News

La valutazione dell'errore professionale

errore1Il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di errore professionale, in particolare sui presupposti di individuazione.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il gruppo di lavoro per la revisione degli enti locali

Via libera al nuovo gruppo di lavoro per la Revisione Enti locali, a cura del CNDCEC.

Il Consiglio nazionale vuole fornire un ausilio tangibile ai colleghi, considerato che l’adozione e il rispetto di un modus operandi adeguato, oltre ad essere garanzia di efficace svolgimento dell’incarico, mette al riparo il revisore da profili di responsabilità.

Gli incarichi esterni

Le regole per autorizzare gli incarichi ai dipendenti

11 12 2017 - www.gianlucabertagna.it

In materia di autorizzazione ad effettuare incarichi extra lavorativi ai propri dipendenti, ho spesso notato che le amministrazioni si preoccupano innanzitutto della modalità di pagamento delle attività.

Io credo che le cose non debbano stare esattamente così.

Mi spiego. Se un dipendente del comune A, chiede di poter svolgere un incarico esterno presso il comune B, la forma di pagamento che sceglierà il comune B, è l’ultimo dei problemi per chi deve autorizzare la prestazione.

Tutto quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001 è sacrosanto e, per un dipendente a tempo pieno o con un rapporto di lavoro superiore al 50%, significa che:

    possono essere autorizzate solo le attività sporadiche, saltuarie, occasionali;

    possono essere svolte, senza autorizzazione, quelle espressamente previste ovvero:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni e seminari;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Mentre su quest’ultime non ci sono problemi, rimane il dubbio di quali elementi prendere a riferimento per poter autorizzare “serenamente” gli incarichi del primo tipo.

Viene in soccorso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia che, con la sentenza n. 54 depositata in data 16 aprile 2015, ha fornito una specie di check-list per valutare le possibilità di autorizzazione.

Eccola:

     se l’espletamento dell’incarico, già prima della legge n. 190 del 2012 (e del d.p.r. n. 62 del 2013, che esaltano l’antico e già preesistente problema dei conflitti di interesse) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto sanità);

     la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta;

     la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;

     la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

     specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all’insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);

     corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato.

Come è facile notare, per l’ente che autorizza, non c’è nessuna verifica da effettuare in merito alle modalità di pagamento, che resteranno di esclusiva analisi da parte dell’ente utilizzatore.

Le informazioni che l’ente chiamato ad autorizzare dovrà, pertanto, acquisire ai fini del procedimento, sono proprio quelle corrispondenti alla check-list riassunta compiutamente dalla Corte dei Conti.

 

 

 

La sostituzione di un commissario di gara

E’ possibile sostituire uno dei Commissari di gara?

Nell’ordinamento vigente, pur non esistendo un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, si ammette la deroga essenzialmente in caso di indisponibilità da parte di un commissario a svolgere le proprie funzioni, possibilmente in fase antecedente all’inizio delle operazioni valutative (La sua competenza, al momento in cui gli è stato attribuito l’incarico, derivava dall’essere dirigente del Settore Amministrazione Generale della Regione e certamente non può ritenersi essere istantaneamente venuta meno dopo che è stato assegnato ad un diverso ufficio dirigenziale, in pendenza del procedimento di gara, e peraltro nella fase conclusiva della stessa, allorchè rimaneva da svolgere la valutazione delle offerte economiche, come noto, priva o caratterizzata da un basso tasso di discrezionalità. Può aggiungersi che nell’ordinamento vigente, pur non esistendo un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, si ammette la deroga essenzialmente in caso di indisponibilità da parte di un commissario a svolgere le proprie funzioni, possibilmente in fase antecedente all’inizio delle operazioni valutative (Consiglio di Stato, sez. V, 04.12.2017 n. 5694 e sez. III, 25.02.2013, n. 1169). da www.sentenzeappalti.it

I rimborsi per la tassa rifiuti delle scuole

mani5Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso la ripartizione ai Comuni delle risorse finanziarie quale contributo per il pagamento della tassa rifiuti. .

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Tributi

Verso il rinnovo delle RSU

sindacato4In data 4 dicembre 2017 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…