L'offerta anomala
Tra le più rilevanti novità introdotte dal primo correttivo va certamente annoverata la riforma del comma 2 dell’art. 97, che disciplina le offerte anormalmente basse.
E’ noto che il D.Lgs. n. 50/2016 aveva già mandato in pensione il criterio “unico” scolpito dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedendo, ai fini della individuazione della soglia di anomalia, l’estrazione di uno tra (addirittura) cinque parametri.Dopo appena un anno dall’introduzione tutte le soluzioni introdotte sono state modificate.
Beninteso, i criteri di individuazione operano sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari almeno a 5 (secondo il chiaro enunciato del nuovo art. 97, comma 2 bis).
Ma procediamo con ordine, dalla lettera a). La disposizione così testualmente recita:
“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media“.
Si tratta di una previsione in piena continuità con il criterio previgente (che prevede lo scorporo virtuale delle cd. ali, di maggior e minor ribasso, il calcolo di una prima media tra le offerte residue, la sommatoria degli scarti di tutte le offerte ammesse superiori alla prima media, il calcolo della seconda media – cd. media degli scarti, l’addizione della prima e della seconda media e, infine, la individuazione della soglia di anomalia).
L’unica novità attiene al “valore assoluto” delle ali che il Correttivo ha portato dal 10% al 20%.
La lettera b), invece, prevede la “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra“.
Anche in questo caso (eccezion fatta per l’incremento delle ali pedissequo alla lettera a) dal 10% al 20%) il meccanismo, piuttosto bizzarro, viene conservato.
E’ risaputo, infatti, che il Rup o la Commissione, dopo aver calcolato la media delle offerte ammesse, con esclusione delle cd. ali, dovranno verificare la prima cifra numerica successiva alla virgola della somma dei ribassi ammessi (escludendosi dunque quelli compresi nelle ali): laddove si tratti di uno zero o di un numero pari, la soglia resta invariata; laddove si tratti invece di un numero dispari allora la soglia di anomalia dovrà essere decrementata di un valore percentuale pari a tale numero.
La lettera c) conserva il suo modello di calcolo (media assoluta delle offerte ammesse) ma vede ridursi dal 10% al 15% il valore addizionale (di incremento) da utilizzare sull’importo finale.
La lettera d), invece, è integralmente rivoluzionata.
Infatti, laddove prima era previsto un decremento della media assoluta del 20% il Legislatore – presumibilmente condizionato dai moltissimi casi emersi nella prassi di “gara deserta perchè tutte le offerte ammesse risultavano anomale” – ha corretto il tiro introducendo un incremento finale del 10%.
La riforma verrà senz’altro salutata con favore dagli operatori economici e, soprattutto, dalle Stazioni Appaltanti, se non fosse che il rischio di gara deserta è stato semplicemente … spostato sulla opzione successiva.
La lettera e), infatti, prevede che per l’individuazione delle offerte anomale si deve calcolare la “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9“.
Dunque, laddove venisse sorteggiata la lettera e) bisognerebbe adoperarsi in un secondo sorteggio finalizzato a reperire un coefficiente che, diversamente da quanto accadeva nella prima versione del Codice (0,6; 0,8; 1; 1,2 e 1,4 N.d.r.), sarà sempre inferiore a 1.
Tale soluzione – allorquando il “corpo” delle offerte ammesse sia sostanzialmente omogeneo – determina il rischio che dalla moltiplicazione della prima soglia (calcolata secondo il criterio sub a) per un valore pari, ad esempio, a 0,6 discenda un eccessivo abbassamento della soglia di anomalia (con la paradossale conseguenza che tutte le offerte diventino anomale).
Avv. Marcello Russo - legaleappalti.it