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Le esenzioni in tema di Tosap

tosap1La Corte dei contiha espresso parere sulla possibilità di un comune interessato dagli eventi sismici di ridurre o di esentare dal pagamento della Tosap.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

Il dossier sulla normativa delle partecipate

partecipazioni1Dossier sul Testo unico delle società partecipate, a cura del Senato.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

Le spese di rappresentanza e il responsabile finanziario

rappresentanza2La Corte di Cassazione è intervenuta in tema di spese di rappresentanza e peculato.

I documenti sulle spese di rappresentanza sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

L'Ufficio procedimenti disciplinare in convenzione

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La Corte dei conti fornisce un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 55-bis comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione del bilancio-Personale

L'abitazione principale

www.ancitel.it DOMANDA:

Si pone un quesito in merito alla correttezza degli avvisi di accertamento IMU e TASI emessi dal nostro Comune nei confronti di un contribuente che risulta risiedere con la moglie e due figli nell'abitazione di proprietà della moglie per il 100 per cento; tale contribuente è titolare del 100 per cento del diritto di abitazione su un altro immobile sempre nel Comune scrivente ma in altro indirizzo, nel quale sostiene di dimorare abitualmente e di poter comprovare la dimora abituale con ricevute di utenze ed altra documentazione. Peraltro l’Ufficio aveva già contestato l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2012 con l’aliquota degli altri fabbricati con un accertamento che era stato pagato e il contribuente aveva versato interamente l’importo dovuto per il 2013 nonché la rata dell’acconto e la rata del saldo rispettivamente per gli anni 2016 e 2015. Ritiene adesso il contribuente che il mancato adeguamento della residenza rispetto alla sua dimora abituale in altro alloggio rispetto a quello della moglie comporti al massimo la sanzione di cui all’art. 11 L. 1228/1954, ma non anche l’obbligo di pagare IMU e TASI come altri fabbricati; in particolare ritiene che ai sensi dell’art. 43 c.c. (nonché dell’art. 2 TUIR) nella sostanza dimora abituale e residenza anagrafica debbano coincidere per legge, e che conseguentemente non sia corretto vincolare l’esenzione della prima casa ai fini IMU alla sussistenza di entrambi i requisiti come previsto dall’art. 13 D.L. 201/2011. Ritiene infatti che dalla mancata richiesta di variazione della residenza possa derivare l’applicazione di una sanzione di natura civilistico-amministrativa ma non anche il recupero dei tributi in quanto di fatto la dimora abituale coincide con la residenza. Si chiede se la linea accertativa del Comune basata sulla necessaria sussistenza di entrambi i requisiti della dimora abituale e della residenza risulti corretta e sostenibile in un eventuale ricorso, e di voler indicare la linea interpretativa MEF nonché eventuali sentenze utili in caso di ulteriore contestazione.

 

RISPOSTA:

Ai sensi dell’art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. E’ quanto affermato dalla circolare del Ministero dell’Economia 3/DF del 18 maggio 2012; pertanto il comportamento del comune è corretto poiché non possono essere agevolati due immobili adibiti ad abitazione principale. Si badi che il requisito congiunto della residenza anagrafica e della dimora rileva sia in capo al contribuente, sia in capo al nucleo familiare del possessore. Pertanto, analogamente a quanto avviene nell’ICI, sembra non possibile riconoscere l’agevolazione nel caso in cui in cui l’abitazione costituisca la dimora abituale del contribuente ma non della famiglia (Cass. Trib., 15 giugno 2010, n. 14389). 

L'avviso di accertamento

www.ancitel.it DOMANDA:

Premesso che l'Ente ha inviato a due fratelli, eredi in solido, degli avvisi di accertamento per tributi locali (ici, imu, tasi) non pagati dal loro padre, deceduto (avvisi ammontanti a circa 50 mila euro); Considerato che uno dei due eredi ha manifestato all'ente la volontà di pagare solo la sua quota di tributi accertati (solo euro 25 mila) chiedendo di essere liberato (con provvedimento emesso dall'amministrazione) da ogni responsabilità relativa alla quota dovuta dall'altro erede (per i restanti 25 mila euro) ; Dato atto che gli avvisi di accertamento sono stati emessi ai due eredi in solido (50 mila euro), si chiede di sapere se l’ente può accettare, senza incorrere in responsabilità per illeciti, la proposta dell’erede disponibile a pagare solo la sua quota: euro 25 mila (dato atto che trattasi di quota ingente e per l’ente rappresenta una entrata non indifferente); liberando tale erede (che ha pagato solo la sua quota), seppur in solido, dalla responsabilità derivante dalla quota non pagata dall'altro erede e, di conseguenza, se l’Ente può procedere coattivamente per il recupero della quota rimanente solo ed esclusivamente nei confronti dell’erede insolvente (per i restanti 25 mila euro). Se quanto sopra dovesse essere possibile (e cioè accettare la quota parte di un solo erede) si chiede di indicare nella Vs. cortese risposta, eventuali normative, pareri corte dei conti, giurisprudenza o precedenti al riguardo.

RISPOSTA:

Nei tributi locali non opera la solidarietà passiva tra gli eredi, prevista dal Dpr 600/73 per le imposte sui redditi. Vanno applicate le disposizioni generali del codice civile secondo cui ciascun erede risponde in proporzione alla propria quota ai sensi degli artt. 752 e 754 cc (Cass. 22426/2014) . Pertanto il comune, dopo avere accertato le quote degli eredi potrà procedere a riformare l'avviso di accertamento, emettendone uno per ogni erede. Va infatti osservato che la liberazione dell'erede non è un tipico istituto del diritto amministrativo e l'unica via e' agire in autotutela con la riemissione degli avvisi. 

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