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Regolarità fiscale tra Avcpass e Ade

Contrasto sulla regolarità fiscale tra la verifica AVCPass e l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate: quale prevale ?

    La cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) “costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
    E’ invece l’avviso di accertamento il titolo esecutivo della pretesa tributaria, ossia l’atto formale con cui l’amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all’adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l’imponibile.
    Al fine di verificare la regolarità fiscale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) rileva l’attestazione dell’Agenzia delle entrate.
    Il Sistema AVCPASS è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS.
    In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (in tal senso, cfr. TAR Roma, 08.11.2018 n. 10800, TAR Lecce, 27.09.2018 n. 1363, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).

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I costi della manodopera e le offerte migliorative

manodopera2Il Tar ha trattato della rilevanza della dichiarazione del partecipante di sostenere all’interno il costo del personale per le offerte migliorative.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Le differenze tra il dissesto e il piano di riequilibrio

fallimento1La Corte dei conti evidenzia le differenze sostanziali tra il dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

il carattere non vincolante delle linee guida Anac

chiuso1Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul carattere non vincolante delle linee guida Anac.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

I costi della manodopera

Costi della manodopera del subappaltatore: vanno indicati a pena di esclusione ?

    L’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che il concorrente indichi nell’offerta economica i costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del rispetto dei minimi salariali.

    I costi della manodopera costituiscono, pertanto, elemento essenziale dell’offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr. TAR Roma, sentenza n. 6540/2018 ed altre sentenze applicative su questo sito). Ne consegue che la mancata quantificazione del costo della manodopera renda incompleta l’offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione (cfr., TAR Milano, sentenza n. 1855/2018). L’indicazione di una parte soltanto dei costi della manodopera concretizza pertanto una violazione dell’obbligo, al pari omissione totale del dato (cfr. TAR Napoli, sentenza n. 5148/2018).

 

    Di contro, non può opporsi che l’obbligo di indicazione del costo della manodopera sarebbe limitato a quella proprio dell’offerente con esclusione di quello sostenuto dall’eventuale subappaltatore. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (TAR Milano, 06.11.2018 n. 2515).

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I limiti alle posizioni organizzative

comune2La Corte dei conti rammenta che negli enti non dirigenziali i valori delle posizioni organizzative rientrano nel limite del salario accessorio dal 22/06/2017. 

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

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