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Erogazione del contributo per la partecipazione all'accertamento

Comunicato del 12 settembre 2018

Finanza locale

Con provvedimento del 6 settembre 2018 è stata disposta l'erogazione del contributo, anno 2018, spettante ai comuni per la partecipazione dei medesimi all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2017.

Il pagamento di che trattasi è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso al Ministero dell’interno le certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Si comunica che un ulteriore pagamento sarà disposto entro la chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario, presumibilmente fissata tra fine novembre e la prima decade di dicembre 2018, nei confronti degli enti che prima di detto termine avranno regolarizzato la propria posizione provvedendo all’invio dei certificati di bilancio e/o del questionario SOSE.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, visualizzabili dal prospetto allegato, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali.

 

Il T.U. Edilizia aggiornato

metro1Dalla sua pubblicazione in Gazzetta il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) ha subito continue modifiche e integrazioni.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

Il licenziamento solo nei casi previsti

licenziato3La Corte di Cassazione ritiene che la grave condotta extra-lavorativa, non sempre giustifica il licenziamento, se non è previsto dal Ccnl.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione del bilancio-Personale

L'accettazione delle clausole di valutazione

giudici4Il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di clausola del bando che reca il metodo di valutazione e la sua accettazione da parte del concorrente.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il ruolo della Commissione nella verifica dell'anomalia

meccanismo1Il Tar si occupa del ruolo che riveste la Commissione di gara nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Stipulare il contratto decentrato

Quando riusciremo a stipulare il contratto decentrato?
9 09 2018

Torno sulla vicenda della stipula del contratto integrativo decentrato nell’anno 2018 (che sarà triennale) e vorrei fare alcune precisazioni sui tempi e contenuti dello stesso.

Come sappiamo, il 21 maggio 2018 è stato stipulato il CCNL delle Funzioni Locali, nel quale si prevede la contrattazione integrativa di tutte le materie demandate a questa relazione sindacale. Pertanto, è inevitabile che il primo contratto decentrato successivo al CCNL si comporti in tale direzione.

Voglio da subito sottolineare che io non ho mai detto, né scritto, che si possa stipulare un contratto decentrato che continui ad erogare i compensi incentivanti e le indennità sulla base delle vecchie regole. Siccome il CCDI è successivo ad un nuovo CCNL la stipula dell’integrativo dovrà, per forza, contenere le nuove discipline. Per essere più chiari: un CCDI stipulato nel 2018 non potrà disciplinare l’indennità di rischio “vecchia maniera”, ma dovrà per forza individuare i criteri per la nuova indennità di condizioni lavoro. Si potrà, però, ragionare sulla data di effettiva applicazione che, per alcuni istituti, potrebbe anche coincidere con il 1.1.2019 o meglio ancora con decorrenza 31.12.2018 ma a valere dal 2019 (come ha fatto, ad esempio, anche il CCNL per gli 83.20 Euro di incremento del fondo).

Secondo me, poi, le eventuali progressioni economiche orizzontali per quest’anno si potranno prevedere solamente con i nuovi criteri contrattati nel CCDI. Sono salve solamente le procedure (non i criteri!!) già avviate alla data del 21.05.2018.

Il problema, allora, sorge se entro fine anno 2018 non si riuscirà a stipulare il CCDI o si arriverà talmente tardi nell’anno che ormai il fondo è già stato quasi interamente utilizzato per le indennità o i compensi previsti da un CCDI precedente al 2018 che però ha continuato ad mantenere i suoi effetti. Cosa accadrà in questo caso?

Come ho già avuto modo di dire, mi pare inevitabile che il nuovo CCDI non potrà che prendere atto di quanto già accaduto, anche perché non sarà di certo possibile far retrodatare e retroagire le nuove indennità. Con l’esempio di prima: se l’ente ha continuato a pagare l’indennità di rischio alla luce del previgente CCDI, a dicembre si troverà nell’obbligata condizione di dover semplicemente prendere atto di quanto accaduto.

Pertanto, e in conclusione, se viene stipulato un nuovo CCDI non potrà che essere già adeguato alle nuove regole del CCNL; solo in caso di forti ritardi nella stipula, non si potrà che prendere atto di quanto già accaduto in virtù dei pagamenti delle indennità già avvenuti nell’anno.

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