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Il Gruppo amministrazione pubblica

www.ancitel.it DOMANDA:
BILANCIO CONSOLIDATO Consorzio ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica; contabilità economico-finanziaria degli enti locali; i rappresentanti del Consiglio non sono nominati dai singoli comuni; i componenti del Consiglio d'Amministrazione non percepiscono alcun compenso; il nostro Comune ha all'interno dell'ente n. 38 millesimi in base al numero degli abitanti; l'attività del consorzio è sanità ed assistenza sociale; il COMUNE paga tutti gli anni una quota in base ai millesimi e alle deliberazioni del Consorzio stesso per esternalizzazione servizi del Comune in adesione a previsione normativa rapportata ai millesimi - trattasi di spesa corrente inserita nel sociale. QUESITO: il consorzio rientra nel gruppo amministrazione pubblica? Il consorzio rientra nel perimetro di consolidamento?


RISPOSTA:
Con riferimento al Consorzio, si ritiene che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 2. dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2017, esso faccia parte degli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del Dlgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni che ne prevedono il controllo. Pertanto questo Consorzio fa parte del gruppo “Amministrazione pubblica” così come previsto dal paragrafo 2 del citato allegato 4/4. Tra i oggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione pubblica, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 3.1 del citato allegato 4/4, il Comune deve individuare “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”. Richiamando quanto stabilito dal paragrafo 3.1 già citato, gli enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di quelle soggette al bilancio consolidato nei casi di “Irrilevanza”, e di “Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli”. Il caso di “irrilevanza” si ha quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per i Comuni sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: a) totale dell’attivo, b)patrimonio netto, c) totale dei ricavi caratteristici.

Il paragrafo 3.1 precisa anche che la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. Il paragrafo citato stabilisce anche che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. Pertanto, al fine di individuare se il Consorzio in questione fa parte o meno dei enti soggetti al consolidamento, occorre seguire le indicazioni previste per individuare la “irrilevanza”. In considerazione che l’ente detiene una partecipazione inferiore all’1% (38 millesimi), la partecipazione risulterà “irrilevante”.

Le procedure di acquisto

www.ancitel.it DOMANDA:

Si chiede se nella fase transitoria un comune non capoluogo iscritto AUSA possa indire gara in via autonoma per servizio sotto soglia senza passare per mercato elettronico per assenza o non funzionalità del metaprodotto.

RISPOSTA:

Si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in base al D.Lgs. 50/2016 (art. 37 c. 4), se la stazione appaltante è, come in questo caso, un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, è tenuto a procedere secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Per quanto riguarda specificatamente i servizi sottosoglia occorre poi distinguere a seconda che l’affidamento sia di importo compreso fino a 40 mila euro od oltre fino alla soglia comunitaria (v. art. 35 comma 1, lett. c). Il comma 1 dell’art. 37 cit. dispone, al comma 1, che “ le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, …, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”. Tuttavia va ricordato che ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fermi restando gli obblighi/facoltà per l’utilizzo di CONSIP, sussiste l’obbligo di utilizzare in maniera alternativa ed equivalente o il mercato elettronico della P.A. (MEPA, NECA) oppure il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL): Qualora peraltro il bene non risulti presente né sul mercato elettronico della PA né nell’ambito CONSIP, e nemmeno sia possibile far riferimento al sistema al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (quale SINTEL) (cfr. l. 296/2006 art. 1 c. 450 cit., secondo periodo), si ritiene in genere che sussista la possibilità di procedere anche in forma cartacea ed autonoma senza ulteriori limitazioni (art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016). Ove invece si tratti di beni e servizi compresi tra € 40.000,00 e soglia comunitaria (art. 35) il comma 2 del cit. art. 37 dispone che “. …per … forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per … lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione … procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ….In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche , le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”. 

I permessi per 104 e il part-time

permessi3Sulla base della sentenza della Corte di Cassazione i tre giorni al mese di permesso della Legge 104/1992 spettano integralmente al lavoratore in part-time verticale con un numero di giornate superiore al 50%. 

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Il raggruppamento temporaneo di imprese

raggruppamento1Il Consiglio di Stato interviene in tema di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48 del codice dei contratti pubblici.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Lo scorrimento della graduatoria

corso1La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di scorrimento della graduatoria.

Documenti e note sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

L'obbligatorietà della razionalizzazione delle partecipate

biglie1La Corte dei conti ha risposto alla richiesta di un comune in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, articolato in due quesiti.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

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