News

Il segretario comunale quale Rup di una gara

ponte2Il Tar si è pronunciato in tema di individuazione del segretario comunale quale Rup e l’eventuale conseguente conflitto di interessi.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il FPV e il FCDE

numeri3Il webinar dell’Ifel ha analizzato, a partire dai principi della nuova contabilità armonizzata, la corretta composizione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Armonizzazione

Schema di decreto per la qualificazione delle stazioni appaltanti

pergamena1Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

La condotta fraudolenta del dirigente

La Corte dei Conti, con la sentenza n. 44, del 5 febbraio 2018, ha assolto dalla responsabilità per colpa grave i revisori legali di un ente pubblico perché non sono stati ritenuti responsabili dei vari e ripetuti ammanchi dovuti alla condotta fraudolenta di un dirigente amministrativo.

Il caso

Con atto di citazione del 7 maggio 2015, la Procura territoriale conveniva in giudizio il direttore generale di un ente pubblico nonché la responsabile dell'ufficio ragioneria e sette componenti del collegio sindacale della medesima Agenzia a titolo di responsabilità sussidiaria per culpa in vigilando, ripartita pro quota in relazione al ruolo ricoperto ed al periodo di carica. Ai medesimi la Procura addebitava l'omesso diligente esercizio delle proprie funzioni di controllo in modo da impedire la distrazione di denaro pubblico posta in essere dal direttore amministrativo e, successivamente, direttore generale dello stesso ente, nel periodo gennaio 2004-febbraio 2014. Quest'ultimo, aveva depauperato le casse dell'Agenzia con plurime condotte consistenti in prelevamenti presso la Tesoreria mediante l'uso di falsi mandati (per oltre euro 4milioni di euro) in prelievi di denaro contante dalla cassa, in prelevamenti da un conto corrente postale costituito dallo stesso dirigente e falsamente intestato all'Agenzia sul quale venivano effettuati i pagamenti per affitti a favore dell'ente. Tutto ciò per un importo totale di circa 8,5 milioni di euro.

Per tali ammanchi, il dirigente era stato precedentemente condannato, in via esclusiva, al pagamento di tale somma dalla sezione territoriale.

Con successiva sentenza veniva assolti per difetto di colpa grave, i componenti del collegio sindacale.

Avverso tale capo della sentenza ha proposto appello il Procuratore regionale, deducendo che il primo giudice avrebbe erroneamente asserito un difetto di prova in ordine alla sussistenza della responsabilità sussidiaria dei medesimi, dal momento che dal materiale probatorio emergeva una chiara assenza dei dovuti controlli sulla modalità di pagamento dei canoni abitativi e le morosità a favore dell'ente in questione, oltre che su di un numero di circa 400 mandati falsi emessi dal dirigente condannato.

La difesa

I revisore legali opponendosi alla richiesta del Procuratore si dispiacciono della circostanza che il giudice di prime cure pur avendo escluso una propria colpa grave, avrebbe comunque evidenziato l'inadeguatezza dell'attività di controllo da parte del collegio sindacale. Inoltre, in via subordinata si gravano avverso il capo della sentenza ove è stata respinta la propria eccezione circa la presunta non attualità del danno, stante il parziale recupero delle somme sottratte dall'ex direttore generale.

Con successiva memoria i citati appellanti hanno evidenziato la presunta infondatezza dell'appello del procuratore regionale facendo riferimento alla particolare condotta illecita tenuta dal dirigente nella vicenda. Inoltre, evidenziano come non era possibile rendersi conto delle distrazioni in discorso in quanto avvenivano tramite la creazione di una contabilità separata che non risultava dai dati contabili né dal bilancio dell'ente.

L'attività dei revisori dei conti

Come indicato dalle linee guida del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel corso dell'esercizio il collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tale verifica è attività propedeutica alla revisione legale del bilancio. La correttezza del bilancio, che rappresenta la sintesi delle risultanze contabili, è infatti subordinata alla regolarità dell'intera catena procedurale che identifica i fatti di gestione, li documenta e li rileva in contabilità.

Il collegio sindacale, tenuto allo svolgimento in modo continuativo dell'attività di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c., coordina le verifiche con l'attività di vigilanza, sviluppa in tali verifiche le opportune sinergie tra le due funzioni e si attiva tempestivamente, sulla base dei propri poteri, segnalando all'organo amministrativo gli errori o le irregolarità riscontrati affinché adotti opportune misure per la loro correzione, nonché per il superamento dei punti di debolezza eventualmente riscontrati nel sistema di controllo interno.

