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L'Anac sul rapporto anticorruzione

Lettera del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, alle associazioni: Transparency International Italia, Riparte il futuro, Civico97

Il Rapporto “L’anticorruzione nei comuni italiani”, da Voi elaborato e reso noto alla stampa nei giorni scorsi, si prefigge di analizzare da un punto di vista qualitativo le relazioni annuali redatte dai Responsabili della prevenzione della corruzione (Rpc) di 115 città. Benché il campione considerato sia assai parziale (a fronte di ottomila comuni ed “oltre 20.000 PA”, come riporta il dossier) si tratta di un intento senz’altro encomiabile, in primo luogo per il valore di una simile disamina, tesa a valutare le azioni poste in essere dalle amministrazioni al fine di impedire il verificarsi di illeciti o di fenomeni di maladministration. Uno studio siffatto consente inoltre di portare a conoscenza del grande pubblico alcune tecnicalità di una legislazione che, malgrado la portata assai innovativa, è poco nota anche in quanto relativamente recente.

Per tali ragioni non posso che manifestare particolare apprezzamento per la decisione di concentrare l’attenzione su un tema determinante quale la prevenzione della corruzione. Un impegno in linea del resto con la funzione, di vigilanza “civica” e al tempo stesso di stimolo, che le associazioni esponenziali della società civile sono chiamate a svolgere nei confronti di chi è chiamato alla gestione della cosa pubblica lato sensu e a garantire l’integrità dell’azione amministrativa.

L’Anac ha sempre ritenuto prioritario valorizzare questo ruolo, come testimonia la continua, proficua interlocuzione con due delle tre associazioni che hanno elaborato il Rapporto, con cui vige peraltro una collaborazione regolata da appositi protocolli d’intesa. D’altronde, proprio nell’ottica di raggiungere tale comune obiettivo, è indispensabile assicurare la migliore conoscenza possibile della normativa per rendere possibile la diffusione della “cultura dell’anticorruzione”.

In considerazione dell’indiscusso rilievo dell’iniziativa e dell’indubbio impatto sulla pubblica opinione, ho rilevato alcune criticità nell’indagine che ritengo opportuno sottoporre alla Vostra attenzione.

Sotto tale profilo mi hanno lasciato sorpreso alcuni passaggi che sembrano prospettare previsioni legislative in realtà non contemplate dalla normativa, con una torsione della pur doverosa semplificazione comunicativa. Mi riferisco in particolare alla circostanza secondo cui “solo 16 Comuni su 115 sono stati in grado di identificare casi di corruzione al loro interno”: non è difatti questo il compito degli Rpc, chiamati ad accertare il rispetto della normativa anticorruzione (whistleblowing, obblighi di trasparenza, inconferibilità degli incarichi, etc.), senza che ciò implichi necessariamente che si sia verificato un episodio di corruzione, come invece la formulazione adottata lascia intendere.

Al tempo stesso, è inesatto affermare che “l’Autorità non fornisce una definizione precisa di “‘eventi corruttivi’”, come riportato a pag. 10.L’Anac ha declinato in più occasioni una nozione di corruzione in senso ampio, ben oltre la mera fattispecie penalistica e la gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, con l’intento di farla coincidere con quella di maladministration, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale. Solo a titolo esemplificativo, segnalo che tale specifica indicazione compare nel Piano nazionale anticorruzione 2013 (par. 2.1), nell’aggiornamento del 2015 (par. 2.1), nelle Linee guida sul whistleblowing (par. 3) e in quelle sulle società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (par. 2.1.1).

Quanto al delicato tema dall’istituto del whistleblowing, solo di recente introdotto nell’ordinamento, appare azzardato riferire, sulla base del calo delle segnalazioni ricevute dalle amministrazioni locali, di “pochissimi progressi” compiuti. Il dato non tiene infatti conto del significativo aumento di segnalazioni giunte all’Anac, che solo nei primi nove mesi del 2018 ha portato ad aprire circa 600 istruttorie, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. D’altro canto, è comprensibile che un dipendente che decide di rivelare illeciti di cui è venuto a conoscenza per ragioni di servizio possa sentirsi più tutelato rivolgendosi a una Autorità indipendente ed esterna piuttosto che all’ente in cui presta servizio.

Ho tenuto a farVi partecipi delle mie perplessità perché a mio avviso alcune delle critiche avanzate nel Rapporto ma non suffragate dai fatti, rischiano di essere strumentalmente utilizzate per attaccare l’istituto della prevenzione della corruzione. Una conseguenza certamente non voluta ma che, per una paradossale eterogenesi dei fini, rischia di deformare l’immagine di questo nuovo approccio “culturale” proprio ora che sta lentamente iniziando a diffondersi nel Paese.

Nella certezza che non mancheranno occasioni di una rinnovata ed efficace cooperazione, l’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Raffaele Cantone

31/10/2018

Il codice della strada e il Fondo Perseo

carta2L’Aran risponde al quesito se, in relazione alle previsioni dell’articolo 56-quater del nuovo contratto collettivo, sussiste l’obbligo di aderire al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio.

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Il diritto di accesso alle offerte dei concorrenti

gru1Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’accesso alle offerte dei concorrenti e sui limiti per segreti tecnici o commerciali.

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I permessi orari e il part-time

permessi2L’Aran ha fornito delucidazioni su quali sono le corrette modalità applicative della disciplina in materia di riproporzionamento del numero di ore annuo di permesso

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Lo scadenziario di Novembre 2018

scadenze1809 1Si rende disponibile lo Scadenziario del mese di Novembre 2018, a cura di Eugenio Piscino e Italia Esposito, con tutte le scadenze e gli adempimenti di interesse degli enti locali. Lo Scadenziario è aggiornato alle più recenti normative (in una nuovissima veste grafica).

E' possibile consultare gli scadenziari, alla voce di menù: Newsletter-Scadenziario

Le somme per le alte professionalità

scala4L’Aran ha dato risposta su come deve essere applicato l’articolo 67 comma 1, del nuovo contratto, secondo il quale nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui al CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità.

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