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Il FSR per le Province

Comunicato del 8 settembre 2016 - Finanza Locale

Anno 2016 - Fondo Sperimentale di Riequilibrio per le Città metropolitane e le Province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e trasferimenti erariali per le Città metropolitane e le Province delle regioni a statuto speciale Siciliana e Sardegna.

 

PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

E’ stato firmato in data 6 settembre 2016 ed inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2016.

Gli importi delle singole quote del Fondo, al netto delle riduzioni e dei recuperi operati a vario titolo, sono indicati nell’allegato A dello stesso decreto e sono già stati resi noti e consultabili da parte degli Enti interessati con il comunicato del 12 luglio u.s.

Il provvedimento prevede, anche per l’anno 2016, la conferma delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle Città metropolitane e delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con precedente decreto del 4 maggio 2012

 

PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE SICILIANA e SARDEGNA

Con il precedente comunicato del 13 luglio 2016 sono già stati resi noti e consultabili da parte degli Enti interessati i dati finanziari per le province ricadenti nei territori delle regioni Siciliana e Sardegna.

In proposito si ricorda che anche per l’anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’interno, in favore delle province appartenenti alle regioni Siciliana e Sardegna restano determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Lo scorrimento delle graduatorie e la mobilità del personale

graduatoria1L’esistenza di una graduatoria ancora valida limita quando non esclude l’indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Le pubblicazioni per gli incarichi

da www.ancitel.it DOMANDA:
Il quesito è inerente a due diversi aspetti della stessa problematica, ovvero i corretti adempimenti da operare e connessi alla cd. "amministrazione trasparente". 1^ Problematica - Incarichi a consulenti e collaboratori esterni: Premesso che il Comune inserisce ed aggiorna sull'apposito sito PERLA.Pa ogni informazione relativa a consulenze e/o incarichi di natura onerosa, si chiede se le stesse informazioni debbano obbligatoriamente essere inserite anche sul sito "trasparenza" di questo Ente; 2^ Problematica - Attività di consulenza: questo Comune ha affidato direttamente servizio consulenziale a società che si avvale di esperto per risposta a quesiti in tema di personale, controllo atti predisposti dall'Ente, aggiornamento sulla normativa del settore e su deliberazioni, pareri, sentenze della Corte dei Conti, nelle sue varie sezioni. Detto incarico deve essere inserito sul sito PERLA.Pa e sul sito trasparenza dell'Ente?


RISPOSTA:
Il D.Lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 35 della legge 190/2012, nell’ambito del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha modificato, all’art. 15, le disposizioni in merito agli Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione. L’art. 15 cit. prevede l’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente, degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del curriculum vitae, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it., dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l’eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico; invece la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata dall’articolo 15, bensì dall’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall’art.31 del D.Lgs. 97/2016). Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente, tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento (oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, ecc…). Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrattare (articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013). Resta salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis in materia di pubblicazione delle banche dati, gli obblighi di pubblicità legale, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La cauzione e la mancata stipula del contratto

ombrello1Il Consiglio di Stato ha sancito che, anche nel silenzio del bando di gara, è possibile disporre il pagamento della garanzia provvisoria ex art. 93 del concorrente che risulta vincitore della gara, ma che non ha ancora provveduto alla stipula del contratto.

Notizie e documenti sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Gli affidamenti in house per l'Anac

steccato1Pubblicato il comunicato del Presidente dell’Anac  che fornisce chiarimenti sulla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il licenziamento per i truffatori del cartellino

investigazione1Il licenziamento disciplinare è legittimo: lo ha ribadito la Cassazione  riguardo il caso di un dipendente di un'azienda sanitaria locale che, dopo aver effettuato la timbratura del cartellino all'atto di entrare nella struttura.

Notizie e documenti, sull'argomento, sono disponibili nel menù: Gestione del bilancio-Personale

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