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La nota di lettura sulla legge di bilancio

soldi1Ulteriore nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali contenute nella legge di bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Normativa-Legge di bilancio

Il piano della performance per i piccoli comuni

renoir1La Corte dei conti ha fornito parere sull’adozione del Piano esecutivo di gestione (Peg) e sull’adozione del Piano delle performance.

La notizia è contenuta nella newsletter settimanale che è inviata agli Associati, i quali la possono consultare anche nella sezione:Gestione dell'ente-Personale

L'invio degli accertamenti con le poste private

poste1La Corte di Cassazione tratta della notifica degli avvisi di accertamento con posta privata.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

Gli straordinari per le prossime elezioni

Spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018.
Straordinario elettorale del personale comunale

In data 28 dicembre 2017 sono state sciolte le Camere ed indette le elezioni politiche per il 4 marzo 2018.

In attesa di fornire dettagliate istruzioni con apposita Circolare si comunica che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 8 gennaio 2018, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 9 marzo 2018, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Si rammenta che il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni è stabilito entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Ai fini dell’espletamento di dette ore è fondamentale che i responsabili dei servizi adottino la determina autorizzativa nella quale devono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

In attesa di conoscere dal competente Ministero dell’economia e delle finanze l’entità delle risorse disponili per far fronte alle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche, si raccomanda di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico degli enti medesimi. - Finanza Locale

Le dichiarazioni in sede di gara per le persone giudiriche

Socio di maggioranza persona giuridica: su chi ricade l’obbligo di rendere le dichiarazioni in ordine ai requisiti?

    In caso di partecipazione alla gara di una società, il cui socio di maggioranza sia costituito da una persona giuridica, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti ed ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese anche dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica del socio persona giuridica, oltre a quelli della società medesima.

    La garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. Se lo spirito del Codice dei contratti pubblici è improntato ad assicurare legalità e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici, occorre garantire l’integrità morale del concorrente sia se persona fisica che persona giuridica.

    Il dato testuale della norma indica che, con riferimento al “socio di maggioranza”, il legislatore non ha incluso alcuna specificazione in relazione alla natura giuridica del socio, con la conseguenza che si avvalora l’opzione ermeneutica per la quale l’espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione.

    Sotto questo profilo, ad orientare l’interprete, non deve esser sottovalutato l’argomento antielusivo, atteso che la locuzione “socio di maggioranza” è riferibile anche al socio di maggioranza persona giuridica e non solo persona fisica, per evitare la facile elusione della disciplina legislativa, facile elusione a maggior ragione prospettabile nella specie  in cui il socio di maggioranza ha pressoché la totalità delle quote dell’offerente.

    Peraltro, a sostegno della tesi sopraindicata milita il contenuto dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE. Tale norma, infatti, nell’imporre l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici del candidato o dell’offerente che abbia riportato condanne per talune ipotesi di reato, dispone: “in funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”.

    Pertanto, non solo il diritto dell’Unione non osta alla verifica della sussistenza dei requisiti morali rispetto alle persone giuridiche e non solo alle persone fisiche, ma impone di effettuare il controllo ne confronti di ogni soggetto che, nella sostanza, “eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”.

    In caso contrario, verrebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti in quanto una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto alla dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica (sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 23.06.2016 n. 2813).

    La mancata dichiarazione da parte di tali soggetti, inoltre, è passibile di essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, non essendo sanabile mediante soccorso istruttorio 

     Per completezza va ricordata anche parte della giurisprudenza che aveva invece valorizzato il dato testuale del riferimento espresso al “socio unico persona fisica”, estendendolo anche al “socio di maggioranza” in ragione della comune ratio sottesa alle due fattispecie; secondo tale orientamento sarebbe irragionevole estendere l’obbligo delle dichiarazioni al caso del socio di maggioranza persona giuridica (recte, ai soggetti investiti dei relativi poteri gestori e rappresentativi) quando la norma, per il caso di socio unico, lo richiede per la sola persona fisica (così TAR Salerno, n. 1029/2016; v. inoltre TAR Friuli Venezia Giulia, n. 345/2016; CGA Regione Siciliana, n. 179/2016; Cons. Stato, n. 303/2015; TAR Palermo, 05.11.2015, n. 2849).  -  www.sentenzeappalti.it

 

Gli incarichi esterni e i limiti al fondo risorse

mano1La Corte dei conti regionale, con relatore il dottor Tiziano Tessaro (tra le altre Componente del Comitato Scientifico dell’Asfel) ha fornito parere a un ente in tema di limite del trattamento accessorio dell'ente.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

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