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Il contributo alla Proloco e le spese di rappresentanza

aumento2La Corte dei conti ha fornito un parere in tema di spese di rappresentanza.

I documenti sulle spese di rappresentanza sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

Il Consiglio di Stato sulle linee guida per gli incarichi legali

legali1Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio relativamente alla linee guida Anac per gli incarichi legali.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Le gare sul progetto definitivo

Il nuovo intervento di Raffaele Cantone rischia di causare qualche problema alle società che stanno utilizzando il nuovo strumento di affidamento previsto dalle direttive europee 2014 sugli appalti, tra queste in particolare la società Anas.
Il Presidente dell'Anac riporta l'attenzione sull'accordo quadro, che stando al nuovo Codice, va messo a gara sulla base del progetto esecutivo, salvo limitate eccezioni.
In cosa consiste esattamente l'accordo quadro? Si tratta di uno strumento flessibile, che permette di firmare un contratto-cornice con un'impresa per un periodo di tempo, di non più di 4 anni, e per certe tipologie di prestazioni definite nei contenuti e nel prezzo.
Nel caso Anas, l'azienda ha messo in gara in 21 mesi 202 lotti ad accordo quadro per la manutenzione di pavimentazioni stradali, segnaletica, impianti in galleria, ponti, viadotti, guard rail. Spesa che ammonta a 2.032 milioni di euro.
Tutte le gare Anas sono sulla base di progetti definitivi, ma Cantone ribadisce nella lettera al Mit che questo si può fare (in base all'articolo 216 comma 4) solo per la manutenzione straordinaria che non investa le parti strutturali delle opere. Dunque certamente non per le "nuove opere", come gli svincoli della Ss 131, e non per le manutenzioni su parti strutturali. www.legautonomielazio.it

Incarico fiduciario e responsabilità del Sindaco

Una sentenza (n. 367/2017) della Corte dei Conti esenta da ogni responsabilità contabile il sindaco che abbia affidato direttamente l'incarico, in base all'articolo 110 del Tuel. Senza procedura comparativa, richiesta solo dal Dl 90/2014, il sindaco è esente da colpa grave. Tuttavia, il danno erariale è a carico del responsabile del servizio finanziario, stando al parere dei giudici contabili, per via della autoliquidazione delle proprie missioni in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.

Nel caso della sentenza su citata, la Corte dei conti territoriale aveva condannato il sindaco, nel giudizio di primo grado, per illegittimo conferimento di un incarico fiduciario esterno in assenza di una procedura comparativa richiesta espressamente dall'articolo 110, comma 1 del Tuel. Da parte dei giudici contabili era stata decisa la condanna del responsabile del servizio finanziario per essersi autoliquidato missioni in assenza della documentazione giustificativa. Decisione alla quale si oppone il sindaco per dare dimostrazione di mancanza di colpa grave e il responsabile dei servizi finanziari, quest'ultimo per giustificare la sua assunzione di diritto privato al di fuori della competenza della Corte dei conti.

In definitiva, secondo quanto stabilisce la Corte il sindaco va prosciolto dal danno erariale perché, nell'affidamento fiduciario disposto, non può ritenersi sussistente la connotazione colposa della sua condotta. Per quel che riguarda il responsabile dei servizi finanziari che si è autoliquidato gli importi delle proprie missioni, in mancanza della documentazione, il collegio specifica che l'applicabilità del regime di responsabilità amministrativo-contabile e la soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti vale per tutti i dipendenti pubblici, anche per quelli degli enti locali. www.legautonomielazio.it

Il periodo di prova e il congedo parentale

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Il congedo parentale durante il periodo di prova non fa cessare dall’incarico, così la Corte di Giustizia UE.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili (per gli Associati) nel menù: Gestione dell'ente-Personale

La partecipazione al Consiglio comunale

Se un consigliere sceglie deliberatamente di non partecipare alle riunioni del consiglio, ciò non comporta la sua decadenza dalla carica di consigliere.

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza n. 4433/2017, che ha accettato il ricorso presentato da alcuni consiglieri in seguito alla comunicazione di decadenza dal consiglio comunale per non essere intervenuti, in modo non giustificato, ad alcune sedute consiliari. In realtà, però, l'astensionismo era stato ritenuto uno strumento di lotta politica a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi da parte della maggioranza. I consiglieri in questione avevano richiesto il risarcimento del danno patito in seguito al provvedimento di decadenza per danno d'immagine e per le conseguenze che comporta la preclusione alla partecipazione all'attività consiliare e, di conseguenza, la probabilità di perdere voti alle elezioni successive.

Il Consiglio puntualizza che la decadenza, intesa quale misura sanzionatoria, non può riguardare l'astensionismo di un consigliere comunale, in quanto è esercitato in un contesto di dialettica politica tra maggioranza e opposizione. Stando, pertanto, alla giurisprudenza, le assenze danno luogo a decadenza qualora la giustificazione sia relegata alla sfera mentale soggettiva, tale da impedire l'accertamento sulla fondatezza della stessa. www.legautonomielazio.it

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