News

Chiarimenti sulla definizione agevolata

cartella1L’Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, al fine di estinguere il debito, come previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

Procedimento penale e disciplinare

giudici2

La Corte di Cassazione respinge il ricorso di un dipendente del MIUR avverso la sentenza della Corte territoriale che respingeva il suo appello contro il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio e il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione del bilancio-Personale

Anticipazione di somme

Comunicato del 9 marzo 2017 - Finanza Locale

Dando seguito a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 78/2015 si è provveduto al pagamento di un’ anticipazione finanziaria , in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, commisurato all’8% delle risorse di riferimento, per ciascun comune, risultanti dai dati pubblicati sul sito internet di questo Ministero alla data del 16 settembre 2014.

Tale anticipazione sarà recuperata, dall’Agenzia delle entrate previa comunicazione di questo Ministero, alla stessa, entro il primo giugno. L’Agenzia provvederà a recuperare gli importi corrisposti, per i comuni interessati, a valere sull’imposta municipale propria, riscossa tramite il sistema di versamento unitario.

Gli enti inadempienti alle certificazioni previste dalla normativa di riferimento, non hanno ricevuto tale anticipazione che rimarrà sospesa finché gli stessi non provvederanno a regolarizzare la propria posizione.

A tal proposito si segnala che le regolarizzazioni effettuate oltre il 20 maggio, non potranno dare corso ad alcuna anticipazione, considerando i tempi tecnici dei successivi recuperi. Si ricorda che, in base alla normativa citata, i comuni devono contabilizzare l’anticipazione nei bilanci, a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

Nota di lettura sul millproroghe

cina2Nota di lettura sulla legge concernente: “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

La prescrizione per la Tari

E' soggetto al termine di prescrizione di cinque anni il recupero del credito riguardante la tassa rifiuti. La motivazione è legata al fatto che si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente.

Oltre il termine di cinque anni, quindi, le azioni esecutive esperite da Equitalia o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione. Il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i cinque anni è illegittimo. Il breve termine di prescrizione si applica a tutti i contributi ed entrate locali che si pagano ad anno o a frazione di anno. Lo ha dichiarato la Ctr di Roma, con la sentenza n. 47 del 17 gennaio 2017.

Relativamente al caso specifico, tra la notifica della cartella Tarsu e il provvedimento di fermo dell'autovettura erano trascorsi più di 5 anni senza che l'esattore avesse emanato medio tempore un'intimazione di pagamento.

Stando a quanto espresso dai giudici d'appello, in questo caso non si può invocare il termine di prescrizione di prescrizione decennale, in quanto trattandosi di prestazione periodica va applicata la regola contenuta nell'articolo 2948 del codice civile, secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a 5 anni per tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Per fermare il termine quinquennale è necessario notificare al debitore un atto interruttivo della prescrizione, che blocchi il suo decorso e lo faccia ripartire da zero. Peraltro l'articolo 50, comma 2, del dpr 602/1973 obbliga Equitalia o il concessionario della riscossione, dopo un anno dalla notifica della cartella o dell'ingiunzione, a emanare un'intimazione al debitore prima di avviare le procedure esecutive. - da www.legautonomielazio.it

La capacità assunzionale negli enti locali

da www.ancitel.it - DOMANDA:

Presso questo Ente è cessato a metà dello scorso anno (per collocamento a riposo) un dipendente che era assegnato ad un servizio successivamente oggetto di esternalizzazione. Nel calcolare la spesa del personale, a partire dal 2016, il costo annuo di quel dipendente viene computato ai fini della verifica del rispetto del limite (media del triennio 2011-2013) di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della l. 296/2006. Si chiede se, tenuto conto di quanto dianzi esposto, è corretto considerare nell'anno 2017 – ai fini del calcolo della capacità assunzionale ex comma 228 dell’art. 1 della l. 208/2015 – anche la spesa per il dipendente (di cui sopra) cessato lo scorso anno.

 

RISPOSTA:

La capacità assunzionale dell'anno è effettivamente data da una quota del risparmio prodotto dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente. Tuttavia non tutte le cessazioni sono computabili ai fini del calcolo del budget assunzionale. Non lo sono ad es. le mobilità in uscita tra enti soggetti a limitazioni assunzionali (cd mobilità neutre) o quelle di personale disabile nella quota d’obbligo. Allo stesso modo si ritiene che non debba considerarsi cessato il personale trasferito ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/01 in caso di esternalizzazione del servizio. Lo stesso decreto legislativo, infatti, agli artt. 6 bis comma 2 e 6 comma 3 impone il congelamento (nelle more) e la definitiva riduzione (ad operazione conclusa) dei corrispondenti posti in dotazione organica, proprio per evitare vacanze che possano essere coperte mediante nuove assunzioni. Diversamente si vanificherebbe lo scopo della norma diretta ad ottenere risparmi di spesa a fronte dell'esternalizzazione del servizio e della conseguente riduzione del fabbisogno complessivo di personale dell'ente. Dunque, è lo stesso D.Lgs. 165/01 che evidenzia la relazione "negativa" tra esternalizzazione, nuove assunzioni e, quindi, capacità assunzionale. Nel caso prospettato nel quesito, tuttavia, l'esternalizzazione è intervenuta solo successivamente al collocamento a riposo del dipendente che ha cessato la propria attività lavorativa nell’ente per pensionamento, e non per trasferimento al nuovo soggetto gestore della funzione esternalizzata. In altre parole, la cessazione del dipendente non si configura quale effetto diretto della cessione dell’attività da parte del comune richiedente (potrebbe, semmai, averla causata). Pertanto, pur con qualche incertezza e fermo restando la necessità di provvedere alla riduzione della dotazione organica del numero di posti esternalizzati, si ritiene che la cessazione in tal caso possa essere computata ai fini della determinazione del budget assunzionale 2017, ovviamente finalizzandola a coprire posti vacanti presenti in altri servizi dell’ente. In riferimento alla formulazione del quesito si ritiene utile fornire due ulteriori precisazioni: · si ricorda che la capacità assunzionale è data da una percentuale - 25% o 75% per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e basso rapporto dipendenti/ abitanti - non della spesa effettivamente sostenuta per la retribuzione del cessato, ma del risparmio “virtuale” (Corte Conti Autonomie 28/2015 e circolare della Funzione Pubblica n. 46078/2010), calcolato su base annua in considerazione del trattamento fondamentale e - in presenza di una disciplina vincolistica sul fondo incentivante - da una quota media di salario accessorio (per l'operatività dei limiti del comma 236 della legge di stabilità 2016 anche nel 2017, vedi la recente Corte Conti Puglia 6/2017).

· per ciò che attiene al computo del costo annuo relativo al dipendente cessato nella spesa di personale del 2016 ai fini del rispetto del tetto massimo (art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2007 come modificata dal DL 90/2014), si evidenzia che la Corte dei Conti impone di calcolare solo la spesa effettivamente sostenuta - e più precisamente la spesa impegnata quale risulta a rendiconto - senza possibilità di conteggiare anche spese virtuali (principio di effettività. Corte conti Autonomie delibera 27/2013. Confr. anche Corte Conti Piemonte delibera 98/2014 con riferimento ad un caso di esternalizzazione). Si raccomanda pertanto di calcolare a tale fine i soli ratei di retribuzione effettivamente corrisposti. 

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…