Anac: società in house esenti dall'obbligo di esternalizzare parte dell’attività
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2018 n. 178, le linee guida n. 11 approvate con la delibera Anac n. 614/2018 che, nel delineare la portata e la sfera di applicazione dell'obbligo di esternalizzazione previsto dall'articolo 177 del Dlgs 50/2016 (il codice dei contratti) in capo ai concessionari di lavori, servizi pubblici o forniture, esonera dall’obbligo gli organismi in house. In presenza dunque di concessioni preesistenti all'entrata in vigore del codice che non siano state affidate con project financing o con procedure di gara a evidenza pubblica, i titolari sono obbligati ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro mediante gara pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
In seguito alle pressioni esercitate dai sindacati di categoria, in sede di conversione del decreto fiscale, la soglia in questione è stata ridotta al 60 per cento per le concessioni autostradali.
La norma prescrive inoltre che l'affidamento della quota a soggetti terzi individuati sul mercato debba avvenire entro 24 mesi dall'entrata in vigore del codice dei contratti, ossia entro il 18 aprile 2018.
L'Anac nella sua delibera osserva che nei diversi settori analizzati si riscontrano differenze sostanziali, dal momento che in alcuni ambiti è già diffuso il ricorso all'esternalizzazione con l'utilizzo di procedure di gara pubbliche, mentre in altri il rispetto dei limiti percentuali minimi previsti dalla norma rappresenta un obiettivo ancora lontano. www.legautonomie.it