Il collegio sindacale ha diritto di ottenere dagli amministratori i documenti e le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di revisione. L'attività di accesso agli atti deve essere pianificata all'inizio dell'esercizio e riesaminata nel corso del lavoro di revisione in conseguenza delle specifiche esigenze della revisione legale.

L'attività di raccolta di documenti e notizie è attività delegabile al singolo componente del collegio sindacale, che agisce in attuazione del programma di revisione definito dal collegio e riferisce al collegio sul lavoro svolto. La valutazione dei risultati del lavoro svolto, della sufficienza e dell'adeguatezza degli elementi probativi raccolti e, in generale, le conclusioni del lavoro di revisione sono di competenza collegiale.

Qualora si configuri una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, il collegio sindacale deve considerare tale circostanza nel valutare le possibili conseguenze sul giudizio di revisione.

L'analisi della Corte dei Conti

Per la Corte dei Conti l'appello del Procuratore regionale va rigettato. Infatti, il gravame del Procuratore è impostato, esclusivamente, su di un affermato omesso diligente esercizio da parte dei degli appellati, in qualità di componenti del collegio sindacale dell'ente, della propria funzione di controllo sugli atti e le attività di tale ente, circostanza che avrebbe agevolato l'ex direttore generale dello stesso ad effettuare illecite e ripetute sottrazioni di denaro di pertinenza dell'agenzia.

La contestazione a carico degli appellati si è articolata sulla base di considerazioni già svolte in primo grado che, però, non tengono conto sia delle numerose circostanze, che si vincono dagli atti del giudizio in esame, che escludono la colpa grave di questi ultimi, già rappresentate dal primo giudice, e che si desumono, altresì, dal giudizio per responsabilità amministrativa instaurato nei confronti dell'ex direttore generale dell'ente che ha materialmente sottratto allo stesso le somme in questione, e che si è concluso con la condanna di quest'ultimo al pagamento, in via esclusiva, della somma di euro 8,5milioni.

Tali elementi attengono, in primo luogo, al ruolo di vero e proprio dominus della gestione amministrativa dell'ente in questione svolto dall'ex dirigente amministrativo, nel corso di oltre un decennio, anche quando il suo ruolo è stato quello di direttore amministrativo. Durante il corso di tali anni al dirigente è stato consentito, da parte degli altri titolari degli organi di amministrazione attiva dell'ente, di gestire l'ente in questione in piena autonomia, come risulta dalla stessa sentenza ora gravata dal Procuratore, che ha condannato per omesso esercizio di un seppur minimo controllo sull'attività di quest'ultimo sia da parte del direttore generale pro tempore dell'ente (che controfirmava o avrebbe dovuto controfirmare i falsi mandati in discorso) che, soprattutto, della responsabile del servizio ragioneria (che avrebbe dovuto istruire gli stessi prima di autorizzare il pagamento da parte del tesoriere). In proposito, occorre, altresì, evidenziare come questi ultimi risultano essere stati rinviati a giudizio per i reati di truffa e falso commessi in concorso con l'ex direttore amministrativo.

Non bisogna, poi dimenticare, come il dirigente abbia potuto usufruire anche della tacita acquiescenza di personale interno all'ente, come la propria segretaria che, come risulta dagli atti del giudizio, provvedeva a compilare, materialmente, i falsi mandati di pagamento in questione ovvero a ritirare dalle casse dell'ente somme in contanti che venivano consegnate al dirigente.

Perciò, come si vede, nell'esercizio della sua attività criminosa quest'ultimo ha potuto usufruire della totale inerzia dell'apparato amministrativo dell'ente, circostanza che rendeva, già di per sé, difficile una scoperta degli illeciti in questione da parte dei componenti di un organo di controllo che non erano in un rapporto costante e continuativo con la gestione dell'ente.

Con riguardo ai mandati privi di atti giustificativi delle relative spese è da dire che gli stessi si manifestavano formalmente regolari ed avrebbero dovuto essere controllati assieme ad un ulteriore gran numero di atti (si tratta di 400 mandati irregolari a fronte di circa 3000 mandati all'anno che i sindaci avrebbero dovuto controllare).

Tali controlli, sono stati comunque svolti a campione né il requirente, nel contestare le modalità cui lo stesso è stato svolto, indica quali tecniche alternative i componenti dell'organo di controllo avrebbero dovuto utilizzare in modo da permettere la scoperta dei falsi mandati.

Inoltre, come sottolineato da alcuni appellati, dal momento che ai controlli trimestrali era presente anche il dirigente ed è ragionevole supporre che quest'ultimo evitasse che allo stesso fossero sottoposti i mandati falsi che, come detto, costituivano una minima percentuale degli atti, di volta in volta, da esaminare da parte dei componenti del collegio.

