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Esenzione Imu e garage lontano

L’esenzione Imu per il garage non può essere riconosciuta se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualunque momento, a seconda delle convenienze del contribuente. In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all’agevolazione fiscale. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria regionale di Milano, in una sentenza del 20 luglio 2018. Per fruire dei benefici fiscali sulle pertinenze della prima casa, dunque, sussistono vincoli piuttosto rigidi. Un garage non può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale se non c’è contiguità spaziale tra i due immobili. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale, che è indispensabile per poter fruire dell’esenzione Imu. Secondo la Cassazione, inoltre, è necessario anche il vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle suddette categorie catastali. In presenza delle condizioni di legge questi immobili sono esenti. Ma per la Commissione tributaria milanese è necessaria la contiguità spaziale con l’abitazione principale.

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Cosa cambia per il lavoro pubblico con il ddl concretezza

Personale e previdenza

ddl-concretezza-pubblico-impiegoIl tanto discusso DDL Concretezza, apre per il Pubblico Impiego svariati scenari: vediamo come si colloca nelle regole per i dipendenti pubblici.

Il consiglio dei ministri, nei scorsi giorni, ha adottato un ddl in materia di pubblica amministrazione, che sarà alla base del mega piano di assunzioni nella pa. Si tratta del tanto discusso DDL Concretezza, che per il Pubblico Impiego potrebbe apportare molte modifiche. Vediamo quali in un riepilogo.

DDL Concretezza e Pubblico Impiego

Sblocco totale del turnover, impronte contro i furbetti del cartellino, un nuovo nucleo concretezza per aiutare ma anche sanzionare le amministrazioni inadempienti, che finiranno in una vera e propria black list. Questo quantomeno nelle intenzioni. Il testo del DDL Concretezza infatti appare molto vario e variegato.

Come riportato nel documento, il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, contiene le azioni dirette a:

a) garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la loro realizzazione delle azioni correttive.

Il Nucleo della Concretezza

Il Nucleo della Concretezza effettuerà sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di

    efficienza,

    efficacia

    ed economicità.

Assenteismo

Le amministrazioni pubbliche, a parte alcune eccezioni meglio specificate nel testo,  introdurranno sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso.

Le pubbliche amministrazioni che già utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze  provvederanno all’attuazione delle misure  con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze dal sistema “NoiPA” del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per tutte le altre misure potete consultare a questo link il testo completo del documento.

La stroncatura della Corte dei Conti

Tuttavia, ricordiamo che la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n. 8/2018), ha espresso un parere negativo sugli incrementi contrattuali e della Sezione centrale del controllo di legittimità sul salario accessorio dei precari. Espressa, secondo i giudici, l’illegittimità costituzionale di tale ulteriore disciplina legislativa adottata, come si indica nello stesso art. 1 del D.L. n. 65/2015, proprio al fine

    “di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale”.

Per questo motivo è stata deliberata la circolare della Funzione pubblica n. 2/2018, che corregge gli indirizzi delle precedenti 3/2017 e 1/2018, ha precisato come il limite del fondo del salario accessorio, fissato nel non superamento dei valori del fondo del 2016, poteva essere derogato in aumento pari «alla misura già percepita a titolo di trattamento accessorio comunque non superiore a quello medio pro-capite del fondo calcolato utilizzando i dati desumibili dalla rilevazione conto annuale (tabelle 1 e 13 al netto di eventuali arretrati), con riferimento alla specifica area di inquadramento e all’ultima annualità disponibile».

Il parere contrario della FLC CGIL

“Dietro ad alcune buone intenzioni c’è un impianto autoritario e pericoloso, incentrato sul controllo dei dipendenti del pubblico impiego”. Lo afferma la Flc Cgil parlando del cosiddetto ddl concretezza approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Se da una parte “risolve il paradosso della stabilizzazione dei precari degli enti di ricerca”, dall’altra, spiega il sindacato, le criticità contenute nel testo, soprattutto per il mondo della scuola, sono davvero “preoccupanti” .

 

Pubblicato da lentepubblica.it il 18 settembre 2018

La riduzione per i rifiuti speciali

rifiuti3La Corte di Cassazione si è pronunciato sulle agevolazioni in tema di tassa rifiuti per le aree produttive di rifiuti speciali, possibile solo in presenza di un’apposita dichiarazione.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

I compensi per gli amministratori delle partecipate

metro3La Corte dei conti ha risposto sull’applicabilità alle Aziende Speciali del disposto dell’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

Il confronto a coppie e la motivazione

coppia1Il Tar si è pronunciato sul confronto a coppie e sulla ricostruzione dell’iter motivazionale seguito dalla commissione.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Anac: società in house esenti dall'obbligo di esternalizzare parte dell’attività

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2018 n. 178, le linee guida n. 11 approvate con la delibera Anac n. 614/2018 che, nel delineare la portata e la sfera di applicazione dell'obbligo di esternalizzazione previsto dall'articolo 177 del Dlgs 50/2016 (il codice dei contratti) in capo ai concessionari di lavori, servizi pubblici o forniture, esonera dall’obbligo gli organismi in house. In presenza dunque di concessioni preesistenti all'entrata in vigore del codice che non siano state affidate con project financing o con procedure di gara a evidenza pubblica, i titolari sono obbligati ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro mediante gara pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. 

In seguito alle pressioni esercitate dai sindacati di categoria, in sede di conversione del decreto fiscale, la soglia in questione è stata ridotta al 60 per cento per le concessioni autostradali.

La norma prescrive inoltre che l'affidamento della quota a soggetti terzi individuati sul mercato debba avvenire entro 24 mesi dall'entrata in vigore del codice dei contratti, ossia entro il 18 aprile 2018. 

L'Anac nella sua delibera osserva che nei diversi settori analizzati si riscontrano differenze sostanziali, dal momento che in alcuni ambiti è già diffuso il ricorso all'esternalizzazione con l'utilizzo di procedure di gara pubbliche, mentre in altri il rispetto dei limiti percentuali minimi previsti dalla norma rappresenta un obiettivo ancora lontano. www.legautonomie.it

 

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