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I verbali della Commissione Arconet

conti1Sono state pubblicate le riunioni della Commissione Arconet, che l’Asfel raccoglie in un unico file. 

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Armonizzazione

La stima catastale per le pale eoliche

Secondo il collegio materano, per valutare quali elementi debbano essere inclusi o meno nella stima catastale, è necessario fare riferimento non solo al criterio dell’essenzialità degli stessi per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che tali elementi siano “fissi”, ovvero stabili (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali della costruzione.

In particolare, nella sentenza in esame, la Commissione ritiene di dover condividere e fare proprio il contenuto espresso, sul punto, della circolare 27/2016 dell’Agenzia, la quale ha così chiarito: “Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 …, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica”.

Tale convincimento, espresso, dai giudici materani trae origine dai richiami logici e specifici che il collegio fa alle sentenze della Corte di cassazione nn. 4028, 4029, 4030 del 14 marzo 2012 (qualificazione delle “centrali eoliche”), nonché alla pronuncia n. 3166/2015 (componenti immobiliari stabili e influenza sulla determinazione della rendita).

A questi richiami si aggancia, infine, il corollario rappresentato dalla sentenza n. 162/2008 della Corte costituzionale, con la quale i giudici delle leggi hanno affermato che nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da peculiari requisiti di “immobiliarità”, “a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura”.

Peraltro, secondo la Ctp di Matera tale convincimento non viene assolutamente scalfito dalla normativa tecnica di settore (Iec – International electrotechnical commission, type certificate), la quale nulla ha a che fare l’aspetto catastale e fiscale delle torri ai fini del computo della rendita. Infatti, per gli aspetti fiscali vanno applicati i dettami di cui alla legge 190/2014 (la Stabilità per il 2015) che, al comma 244, “prevede l’applicazione della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità’ immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»”.

Il filone di sentenze in esame, dunque, confuta compiutamente la tesi sostenuta da molte società operanti nell’ambito del fotovoltaico secondo cui sarebbe erronea l’inclusione, nel calcolo della rendita catastale, di uno dei tre elementi (nel caso specifico, la torre d’acciaio) costituenti l’aerogeneratore. - FISCOOGGI

La proroga delle graduatorie

All’ovvietà non c’è mai fine, si dice. E immaginiamoci se per le graduatorie ormai prorogate di anno in anno dal 2003 in poi, non si applichi la massima. Ecco, infatti, al comma 1148 della legge di stabilità il solito rinvio del legislatore. Spieghiamo.

Al 31.12. 2017 avrebbero potuto esserci due tipologie di graduatorie a tempo indeterminato valide:

    Quelle approvate dal 30 settembre 2003 e successivamente prorogate. Tutto queste si trovano automaticamente rinviate al 31 dicembre 2018;
    Quelle adottate in anni più recenti che mantengono una naturale scadenza dei tre anni e quindi anche oltre al 31 dicembre 2018. Ad esempio, una graduatoria pubblicata il 1 ottobre 2017, manterrà efficacia fino al 30 settembre 2020.

C’è però un elemento di novità nella proroga di quest’anno: la validità è al 31 dicembre 2018, “ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria”.

Quello che c’è scritto sembra dire:

    per i vincitori, le graduatorie rimangono sempre valide;
    per gli idonei, fino al 31.12.2018 (o tre anni per quelle più recenti). - da www.gianlucabertagna.it

Le procedure di acquisto

www.ancitel.it DOMANDA:
Si chiede se nella fase transitoria un comune non capoluogo iscritto AUSA possa indire gara in via autonoma per servizio sotto soglia senza passare per mercato elettronico per assenza o non funzionalità del metaprodotto.


RISPOSTA:
Si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in base al D.Lgs. 50/2016 (art. 37 c. 4), se la stazione appaltante è, come in questo caso, un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, è tenuto a procedere secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Per quanto riguarda specificatamente i servizi sottosoglia occorre poi distinguere a seconda che l’affidamento sia di importo compreso fino a 40 mila euro od oltre fino alla soglia comunitaria (v. art. 35 comma 1, lett. c). Il comma 1 dell’art. 37 cit. dispone, al comma 1, che “ le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, …, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”. Tuttavia va ricordato che ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fermi restando gli obblighi/facoltà per l’utilizzo di CONSIP, sussiste l’obbligo di utilizzare in maniera alternativa ed equivalente o il mercato elettronico della P.A. (MEPA, NECA) oppure il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL): Qualora peraltro il bene non risulti presente né sul mercato elettronico della PA né nell’ambito CONSIP, e nemmeno sia possibile far riferimento al sistema al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (quale SINTEL) (cfr. l. 296/2006 art. 1 c. 450 cit., secondo periodo), si ritiene in genere che sussista la possibilità di procedere anche in forma cartacea ed autonoma senza ulteriori limitazioni (art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016). Ove invece si tratti di beni e servizi compresi tra € 40.000,00 e soglia comunitaria (art. 35) il comma 2 del cit. art. 37 dispone che “. …per … forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per … lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione … procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ….In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche , le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”.

I documenti digitali

www.ancitel.it DOMANDA:
Si chiede conferma del fatto che ad oggi il CAD non è sospeso come non lo sono le regole tecniche, per cui le P.A. devono produrre gli originali dei propri documenti con mezzi informatici. Da una ricostruzione delle norme il termine per la digitalizzazione della P.A. avrebbe dovuto essere il 12/8/2017. Non mi risultano proroghe in tal senso. Quindi la PA è obbligata a formare i propri documenti in modalità digitale?


RISPOSTA:
Il quesito è relativo all'obbligo per le amministrazioni di formare digitalmente gli originali dei propri documenti (art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005). Il D.Lgs. 179/2016, nel modificare il CAD, non ha alterato il contenuto dell'obbligo, ma ha previsto una sospensione del termine ultimo di adeguamento alle regole tecniche (Dpcm 13 novembre 2014) fino a data da destinarsi, ossia finché non saranno emanate le nuove regole tecniche ai sensi dell'art. 71 CAD. Tuttavia, questo non significa che - nel frattempo - le amministrazioni possano continuare a formare tutti gli originali dei documenti come analogici. Ad esempio, nel caso in cui i documenti debbano essere pubblicati sul web oppure comunicati telematicamente ai destinatari, gli stessi dovranno essere formati come informatici e sottoscritti digitalmente nel rispetto delle regole tecniche (su quest'ultimo caso si veda Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 20672/2017)

Gli incentivi per le funzioni tecniche

L’emendamento in materia di incentivi per funzioni tecniche. Un percorso difficile, tanti ci hanno provato, ma alla fine questo è il risultato:

Comma 526 . All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».

C’era solo una cosa da dire: gli incentivi stanno fuori dalle limitazioni al trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Ed invece… nulla di fatto!

Al massimo, la novità, potrà servire per affermare che siccome gli incentivi stanno sul capitolo dei lavori non sono spese di personale. E poi? Per il trattamento accessorio?

 

 

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