Inoltre, risulta che le ulteriori modalità di distrazione illecita del denaro dell'ente sia avvenuta, da parte del dirigente attraverso la creazione di una contabilità occulta, che non risultava dai dati contabili né dal bilancio (creazione di una cassa in contanti presso l'URP dell'ente e costituzione di un conto corrente postale, falsamente intestato all'ex direttore generale, su cui affluivano i pagamenti degli affittuari degli immobili dell'ente e su cui quest'ultimo poteva liberamente operare). Si tratta di una contabilità che lo stesso Procuratore riconosce non essere mai stata portata a conoscenza dei sindaci. Infine, occorre sottolineare come il trend delle riscossioni dei canoni da parte dell'ente in questione era in linea con quelli degli altri analoghi enti e tale circostanza non è stata smentita dal Procuratore.

In definitiva, come correttamente rilevato dal primo giudice, va esclusa una colpa grave nel comportamento dei revisori dei conti.

Corte dei conti, Sez. I App., 5 febbraio 2018, n. 44 - da www.segretaricomunalivighenzi.it

Le mafie negli enti locali: i comuni sciolti

I dati sono contenuti nella Relazione conclusiva della Commissione antimafia relativa alla XVII legislatura, presentata ieri dal presidente Rosy Bindi alla presenza del Ministro dell'interno Marco Minniti

Il sistema delle autonomie locali è stato pesantemente investito dalla criminalità organizzata in questi ultimi decenni. Parlano chiaro i dati contenuti nella Relazione conclusiva della Commissione antimafia relativa alla XVII legislatura, presentata ieri dal presidente Rosy Bindi alla presenza del Ministro dell’interno, Marco Minniti. Dal 1991 a oggi sono stati sciolti per mafia ben 291 enti locali, di cui 229 Comuni. Numerosi i Comuni sciolti due volte (42) o addirittura tre volte (13). Si tratta per lo più di enti di piccole e medie dimensioni. In 16 casi, soprattutto negli ultimi anni, lo scioglimento ha coinvolto città con più di 50 mila abitanti (Giugliano in Campania, Battipaglia, Marano di Napoli, Scafati). Gli ultimi due casi riguardano Lamezia Terme, che ha circa 70 mila abitanti e Ostia, x municipio di Roma capitale, con oltre 200 mila abitanti. Nel 2013 è stata sciolta, per la prima volta, Reggio Calabria, città capoluogo di provincia. Risulta particolarmente colpito dal fenomeno il Mezzogiorno. La stragrande maggioranza degli scioglimenti è avvenuta in Campania e Calabria (rispettivamente 35% e 34%), seguite da Sicilia (24%) e dalla Puglia (circa 5%). Sono i dati contenuti nella relazione della commissione antimafia.

Limitati, invece, i casi di scioglimento nelle regioni del centro-nord (3 in Piemonte e Liguria, 2 nel Lazio, 1 in Lombardia ed Emilia-Romagna), sebbene, sottolinea la commissione, “sia ormai pacifica la consapevolezza del radicamento delle organizzazioni criminali anche al di fuori dei confini di tradizionale insediamento”.

Risultano particolrmente segnate le province di Reggio calabria (59 scioglimenti) e Napoli (55 scioglimenti), pari al 40% di tutti i Comuni di riferimento. Solo in questa legislatura sono stati sciolti nel complesso 64 enti locali, dei quali ben 26 negli ultimi 16 mesi, 34 scioglimenti soltanto in Calabria. Attualmente sono 29 le amministrazioni commissariate. “Questi numeri- si legge nella relazione- segnalano la rilevanza e l’attualità di un fenomeno che va affrontato con estrema decisione, superando le criticità emerse, sia nelle fasi dei procedimenti di scioglimento che in quelle dei commissariamenti con una organica riforma della materia. La relazione sottolinea l’esigenza di non attendere le inchieste della magistratura, come per lo più avviene adesso, per avviare gli accessi ispettivi, ma di procedere in via autonoma, non appena vi siano indizi o fondati rilievi su possibili condizionamenti della criminalità organizzata”. - www.anci.it

Le politiche di autonomia finanziaria

Intervista con Claudio Mancini: “invertire le politiche di autonomia finanziaria degli Enti locali”

Legge Delrio, gestioni associate, Reddito di inclusione sociale: sono alcuni dei temi che interessano molto da vicino gli Enti locali. Temi su cui il dibattito è ancora aperto e che rientreranno nell’agenda politica nei prossimi mesi. Ne abbiamo parlato con Claudio Mancini, Vice Presidente Vicario di Legautonomie e capolista per il PD nel collegio plurinominale Lazio 2 per l’elezione alla Camera dei deputati.

