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Plico lacerato

Plico lacerato: l’offerta va esclusa?

 

    Secondo TAR Aosta, 19.06.2018 n. 34, anche ammettendo che il plico sia pervenuto lacero alla Stazione Appaltante, va ricordato l’insegnamento secondo il quale la lacerazione della busta che contiene l’offerta di gara non sempre è motivo di esclusione. E’ conforme al principio di ragionevolezza ritenere che la lacerazione tale da non compromettere il principio di segretezza delle offerte nelle gare d’appalto, consente l’applicazione del criterio di massima partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 20/05/2010, n. 3179).

    In questo senso, è certamente vero che ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, occorre che il plico giunga alla stazione appaltante con la sigillatura operata dal concorrente del tutto integra, per cui non rileva che gli eventi di alterazione della sigillatura siano successivi alla consegna del plico all’ufficio postale o all’agenzia di recapiti autorizzata (Cons. Stato, IV, 19 gennaio 1999 n. 40).

    Parimenti, questo Collegio conosce l’orientamento secondo il quale la mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara implica l’esclusione della partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l’erronea apertura, stante l’esigenza di assicurare la garanzia dei principi di “par condicio” e di segretezza delle offerte (si vedano, Tar Veneto, Sez I . 19 luglio 2005 n. 2867 e Tar Sicilia –Palermo-, Sez.II 13 marzo 2007 n. 810).

    Nondimeno deve ritenersi che il rigore predetto non può trovare applicazione ogni qualvolta la lacerazione non sia tale da far percepire nettamente il contenuto delle buste o da consentire l’accesso alle medesime se non aprendo materialmente lo stesso, oppure qualora, pur di fronte ad una lacerazione che consente un parziale e limitato accesso alle buste contenenti le offerte – queste ultime invece siano debitamente prive di lacerazioni e comunque tali da far escludere la possibilità di mera presa visione delle offerte in esse contenute.

    Così deve escludersi ogni manomissione , per mancanza anche solo di indizi in senso contrario, nel momento in cui a partire dalla presa in consegna il plico ancorchè pervenuto lacero al momento in cui la Commissione ha provveduto all’apertura la stazione appaltante abbia provveduto, come esattamente avvenuto nel caso de quo, alla conservazione dei plichi con modalità idonee ad escludere qualunque indebita interferenza da parte di terzi, dovendosi così presumere, sempre in mancanza di elementi di segno contrario, che a fronte di siffatte modalità di custodia e conservazione non vi siano state manomissioni o sostituzioni.

    Come rilevato dal Consiglio di Stato, Ad.Pl. 03/02/2014, n. 8, il fatto che le modalità di conservazione siano state meno rigorose, non autorizza a presumere che la manipolazione vi sia stata, a meno che non vengano prodotte in tal senso prove o quanto meno indizi. Si ha, quindi, un vizio invalidante qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un’operazione e l’altra. - www.sentenzeappalti.it

Revisione prezzi nel nuovo codice

Revisione prezzi nel nuovo Codice: è ancora obbligatoria? E’ applicabile ai settori speciali?

    Come chiarito da Consiglio di Stato, sez. III, 19.06.2018 n. 3768, nel nuovo codice degli appalti, la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara. Ciò comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza sulla natura imperativa e sull’inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi;
    – ulteriore differenza tra la disciplina recata tra i due codici si rinviene in ordine all’applicabilità della revisione prezzi anche ai “settori speciali”, che era esclusa nel regime recato dal D.Lgs. n. 163/06 ed è invece ora ammessa dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. - www.sentenzeappalti.it

Il whistleblower e la tutela dei diritti dei lavoratori

fischietto2Il Tar ha chiarito che non è un whistleblower chi agisce a tutela dei propri diritti di lavoratore.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Personale
 

Commissione giudicatrice nel sotto soglia

Commissione giudicatrice (incompetente e con RUP) nei contratti sotto soglia

    Per il TAR Latina, 09.06.2018 n. 339 ai fini dell’affidamento di un contratto sotto soglia (art. 36 d.lgs. n. 50/2016) innanzitutto non rileva la competenza dei membri della Commissione in quanto l’art. 77 d.lgs. n. 50/2016 non sarebbe applicabile.

    Inoltre, anche a prescindere dal carattere di contratto sotto soglia, l’articolo citato sarebbe stato modificato nel senso di non escludere a priori la partecipazione del RUP alle commissioni di gara (“…è valutata con riferimento alla singola procedura”); se si considera la modestia dell’affidamento e soprattutto la circostanza che la Stazione appaltante è un istituto di istruzione nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla commissione del Dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di RUP non potrebbe essere considerata illegittima, apparendo, anzi, ragionevolmente giustificata. - da www.sentenzeappalti.it

 

L'invito all'uscente se scelto con procedura aperta

rotazione6Il Tar si è pronunciato sul principio di rotazione e sulla possibilità di invitare l’uscente, nel caso di affidamento con procedure ordinarie.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Licenziamento per reati non espressamente previsti

dito4La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla causa di licenziamento per un reato penale, vista la sua gravità, anche se lo stesso non è espressamente previsto per il licenziamento.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione del bilancio-Personale

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