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Il soccorso istruttorio e il Rti

soccorso1Il Tar è intervenuto in tema di Rti e soccorso istruttorio sulla divisione delle quote, ai sensi dell’articolo 83 del codice dei contratti pubblici.

La notizia indicata e ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione del'ente-Appalti,Trasparenza e Anticorruzione

Bando tipo per servizi di pulizia

pulizia1L’Anac ha adottato lo schema tipo del disciplinare di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Incentivi per le funzioni tecniche

Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche.

Sono pervenute a questa Autorità alcune richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. Attesa la rilevanza di carattere generale delle questioni poste, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente comunicato.
In linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio, riprodotto anche all’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito.
Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la  predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario.
Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all’efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Per quanto concerne la corresponsione dell’incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l’accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di “anticipazione” dell’incentivo; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell’approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Raffaele Cantone

Il piano di riordino

I Comuni italiani hanno tempo fino al 30 settembre per presentare il piano di riordino delle società partecipate: il Governo si aspetta che ne vengano tagliate almeno tremila, presumibilmente entro fine legislatura. I sindaci sono d’accordo ma, come ha spiegato il presidente di Anci Toscana e primo cittadino di Prato Matteo Biffoni, “non sarà semplicissimo e ci vorrà il suo tempo: è interesse di tutti arrivare ad offrire ai cittadini buoni servizi a costi ridotti, razionalizzando e tagliando dove serve, ma tutelando i lavoratori”.

Di questo si è parlato stamani in Palazzo Vecchio a Firenze, nell’affollato incontro “Il piano straordinario delle Partecipate” organizzato da Anci Toscana con il Comune di Firenze e Confservizi Cispel Toscana. “Dopo aver a lungo discusso la nuova norma sui tavoli nazionali – ha aggiunto Biffoni -  stiamo portando avanti un percorso che può sembrare impossibile, ma che alla fine abbiamo messo nero su bianco e che oggi  presentiamo ai Comuni in maniera puntuale e precisa. Non si può procedere a strappi, ma l’obiettivo è condiviso e lo raggiungeremo in tempi ragionevolmente brevi”.  

Un percorso che il Comune di Firenze ha già intrapreso, come precisa l’assessore Lorenzo Perra: “Noi abbiamo presentato il piano il 30 marzo scorso e lo stiamo applicando seguendo una linea di buonsenso, per ridurre e accorpare le società partecipate. E nessuno perderà il proprio lavoro.  Lo abbiamo già fatto per Ataf, per Centrale del Latte, lo stiamo facendo per Silfi e Sas, che verranno accorpate”.

Per spiegare il punto di vista del Governo è intervenuto il sottosegretario alla semplificazione Angelo Rughetti: “Tutte le volte che in passato si è provato a razionalizzare le partecipate non ci siamo riusciti. Ma questa è la volta buona. Abbiamo messo sanzioni pesanti per i Comuni che non adempiono ma anche incentivi, che forse aumenteremo, per i Comuni che sono bravi”.  “Il piano non interessa i servizi pubblici locali come acqua, trasporti, energia – precisa Righetti – ma per le altre società è necessario intervenire: circa mille sono inattive, circa tremila hanno consigli di amministrazione più numerosi dei dipendenti. Ci aspettiamo un sistema più ordinato, ed è auspicabile che più comuni lavorino insieme per aree omogenee. I Comuni abbiano a cuore l’esercizio di svolgere il ruolo di proprietari delle proprie aziende”. (com/gp) - da www.anci.it

 

Il limite minimo al compenso dei revisori dei conti

vecchio1La Corte dei conti interviene sulla determinazione del limite minimo e massimo del compenso dei componenti del Collegio dei revisori degli enti locali.

Notizie e documenti sull'argomento possono essere consultati nel menù: Gestione dell'ente-Revisori

Le sanzioni per la mancata approvazione del piano sulle partecipate

Oggetto: Chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni entro il 30 settembre p.v.
Al fine di fugare qualunque dubbio interpretativo in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni entro il prossimo 30 settembre, Anci e Utilitalia – pur raccomandando il rispetto di tale termine normativo - ritengono tuttavia necessario chiarire quanto segue.
Il D.Lgs. 175/2016, come modificato ad opera del D.Lgs. 100/2017, prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24).
In ordine cronologico, la revisione straordinaria dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 (art. 24, comma 1), mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3), con inizio “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (art. 26, comma 11).
I criteri che dovranno informare le due revisioni citate, così come la disciplina delle stesse, per molti versi si sovrappongono: non, però, con riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione dell’una o dell’altra.
Infatti, l’articolo 20, al comma 7, testualmente prevede che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”.
Pertanto, nel caso gli enti locali non procedano nei termini ad adottare il piano di razionalizzazione periodica (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 20), o la relazione sull’attuazione del suddetto piano (comma 4, art. 20), incorreranno nelle citate sanzioni amministrative, nonché nelle conseguenze prescritte dal richiamato articolo 24, comma 5.
Per quanto concerne, invece, la mancata adozione dei piani di revisione straordinaria, l’unico riferimento normativo che, allo stato attuale, ne disciplina le conseguenze è il citato articolo 24, comma 5, che testualmente recita “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”. Il comma prende, quindi, in considerazione due diverse inadempienze:
    la mancata adozione dell’atto ricognitivo (entro il 30 settembre p.v.), cui consegue solo l’inibizione del socio pubblico dall’esercizio dei diritti sociali nei confronti delle singole società;
    la mancata alienazione delle partecipazioni entro un anno dalla conclusione della ricognizione, cui deriva la liquidazione in denaro della partecipazione non alienata, secondo i criteri ed il procedimento di cui al codice civile.
In nessun altro punto del testo unico, né all’interno dell’articolo 24 né in altre disposizioni, si ricollega la sanzione amministrativa di cui all’articolo 20, comma 7, alla mancata adozione dei piani di cui all’articolo 24. L’applicazione della sanzione, pertanto, non potrà che essere di strettissima interpretazione, in ossequio ai principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981.
Per quanto concerne, infine, l’impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali – come previsto dal comma 5 dell’articolo 24 – si ritiene che detta “moratoria” sia strettamente riconnessa alla reale adozione dell’atto ricognitivo e si interrompa, pertanto, al momento in cui la pubblica amministrazione abbia adempiuto all’obbligo ricognitivo.

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