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La firma digitale

www.ancitel.it DOMANDA:

In attesa della firma digitale per tutti i cittadini si pensava di utilizzare la firma crittografica per la sottoscrizione di scritture private, quali ad esempio le concessioni cimiteriali o le concessioni di occupazione suolo pubblico (solo per citarne alcuni. In particolare, premesso che abbiamo installato un dispositivo di firma Wacon, chiedo di conoscere: Avremmo, però, la necessità di sciogliere alcuni dubbi prima di procedere fattivamente. 1) Prima dell’acquisizione delle eventuali firme autografe da parte dei cittadini l’ente si trova nella necessità di dover informare in forma scritta i futuri sottoscrittori e di acquisirne un’autorizzazione sottoscritta per la gestione a norma Privacy? Come avviene per gli istituti di credito? A questo punto però, se così fosse, non avrebbe senso digitalizzare con conseguente duplicazione di atti e adempimenti, tenuto conto che per la maggior parte, chi sottoscrive concessioni cimiteriali lo fa una volta per trent’anni? 2) Un documento può essere sottoscritto in parte con firma crittografica (cioè l'utente non ancora in possesso di firma digitale) e firma digitale (responsabile del servizio in possesso di firma digitale)?

RISPOSTA:

Il quesito in oggetto riguarda la firma crittografica. In particolare, dato che non tutti i cittadini sono in possesso della firma digitale, il Comune intende utilizzare la firma crittografica per la sottoscrizione di scritture private, ad esempio quelle relative alle concessioni cimiteriali o alle concessioni di occupazione suolo pubblico, e, a tal fine, ha installato un dispositivo di firma Wacon.

La questione principale sottesa al quesito è se, prima dell’acquisizione di eventuali firme, l’ente debba informare per iscritto i futuri sottoscrittori e acquisirne un’autorizzazione nel rispetto della normativa sulla privacy e se, in tal caso, non abbia più senso digitalizzare la procedura.

In effetti, pur essendo necessaria la c.d. verifica preliminare all’apposizione della sottoscrizione per motivi di privacy, non sembra abbia senso, almeno per il momento, digitalizzare le procedure che avete riportato come esempi dell’ambito di utilizzo della firma crittografica. Visto il ridotto numero di soggetti coinvolti nelle suddette procedure e la sporadicità delle stesse, infatti, è probabile che la digitalizzazione comporterebbe una complicazione e non un efficientamento per l’amministrazione. Resta ferma la necessità per il Comune, in generale, di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla normativa in tema di digitalizzazione. Una volta provveduto alla nomina del Responsabile per la gestione documentale e all’adozione di un Manuale per la gestione documentale, si tratterà di individuare quali siano i documenti e i procedimenti da digitalizzare (e con quali modalità) e quali siano destinati, almeno in una prima fase, a rimanere cartacei.

Con riguardo alla seconda questione, ossia se un documento possa essere sottoscritto in parte con firma crittografica (cioè l'utente non in possesso di firma digitale) e in parte con firma digitale (responsabile del servizio in possesso di firma digitale), la risposta è positiva derivando l’efficacia giuridica di un documento dalla validità della sua firma, in qualunque modo essa sia apposta. Con riferimento alla tipologia di firma, bisognerà verificare - in concreto - la tipologia di atto da sottoscrivere per verificare se sia sufficiente quella che viene definita firma crittografica (senza specificare se sia una firma elettronica semplice o avanzata) oppure sia necessaria la firma digitale. 

 

Gli spazi finanziari per gli impianti sportivi

impianti1La Corte dei conti è intervenuta in merito all’interpretazione delle norme gli spazi destinati agli interventi di cui necessitano sportivi e vincoli di finanza pubblica.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Normativa-Pareggio di bilancio

L'indicazione del costo della manodopera

manodopera1

Il Tar si è pronunciato sull’indicazione dei costi della manodopera e di quelli sulla sicurezza.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Gli incarichi preesistenti

pedine1La Corte dei conti ha risposto alla richiesta di un comune che ha chiesto, nell’imminenza dell’inserimento, di una unità di personale, di conoscere se il dipendente può continuare ad espletare incarichi di revisione economico-finanziaria.

