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L'indisponibilità dell'obbligazione tributaria

jeans1La Corte dei conti afferma la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Fiscalità Locale

La legittimazione del concessionario

scatola1La Corte di Cassazione è intervenuto in tema di legittimazione del concessionario della riscossione.

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La relazione sulla performance

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL DIRETTORE GENERALE

Alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Nota circolare

Oggetto: Relazione annuale sulla performance – scadenza al 30 giugno del termine per la pubblicazione della Relazione.

L’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV.

Sul punto devono, quindi, intendersi superate le disposizioni di cui alla delibera CiVIT n. 6 del 2012.

Le Relazioni annuali sulla performance relative all’anno 2017 devono, pertanto, essere approvate, validate e pubblicate entro il 30 giugno 2018.

Conseguentemente, la predisposizione della Relazione da parte delle amministrazioni deve essere avviata in tempo utile per consentirne l’approvazione da parte dell’organo politico-amministrativo e la successiva validazione da parte dell’OIV nel rispetto della scadenza del 30 giugno.

Al pari degli altri documenti del ciclo della performance, la Relazione annuale sulla performance deve essere pubblicata anche sul Portale della performance.

Roma, 29/3/2018

Il Direttore dell’Ufficio

Cons. Marco De Giorgi

 

Costo della manodopera

L’o.e. puó proporre un costo unitario della manodopera inferiore alle tabelle ministeriali?

Come noto il D.Lgs. 50/2016 ha tacitamente introdotto la possibilità di derogare ai costi di lavoro predeterminati dalla S.A.

Nel Nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, è scomparso il riferimento al costo della manodopera di progetto ed indicato, al pari degli oneri di sicurezza cd. esterni, come ”non ribassabile” (scolpito invece dall’art. 82, comma 3 bis, del 163/2006).
In questa prospettiva, d’altro canto, meglio si spiega il combinato disposto degli articoli 95 comma 10 (che impone l’onere dichiarativo a carico del concorrente), 97 comma 5 (che stabilisce l’incongruità dell’offerta in cui i costi di lavoro siano stati “pensati” in ribasso rispetto alle tabelle ministeriali) e 23 comma 16 (secondo cui la predeterminazione in sede progettuale deve comunque riferirsi ai tabellari).
Nella prassi e in sede giurisprudenziale, tuttavia, si segnalano indirizzi non sempre univoci sul
tema.
Con Delibera n. 1092 del 26 ottobre 2016 l’Anac ha stabilito che non è conforme al quadro normativo di riferimento l’inserimento nella lex specialis di una clausola di esclusione automatica dell’offerta che contenga un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle tabelle ministeriali senza consentire una valutazione di congruità della stessa nella fase di verifica della anomalia (nello stesso senso, ex multis, CDS n. 501/2017).
Eppure non poche Amministrazioni stanno cominciando a fissare (in continuità con il sistema previgente) soglie del costi di lavoro coincodenti con i tabellari di riferimento del settore indicate espressamente non soggette a ribasso.
La prassi peraltro comincia ad essere avallata da nuove decisioni del Giudice amministrativo.
In altri termini, si sta consolidando un orientamento più rigoroso secondo il quale “una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi per i lavoratori del settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare” (cfr., sul punto, Cons. Stato, III, n. 2252/2017).
La dequotazione a “mero parametro di attendibilità” dell’offerta delle Tabelle Ministeriali, quindi, sembra cedere il passo innanzi all’esigenza di garanzie e tutela per il mondo del l’acoro, radicata su un presidio costituzionale ritenuto invalicabile.
Avv. Marcello Russo - www.legaleappalti.it

E il contratto?

Che fine ha fatto il CCNL Funzioni Locali?
12 05 2018

Qualche giorno fa mi hanno chiesto tramite mail se ero a conoscenza che il CCNL lo avrebbero stipulato definitivamente ad ottobre. Mi è parso un po’ eccessivo come termine, quindi ho approfondito la questione con qualche contatto.

L’ipotesi è alla Corte dei conti. Secondo le versioni è all’ordine del giorno il 15 o il 17 maggio. Ci siamo, insomma.

Nel frattempo, ricordo, che è già stata diffusa una “errata-corrige” che ha sistemato alcune cose rispetto all’ipotesi del 21 febbraio scorso. Siccome mi sono reso conto che non tutti ce l’hanno, la riporto di seguito: Errata corrige 12 aprile 2018 Tra tutte, è importantissime la dichiarazione congiunta sui limiti al trattamento accessorio.

E il conto annuale? Sembra che sia da tempo alla Funzione Pubblica per un’occhiata finale, ma intanto la scadenza del 31 maggio si avvicina.

Non vi sentite anche voi un po’ in balìa di una certa improvvisazione complessiva? -www.gianlucabertagna.it

Atto di segnalazione dell'Anac

Atto di segnalazione n. 3 del 2018 - ANAC

Concernente l’art. 1, comma 1087, della legge 27 dicembre  2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)  con il quale è stata disposta l’assegnazione di un contributo annuo pari  a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore  dell’Istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei  settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e delle smart city

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con  delibera n. 366 dell’11 aprile 2018

Premessa

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’esercizio  del potere di segnalazione al Governo e al Parlamento di cui all’art. 213,  comma 3, lett. c) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, intende  formulare alcune osservazioni in merito all’art. 1, co. 1087, della legge 27  dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018) ,con il quale è stata disposta l’assegnazione  di un contributo annuo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni  2018, 2019 e 2020 in favore dell’Istituto IsiameD per la promozione di un  modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello  sport e delle smart city.

A parere dell’Autorità  l’applicazione della norma in esame presenta elementi di criticità in relazione alla normativa europea in  materia di aiuti di Stato e potrebbe condurre a una significativa distorsione  della concorrenza nel settore degli affidamenti dei contratti pubblici.

Sebbene non rientrino direttamente nell’ambito  di intervento dell’Autorità, i profili concernenti la compatibilità con la  disciplina degli aiuti di Stato costituiscono una necessaria premessa per la  valutazione degli effetti della norma richiamata sulla concorrenza nel mercato  dei contratti pubblici e presentano particolari connessioni con l’ambito degli  appalti c.d. “pre commerciali”.

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