News

Il comando per un Segretario in disponibilità

crescita1La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con Presidente il dottor Rosario Scalia, tra le altre Componente del Comitato Scientifico dell’Asfel, fornisce a un comune un parere in ordine a una situazione di natura gestoria.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Sopralluogo obbligatorio

Sopralluogo obbligatorio in fase di manifestazione di interesse: comunicato ANAC
  

    L’ANAC, a mezzo comunicato in data 26.07.2018 (.pdf), ha reso apposite indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate.
    In particolare, è stato segnalato che, talvolta, nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti prevedono, a carico  degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa  condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse  (es. a seguito di avviso di indagine di mercato – si veda Linee Guida ANAC n. 4), ai fini dell’eventuale invito  alla procedura di gara.
    Il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie (cfr. bando tipo Anac n. 1/2017,  paragrafo 14 della nota illustrativa).
    In senso conforme, l’articolo 79, comma 2  del Codice dei contratti pubblici contempla la circostanza che i termini di  ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano  essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per  l’esecuzione dell’appalto.
    In disparte quanto sopra, si ritiene che la  scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un  momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle  offerte) non sia legittima, in quanto:

        fuoriesce  dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79,  comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
        determina,  in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un  significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo  organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti  pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non  ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.

   Sul punto si rinvia a contestuale sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 26.07.2018 n. 4597 in tema: “Sopralluogo obbligatorio in fase di indagine di mercato – Necessita motivazione – Illegittimo se richiesto anche al gestore uscente“.

www.sentenzeappalti.it

Possesso dei requisiti per iscrizione elenco

 Comunicato del Presidente ANAC del 31.07.2018

     Oggetto: modalità di avvio dei procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n .50/2016 e s.m.i.

     Ai sensi del punto 5.3 delle Linee Guida n. 7 e tenuto conto dell’elevato numero delle domande presentate per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n .50/2016 e s.m.i., l’Autorità si riserva di:

    – avviare i procedimenti istruttori sia sulla base del criterio cronologico, attualmente previsto al punto 5.1 delle linee guida, sia secondo ulteriori criteri che riterrà opportuni dall’analisi complessiva delle domande pervenute, come ad esempio la tipologia di controllo o quella dell’amministrazione richiedente. Ciò al fine di consentire una razionalizzazione dell’attività istruttoria tale da rendere il procedimento di iscrizione maggiormente efficiente;

    – procedere direttamente mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie laddove si ravvisi una evidente carenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui in oggetto, cui le amministrazioni potranno controdedurre allegando la documentazione mancante o ritenuta necessaria, senza che ciò comporti una richiesta di approfondimenti istruttori e integrazioni documentali di cui al punto 5.2 delle linee guida.

 

    Si sollecitano, inoltre, le amministrazioni in fase di richiesta di iscrizione a:

    – allegare alla domanda i regolamenti eventualmente adottati, relativi alle modalità di esercizio del controllo analogo delle società e degli organismi partecipati;

    – segnalare/allegare alla domanda la normativa specifica di settore che stabilisca regole particolari in materia di indirizzo e controllo degli organismi a partecipazione pubblica.

Un solo centro decisionale

Motivi di esclusione: quando è ravvisabile un unico centro decisionale?

    È ravvisabile un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte.
    La ricorrenza di questi indici, in numero sufficiente e legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo, è sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016). Il semplice collegamento può quindi dar luogo all’esclusione da una gara d’appalto solo all’esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell’Amministrazione che deve accertare se la situazione rappresenta anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate (TAR Sardegna, n. 163/2018).
    L’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l’esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1265/2010).
    Si tratta dell’unica via percorribile al fine di garantire la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti, principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si aderisse alla tesi di controparte, demandando, quindi, l’esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte (TAR Milano, 01.08.2018 n. 1918 e id. n. 2248/2016).

www.sentenzeappalti.it

La dichiarazione della condanna penale

Estinzione del reato: quando è possibile non dichiarare la condanna penale?

    Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, l’estinzione del reato, che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna (art. 80 d.lgs. n. 50/2016), sotto il profilo giuridico, non è affatto automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere riscontrata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale (art. 676 c.p.p.), sola figura a cui l’ordinamento attribuisce la potestà di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria.

 

    Fino a quando non intervenga il provvedimento giurisdizionale del giudice dell’esecuzione penale, che va di norma richiesto con istanza di parte, non può legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione, da rendersi in sede di gara pubblica, circa la sussistenza dell’intervenuta condanna (Cons. St., sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; id.  5 ottobre 2016, n. 4118; id., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4077; id. 15 marzo 2017, n. 1172; contra: id., sez. VI, 7 maggio 2018 n. 2704).

 

    La considerazione per la quale, il dato testuale, ricavabile dal codice dei contratti pubblici, è nel senso secondo cui possono non essere auto-dichiarate, nei documenti di gara, le condanne che siano state, per l’appunto, “dichiarate estinte”, ossia acclarate tali, evidentemente, dall’organo giudiziario competente, su istanza di parte, posto che il codice di procedura penale vigente richiede, per l’appunto, l’iniziativa della parte interessata diligente, al fine della pronuncia della declaratoria di estinzione (art. 666, co. 1, c.p.p.), diversamente dal previgente codice Rocco del 1930, laddove – come ben rammentato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 374 – era, invece, prevista (art. 578 c.p.p. abrogato) la declaratoria, anche d’ufficio in camera di consiglio dell’estinzione del reato e della pena (in tal senso, TAR Bari, 07.08.2018 n. 1189).

www.sentenzeappalti.it

Linee guida per il rendiconto 2017

siquel1La Corte dei conti ha approvato le linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali. Rendiconto della gestione 2017.

Documenti e note sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Revisori

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…