Note e documenti sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Rdo e Oda

www.ancitel.it - DOMANDA:
Dalle tabelle consip emerge che per gli acquisti informatici degli enti locali è possibile utilizzare il Mepa (strumenti di acquisto.. messi a disposizione da Consip ecc.). Si chiede se sia sufficiente procedere con rdo o gara secondo gli importi sul Mepa. Per quanto riguarda le convenzioni Consip su prodotti diversi da forniture specifiche (carburanti, energia ecc) ad esempio efficientamento pubblica illuminazione si chiede se sia possibile aderire con eventuale personalizzazione senza procedere a nuova gara.


RISPOSTA:
- Va ricordato che sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) le Amministrazioni possono acquistare beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria tramite due alternativi canali d’acquisto e cioè o tramite Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) o tramite Richieste di Offerta (RDO); - Con gli ODA, l’Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l’apposito modulo d’ordine presente sul Portale; - Se procede con l’Ordine Diretto questo ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del fornitore, e quindi il contratto di fornitura si perfeziona nel momento in cui l’Ordine viene ricevuto e registrato nel sistema dall’Amministrazione; - La trattativa diretta si configura in sostanza come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico; - Tale trattativa può essere peraltro avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; - Quindi non sussistendo l’esigenza di garantire pluralità di partecipazione, tale sistema non presenta le usuali e tipiche richieste di informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione), essendo indirizzata ad un unico Fornitore (dal punto di vista normativo il fondamento va individuato nella disciplina dell’ affidamento diretto, con procedura negoziata di cui ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del codice dei contratti pubblici e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, di cui all’art.63 d.lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di lavori di manutenzione); - Con le Richieste d’Offerta (RDO), invece, l’Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale; - Il sistema predispone automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla base dei criteri di valutazione scelti dall'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà la fornitura all'offerta risultata prima in graduatoria (in particolare ai sensi dell’art. 52 delle Regole di E-procurement della PA (disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it), il Contratto di fornitura che segue ad una RDO si intende validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di Accettazione dell’Offerta, sottoscritto digitalmente, risulta caricato a sistema dall’ente aggiudicatore; - Per quanto attiene all'altra problematica posta relativa all'efficientamento del servizio di pubblica illuminazione si rileva che, come osservato dall'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 14.12.2016, trattasi di un servizio pubblico locale avente rilevanza economica ed il cui affidamento, come tale, risulta assoggettato “alla disciplina comunitaria, mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing ovvero il finanziamento tramite terzi (FTT); - Resta salvo l’affidamento ad una società mista pubblico- privata, nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing; - Inoltre, la scelta sulla gestione del servizio di pubblica illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, da cui risultino le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”.

Piano sblocca opere

Per contribuire a far fronte alle difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali della Campania, l’amministrazione regionale, su iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca, mette in campo 114,4 milioni destinati in particolare ai Comuni che si trovano nell’impossibilità di poter completare o realizzare opere. Nell’imminente manovra di bilancio, la nuova normativa regionale si pone l’obiettivo di sbloccare immediatamente importanti risorse finanziarie depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti da destinare esclusivamente ad investimenti.

La regione Campania, dunque, mette in campo 114,4 milioni di euro per i Comuni impossibilitati al completamento o alla realizzazione di opere.  Le somme in questione si riferiscono ai mutui assunti con la Cassa, nel corso degli anni fino al 31-12-2007 compreso. Agli Enti Locali viene data la possibilità di finanziare uno o più progetti utilizzando le economie rivenienti dai vecchi finanziamenti risultanti dalle minori spese sostenute rispetto all’importo nominale del mutuo, quali a titolo indicativo: il ribasso d’asta, minori spese tecniche, minori spese generali ecc. Sono esclusi i mutui il cui ammortamento scade a fine 2018 o a fine 2019. Contemporaneamente si prorogano i tempi entro cui poter iniziare i lavori per quei finanziamenti, ancora attivi, per i quali i lavori non sono ancora iniziati ed il contributo dovrebbe essere revocato. “Con questa iniziativa – dichiara il Presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone – puntiamo a dare ossigeno ai Comuni con finanziamenti potranno sbloccare interventi importanti dalla manutenzione e in alcuni casi anche opere pubbliche significative proprio in una fase in cui gli enti sono in seria difficoltà nel reperire risorse”. - www.legautonomie.it

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