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Sopralluogo

Sopralluogo: adempimento formale o sostanziale?

    Allorquando la lex specialis espressamente prevede l’obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura come una carenza dell’offerta e del suo contenuto, come tale insanabile. Sul punto l’orientamento giurisprudenziale afferma dunque il valore sostanziale e non formale del sopralluogo obbligatoriamente richiesto alle imprese partecipanti (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4778/2015, sez. VI n. 2800/2016 e, di recente, sez. V, n. 1037/2018 e Consiglio di Stato, sez. V, 26.07.2018 n. 4597 pubblicata su questo sito).

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Costi della manodopera

Costi della manodopera nei documenti posti a base di gara a cura della Stazione Appaltante: sono vincolanti ?

    L’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 così recita: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. ….(omissis) … Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.”.

 

    L’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 così dispone: ”Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

 

    L’art. 97, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 prevede: ”5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: … (omissis) …d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.

    6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge…. (omissis)…”.

 

    Il quadro normativo di riferimento, in sostanza, impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l’importo a base d’asta, d’individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali. Detto costo, a differenza di quello per la sicurezza, non è soggetto a scorporo dall’importo assoggettato a ribasso. L’operatore che partecipa alla gara deve indicare nell’offerta i propri costi della manodopera, salvi i casi – qui privi di rilevo – espressamente stabiliti dalla normativa all’esame. La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, verifica, quanto ai costi della manodopera, se l’offerta è anormalmente bassa perché il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

    Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti; non sono però ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

    La disciplina richiamata è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un’offerta che rechi un basso costo della manodopera.

    Essa non consente tuttavia di ritenere ex se anomala, e dunque da escludere, un’offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, dovendo essi essere valutati nell’ambito della verifica di congruità (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, n. 501/2017).

    Ancora più di recente (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1609/2018) il , ha ribadito: “Nella sostanza, poi, un’offerta non può dirsi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 21.07.2017 n. 3623).

    Non sussiste dunque un automatismo escludente nel caso d’indicazione nell’offerta di un costo della manodopera inferiore a quello determinato dalla Stazione appaltante in quanto recante un costo orario della manodopera inferiore, sebbene di poco, al costo indicato nei documenti posti a base di gara (TRGA Bolzano, 11.10.2018 n. 292).

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Convegno a Rimini, mercoledì 24 ottobre 2018

rimini

Mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore 14, sala Cassa Depositi e Prestiti, Fiera di Rimini, all'interno dell'Assemblea Nazionale ANCI si terrà il convegno: I difficili ruoli dei responsabili dei servizi finanziari e dei revisori degli enti locali: criticità e proposte.

Il convegno è in collaborazione con le principali associazioni dei responsabili dei servizi finanziari e dei revisori. Nel corso del convegno si approverà il secondo Manifesto dei Ragionieri degli enti locali.

pdf3 Scarica la brochure

 

 

 

 

L'Associazione su ItaliaOggi

italiaoggiRitorna, anche per il 2018, la presenza dell'Asfel sul quotidiano Italia oggi, ogni terzo venerdì del mese. l’Associazione ha, infatti, una pagina dedicata sul quotidiano, nello speciale inserto dedicato agli enti locali.

Nella sezione, trovano spazio articoli di approfondimento, proposte progettuali e di assistenza e tutti i convegni e i corsi di formazioni, promossi dalla nostra Associazione.

L'intervento sul prestigioso quotidiano non è, però, ci preme sottolineare ancora una volta, esclusiva di pochi, ma aperto a tutti gli associati. Ognuno di noi ha l'opportunità di pubblicare articoli di approfondimento sui temi più attuali e importanti, che coinvolgono l'universo della pubblica amministrazione.

L'analisi delle questioni più complesse e lo studio delle soluzioni possibili diventano così, per tutti noi, uno strumento di concreto intervento, in forza del nostro agire quotidiano, nel perseguimento del pubblico interesse.

Da più di un anno, inoltre, l'Asfel fa qualcosa in più per gli Associati: la trasmissione del quotidiano Italia Oggi, il terzo venerdì del mese, non avviene più in formato cartaceo, bensì in formato elettronico. L'ultima pubblicazione è di venerdì 19 ottobre 2018

Sul sito associativo è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista, nella voce di menù: Newsletter-Asfel su ItaliaOggi

I requisiti minimi nel Rti

luci1Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul Raggruppamento temporaneo d’imprese e sul requisito di un componente insufficiente.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

L'annullamento dell'aggiudicazione

rigetto1Il Tar si è occupato dell’annullamento in autotutela dell’aggiudica di una procedura a evidenza pubblica.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

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