cessione di contratto. Il dipendente, infatti, ha già superato un concorso pubblico e, pertanto, è già risultato idoneo allo svolgimento dei compiti e delle mansioni previste per dal suo specifico profilo professionale.

Tant’è che nel secondo periodo del comma 1 del citato articolo 30 del Testo Unico del Pubblico Impiego si prevede che “le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.

Da questa disposizione discende l’obbligo per l’ente che bandisce la “mobilità volontaria” di rispettare i principi di imparzialità e buon andamento imposti all’agire di ogni  Pubblica Amministrazione, mentre la Corte Costituzionale ha ritenuto, con sentenza n. 324 del 3-12 novembre 2010, di precisare che: “l’istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile.”.

Il procedimento riguardante la copertura di un posto vacante, indicato nel piano del fabbisogno del personale, tramite procedura di mobilità volontaria non prevede, dunque, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma semplicemente il trasferimento della titolarità del contratto di lavoro ad un’altra Amministrazione. Infatti, tale rapporto è già stato costituito tramite concorso pubblico che ne ha attestato l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle relative mansioni e funzioni.

Per questi motivi la normativa prevede che il bando di mobilità debba fissare preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, limitando la “scelta” il più possibile ad una mera valutazione comparativa di carattere oggettivo e meccanico di verifica della corrispondenza tra la professionalità richiesta dall’amministrazione di destinazione e quella già rivestita dal dipendente nell’amministrazione di provenienza.

La differenza tra l’accesso alla PA tramite le “procedure di reclutamento”, ex art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e il trasferimento tramite le procedure previste per la mobilità volontaria non è, pertanto, solamente nominalistica: nel primo caso ci troviamo davanti ad una selezione che deve rispettare la citata disciplina dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, mentre nel secondo si è in presenza di una procedura comparativa in cui vengono semplicemente verificati i requisiti posseduti e, al più, l’attitudine allo svolgimento del ruolo senza ulteriori spazi di discrezionalità nella valutazione del candidato. Certamente un dipendente già ritenuto idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale richiesto non può essere nuovamente sottoposto ad una nuova “prova selettiva” al fine di valutarne l’idoneità: tale valutazione, soprattutto per quanto riguarda la procedura prevista dal comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 (procedura di mobilità obbligatoria e propedeutica all’indizione di un successivo concorso pubblico) potrebbe essere considerata un semplice pretesto per eludere il contenimento della spesa pubblica e ricorrere comunque alla successiva procedura concorsuale.

Del tutto fuori luogo risulta, infine, appare il ricorso a “graduatorie di mobilità” pregresse alle quali attingere senza la pubblicazione di un apposito bando così come previsto dal comma 1 del citato articolo 30. La formazione di una graduatoria di merito è prevista dal D.P.R. 487/1994 all’articolo 15 e riguarda unicamente la selezione per concorso. È quindi evidente che coloro che non sono stati scelti tramite il bando di mobilità, non risultano “idonei” in alcuna graduatoria la cui esistenza e la cui durata risultano essere una pura e semplice invenzione non contemplata da alcuna vigente disciplina. FP Cgil Bergamo

L'armonizzazione nei comuni sardi

sardinia1La Sezione di controllo per la Sardegna nel programma annuale per il 2016 ha inserito un’indagine sullo stato della finanza degli enti locali nella regione, con l’obiettivo di effettuare una prima ricognizione sullo stato della finanza locale nell’isola. 

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Il nuovo testo sulla performance

perfomance2Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, la modifica al d.lgs. n. 150/2009.. 

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La verifica dei requisiti

verifica2Il Tar interviene in tema di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario che non riapre i termini per ricorso giurisdizionale e il tema dell’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

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Il calcolo della retribuzione in caso di mobilità

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L’Aran risponde a una richiesta di parere di un ente, in cui un dipendente si è trasferito per mobilità presso altro ente con decorrenza nella seconda decade del mese.

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