D. Legge Delrio: buona riforma o legge incompiuta?

R. “Credo che la Legge Delrio necessiti di una revisione per far sì che la riforma sia completa e funzionale. Mi auguro che con il nuovo Governo la riforma venga migliorata e vengano definiti alcuni punti rimasti inattuati, come il finanziamento delle funzioni agli Enti locali, il ruolo delle Province dopo l’esito del Referendum costituzionale, il completamento del processo di costituzione delle Città metropolitane, la gestione associata delle funzioni per i Comuni".

D. Piccoli comuni e obbligo delle gestioni associate, qual è il suo punto di vista?

R. “Come stabilisce la nuova proroga contenuta nella legge di bilancio, l’obbligo di gestione associata dei piccoli comuni slitta al 31 dicembre 2018. Ritengo deve essere superata definitivamente, anche con l’abolizione dell’obbligo, la logica per la quale la gestione associata è legata al criterio demografico, ovvero in base al numero di abitanti dei singoli comuni, acquisendo quella di bacino omogeneo. Pertanto, quei comuni che per motivi morfologici, economici e sociali, sulla base di bacini omogenei, possono mettere insieme funzioni dovrebbero avere adeguati incentivi. La gestione associata delle funzioni, da parte dei comuni a prescindere della loro dimensione, garantirebbe economicità, efficienza ed efficacia: aspetti di fondamentale importanza per le popolazioni amministrate”.

D. Codice appalti, quale il ruolo degli Enti locali?

R. “Come associazione di Enti locali, portiamo avanti un percorso di monitoraggio e approfondimento per sostenere e promuovere le buone pratiche adottate nel territorio. Premesso ciò, mi auguro, tuttavia, che le regole non comportino rallentamenti e complicazioni nelle procedure negoziali, nella progettazione di iniziativa e nella realizzazione di opere fondamentali per gli Enti locali. Un lavoro di vigilanza è fondamentale per prevenire fenomeni di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, ma al contempo è necessario garantire procedure snelle e veloci nei tempi e che ci siano incentivi alla coprogettazione tra amministrazioni”.

D. Come si profila il ruolo degli Enti locali in tema di politiche di immigrazione?

R. “Ritengo che sia necessario mettere in campo un’azione di cooperazione internazionale in cui 

regioni e comuni siano protagonisti. In linea con i progetti di cooperazione, rientrano le politiche di Rimpatrio volontario assistito, che andrebbero incentivate nel nostro Paese. Nella legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma che prevede il ricorso alla misura del Rimpatrio volontario assistito, ovvero l’avvio in via sperimentale di un Piano nazionale di interventi di rimpatrio. In base al Piano, un primo nucleo di comuni potranno istituire sportelli per svolgere attività informativa, di supporto e orientamento, in collaborazione con gli uffici territoriali del governo, le prefetture, le questure”.   

D. Reddito di inclusione (Rei). La si può definire una politica efficace?

R. “Credo che il Rei sia una misura efficace per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Questo strumento oltre a garantire un reddito consente, per la prima volta, di creare le condizioni per l’inclusione sociale e lavorativa attraverso un percorso personalizzato, predisposto con il lavoro dei servizi sociali dei Comuni. Nelle previsioni del governo le famiglie beneficiarie potenziali erano stimate intorno a 490 mila, numeri che saliranno progressivamente nella seconda parte del 2018. Il lavoro dei Comuni è, pertanto, di primaria importanza e da portare avanti in partnership con il terzo settore, i servizi sociali, i servizi per l’impiego, le scuole”

D. Il suo punto di vista in tema di politiche sulla fiscalità locale.

R. “Negli anni passati le politiche di Bilancio relativamente al finanziamento degli Enti locali li avevano fortemente penalizzati portandoli al limite del collasso, con i Governi Renzi e Gentiloni la tendenza è stata invertita, oggi non siamo più in presenza di tagli ma ciò non è sufficiente. Bisogna, ora, ripristinare i livelli di risorse adeguati ai servizi richiesti dai cittadini ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane contestualmente è necessario riassegnare autonomia finanziaria degli Enti locali all’interno del più ampio processo di diminuzione della pressione fiscale a carico di cittadini ed imprese”.

Maria Enrica Rubino - www.orientamentiamministrativi.it

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…