La prescrizione per la Tari

E' soggetto al termine di prescrizione di cinque anni il recupero del credito riguardante la tassa rifiuti. La motivazione è legata al fatto che si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente.

Oltre il termine di cinque anni, quindi, le azioni esecutive esperite da Equitalia o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione. Il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i cinque anni è illegittimo. Il breve termine di prescrizione si applica a tutti i contributi ed entrate locali che si pagano ad anno o a frazione di anno. Lo ha dichiarato la Ctr di Roma, con la sentenza n. 47 del 17 gennaio 2017.

Relativamente al caso specifico, tra la notifica della cartella Tarsu e il provvedimento di fermo dell'autovettura erano trascorsi più di 5 anni senza che l'esattore avesse emanato medio tempore un'intimazione di pagamento.

Stando a quanto espresso dai giudici d'appello, in questo caso non si può invocare il termine di prescrizione di prescrizione decennale, in quanto trattandosi di prestazione periodica va applicata la regola contenuta nell'articolo 2948 del codice civile, secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a 5 anni per tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Per fermare il termine quinquennale è necessario notificare al debitore un atto interruttivo della prescrizione, che blocchi il suo decorso e lo faccia ripartire da zero. Peraltro l'articolo 50, comma 2, del dpr 602/1973 obbliga Equitalia o il concessionario della riscossione, dopo un anno dalla notifica della cartella o dell'ingiunzione, a emanare un'intimazione al debitore prima di avviare le procedure esecutive. - da www.legautonomielazio.it

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