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La colpa grava nel danno erariale

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L’esistenza della colpa grave del funzionario che vigila sulla corretta esecuzione di un contratto della P.A. è da valutare in rapporto alle relazioni complessive del contratto stesso e non solamente di quelle favorevoli all’Ente.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

Procedimento disciplinare e penale

lavoro2La fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. (abuso d’ufficio, ndr) richiede l'esistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale” la cui mancanza determina l’incompletezza dell'ipotesi incriminatrice.

Notizie e documenti, sull'argomento, sono disponibili nel menù: Gestione del bilancio-Personale

La gestione del personale degli enti locali

dipendenti2La manovra estiva e la gestione del personale degli enti locali, a cura di Mario Ferrari, Publika.it

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Il riposo settimanale nel giorno festivo

cinese1Un ente chiede all’ARAN se ad un dipendente, il quale sulla base di una particolare articolazione dell’orario di lavoro adottata per esigenze organizzative svolge la sua attività su cinque giorni settimanali (con la previsione del lunedì come giorno di riposo), sia possibile riconoscere un giorno di riposo aggiuntivo.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Nota di lettura sulla riforma della dirigenza

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I servizi studi di Camera e Senato hanno predisposto, oltre una Nota Breve, anche un Dossier contenente le Schede di lettura e un Dossier contenente il confronto tra la normativa vigente e le proposte di modifica contenute nello schema di decreto legislativo sula Disciplina della dirigenza della Repubblica.

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La tutela dei lavoratori nei subentri degli appalti

LA NUOVA TUTELA DEI LAVORATORI NEI SUBENTRI DEGLI APPALTI

Andrea Marinelli - www.studiolegalestefanelli.it

16 set 2016

Appalti- Lavoro

Art. 30 Legge 7/7/2016 n. 122

Nuovi e più imponenti obblighi gravano sugli operatori economici che, aggiudicatisi una gara e subentrando in un appalto in essere, acquisiscono il personale precedentemente impiegato dall'appaltatore sostituito.

Il nuovo art. 30 Legge 7/7/2016, n. 122 prevede infatti l'estensione, a favore dei lavoratori che “passano” da un appaltatore all'altro, della tutela di cui all'art. 2112 cod.civ. tutte le volte in cui NON vi siano apprezzabili “elementi di discontinuità aziendale” con il precedente appaltatore.

Ma facciamo un passo indietro.

Il precedente art. 29, comma 3, D.Lgs.n. 276/2003 (“Legge Biagi”) disponeva che in nessun caso si aveva il “trasferimento di azienda” - idoneo, da solo, ad azionare i diritti di cui all'art. 2112 cod.civ. - tutte le volte in cui vi era subentro in un appalto ed il nuovo appaltatore acquisiva il personale della ditta precedentemente appaltatrice.

Qual'era tuttavia la conseguenza? Il lavoratore non poteva rivendicare alcun diritto nei confronti del nuovo appaltatore per gli eventuali crediti vantati nei confronti del precedente datore di lavoro, non trovando applicazione (appunto) le garanzie dell'art. 2112 cod.civ..

La questione non era di poco conto se si pensa a tutti i subentri negli appalti (soprattutto in ambito privatistico) per inadempimenti e/o stati di decozione e/o perdite della regolarità contributiva dell'appaltatore; in tali ipotesi i crediti retributivi eventualmente riferiti agli ultimi stipendi, inclusivi del TFR, il piu' delle volte non venivano onorati dal vecchio datore di lavoro, né passavano al nuovo appaltatore, obbligando così il lavoratore ad un vero e proprio “calvario” per tentarne il recupero.

Per tale ragione la Commissione Europea aveva richiamato, a più riprese, l'Italia per non aver recepito le normative comunitarie a tutela dei diritti dei lavoratori.

Con la Legge n. 122/2016, segnatamente all'art. 30, lo Stato Italiano finalmente raccoglie i desiderata comunitari e riformula, di fatto, l'art. 29, comma 3, D.Lgs.n. 276/2003, inserendo la necessità – affinchè non possa configurarsi alcun trasferimento d'azienda (e quindi estensione della tutela lavoristica) – che vi siano evidenti “elementi di discontinuità” tra il vecchio ed il nuovo appaltatore, tali da consentire la non applicabilità dell'art. 2112 cod.civ. (di cui si è detto sopra).

La legge non è chiara nello specificare cosa si debba intendere con il termine “discontinuità”, ma è facile intuire che esisterà la solidarietà tra appaltatori (a tutela dei lavoratori “passati”) tutte le volte in cui vi sia un mero “cambio di casacca”, mentre, nell'ipotesi di una diversa organizzazione del lavoro, con utilizzo di nuovi e diversi mezzi d'impresa ecc, in tal caso allora non si potrà configurare la tutela di cui all'art. 2112 cod.civ..

In attesa comunque di verificare come la giurisprudenza interpreterà detta nuova disposizione, è importante segnalare come la modifica tuttavia avrà un forte impatto pratico, in quanto applicabile tutte le volte in cui un'impresa subentri in un appalto limitandosi ad utilizzare i mezzi e l'organizzazione dell'ex appaltatore.

Il serio rischio del subentrante, infatti, sarà quello di doversi sobbarcare costi non preventivati e relativi ad eventuali inadempienze del precedente appaltatore.

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