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Invio della documentazione di gara

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Il Tar interviene in tema di cauzione definitiva, di termine perentorio fissato dal Rup e revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32 e 103 del codice di contratti pubblici.. Sono oltre 100 i documenti relativi al codice dei contratti  presenti sul portale (soltanto per il 2017 e solo in tema di approfondimenti).

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

La tutela degli interessi finanziari

api2La tutela degli interessi finanziari della collettività nel quadro della contabilità pubblica: principi, strumenti, limiti, nell’introduzione del Presidente della Corte dei Conti, Arturo Martucci di Scarfizzi.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

La transazione e il debito fuori bilancio

accordo3La Corte dei conti ha fornito un parere a un ente locale in tema di riconoscimento di debito fuori bilancio e transazione.

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La firma digitale sugli avvisi di accertamento

www.ancitel.it DOMANDA:
Gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente ed archiviati digitalmente? Attualmente in calce all'avviso riportiamo la seguente dicitura “La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del medesimo decreto“.
Tuttavia, considerato che i programmi non sono ancora aggiornati per stampe/firme/archiviazioni digitali massive è possibile notificare gli avvisi firmati tradizionalmente senza quindi né firma digitale né archiviazione informatica?
In sostanza esiste già un obbligo di legge o meno per la firma digitale e la conservazione in archivio digitale degli accertamenti di tributi locali?

RISPOSTA:
No, attualmente ancora non vi è l'obbligo di firma digitale degli accertamenti di tributi locali. Infatti, l'art. 40, comma 1, del CAD (D.Lgs. n. 82/205) che disciplina l'obbligo degli originali informatici per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione non è ancora pienamente applicabile, dal momento che ancora devono essere adottate le nuove regole tecniche in materia. Ne consegue che, allo stato e sino alla definitiva entrata in vigore di tali regole tecniche, non è obbligatorio firmare in digitale tutti gli atti della pubblica amministrazione; naturalmente, resta fermo che qualora si proceda alla formazione di un originale informatico vi sarà la necessità di conservarlo in formato digitale ai sensi degli artt. 43, 44 e ss del CAD (sistema di conservazione dei documenti informatici). È opportuno ribadire, inoltre, che qualora si voglia notificare un originale digitale lo stesso dovrà essere trasmesso telematicamente se il destinatario disponga di un recapito telematico (ad es. professionisti e imprese sono obbligati a dotarsi di un domicilio digitale); al contrario, nel caso in cui il destinatario sia sprovvisto di un domicilio digitale, bisognerà notificare la copia analogica dell’originale informatica. Tale notifica andrà effettuata, alternativamente, ai sensi del 23, comma 1, CAD (conformità della copia attestata da un pubblico ufficiale), del 23, comma 2-bis, CAD (apposizione a stampa di un contrassegno sostitutivo della certificazione di conformità), o ai sensi del 3-bis, comma 4-bis, CAD (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993).

Tanto premesso, si ritiene comunque opportuno procedere ad una breve ricostruzione della normativa in materia di avvisi di accertamento. Anzitutto, si osserva quanto esposto è valido anche alla luce del recente art. 7-quater del Decreto n. 193/2016 che, a partire dal 1° luglio 2017, ha previsto la possibilità (e non l'obbligo) di notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti che per legge devono essere notificati a imprese e professionisti direttamente dal competente ufficio all'indirizzo Pec risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica (INI- PEC). È importante ricordare, peraltro, che il comma 7 dell’art. 15 del cd “Decreto anticrisi” (D.L. n. 78/2009) ha introdotto la possibilità di sostituire la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, rinviando, per l’individuazione di tali atti, ai relativi provvedimenti attuativi delle varie Agenzie fiscali. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 2010, ha identificato gli atti su cui è possibile procedere alla sostituzione della tradizionale firma autografa qualora gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivino da attività a carattere seriale in ordine alle quali ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse richiedano modalità di lavorazione accentrata. In aggiunta a questi, l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 prevede che anche per gli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi automatizzati la firma autografa possa essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Il concordato preventivo

www.ancitel.it DOMANDA

In caso di concordato preventivo è valida per analogia la stessa procedura prevista per l'IMU dal comma 6, dell’articolo 10, d.lgs. 504/1992: “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili” ? Abbiamo una società sottoposta a concordato preventivo che ha venduto parte dell’immobile di proprietà. Possiamo attendere che entro 3 mesi venga riversata l'IMU dovuta dalla data del concordato alla data della vendita?

 

RISPOSTA:

Nel concordato preventivo non è applicabile l'art. 10 comma 6 del d.lgs. 504 del 1992: durante la procedura il debitore conserva l'amministrazione dei beni e non è dispensato dalle normali scadenze; ciò vale anche per il concordato realizzato con la cessione dei beni che comporta il trasferimento agli organi fallimentari esclusivamente dei poteri di gestione finalizzata alla liquidazione (Cass. sez. 1 5515/2006). Pertanto il comune deve emettere al più presto gli avvisi di accertamento se il tributo non è stato pagato. 

La giustificazione dei permessi sindacali

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La Corte dei conti è intervenuta in tema di permessi sindacali retribuiti e responsabilità amministrativa per inosservanza dell’obbligo di giustificare le assenze dal servizio mediante documentazione probatoria.

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