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L'opzione per la scelta della cassa previdenziale per i nuovi assunti

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In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro che attua quanto previsto dal dl n. 80/2021. Entro il 2 dicembre 2022 i professionisti assunti, a tempo determinato, dalle Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione del Pnrr dovranno scegliere se mantenere o meno l'iscrizione all'ente privato di categoria.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incentivi ex articolo 113

incentivi1132La Corte dei conti ha espresso parere in tema di incentivi ex articolo 113.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rup e la partecipazione alla commissione

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Il ruolo di RUP è di regola compatibile in astratto con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilizzazione degli arretrati contrattuali

La sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021 delle Funzioni locali è ormai imminente. L’ipotesi di intesa del 4 agosto scorso ha già ottenuto il via libera di RGS e Consiglio dei Ministri. Mancano ora la bollinatura finale del Corte dei conti e la firma definitiva. Poi, come disposto dall’art. 2, comma 3 dello stesso CCNL gli enti avranno 30 giorni per procedere all’erogazione degli arretrati. E’ importante, pertanto, ragionare fin da subito sulla loro corretta iscrizione e gestione a bilancio.

La firma arriverà a metà novembre e, quindi, gli arretrati saranno pagati con le buste paga di dicembre. Sarà pertanto necessario iscrivere a bilancio le somme già accantonate nel risultato di amministrazione 2021. La variazione prevedrà l’applicazione di tale quota di avanzo e la sua imputazione sui singoli capitoli di retribuzione, oneri a carico dell’ente (Macroaggregato 1) e irap (Macroaggregato 2) di ciascuna missione del bilancio su cui è imputato il personale dell’ente: ex art. 7 del D.Lgs 118/2011 non è assolutamente corretto prevederne l’iscrizione su un unico capitolo magari allocato alla missione 1, programma 10. La sua adozione potrà avvenire entro novembre, in occasione della seduta consiliare che approva l’ultima variazione di bilancio, ma potrà avvenire anche entro il 31 dicembre ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. c) del Tuel. Quest’ultimo, lo ricordiamo, consente l’adozione entro la fine dell’anno delle variazioni che prevedono ‘l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti’. La competenza è sempre del consiglio comunale pertanto, ove adottata di giunta con la procedura d’urgenza (adeguatamente motivata) di cui al successivo comma 4, sarà comunque necessaria la ratifica consiliare entro il 31 dicembre.

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Capacità assunzionali delle Unioni

Capacità assunzionali delle Unioni

Vi ricordate la questione della possibilità di cedere spazi assunzionali dai comuni alle unioni che ha tenuto banco presso la Corte dei conti del Veneto con due Deliberazioni di segno opposto?

 

Ecco, è intervenuta anche la Sezione del Piemonte con una bella e chiarissima deliberazione che condivido pienamente. Vi riporto di seguito le conclusioni. Particolarmente interessante è anche che i giudici contabili, sebbene nulla era stato chiesto in merito, hanno voluto precisare che se a cedere gli spazi è un ente virtuoso, le somme sono anche fuori dal comma 557, esattamente come sarebbe stato per il comune stesso.

 

Il Comune di Barolo, facente parte dell’Unione di Comuni “Collina di Langa e del Barolo” ha interpellato la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti in ordine alla corretta metodologia di calcolo delle spese di personale e delle capacità assunzionali dei comuni aderenti.

La richiesta dell’ente illustra le modalità seguite e chiede conferma in ordine alla loro correttezza.

La sezione ha reso il proprio parere con la delibera n. 87/2022/SRCPIE/PAR del 20 giugno 2022, dove, in sintesi, ha esposto come segue l’applicazione della normativa vigente:

– i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di comuni di natura obbligatoria (quelle formate da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) vanno considerati secondo il criterio del “cumulo” ovvero “le spese di personale e le facoltà assunzionali sono da considerare in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”, quali principi confermati anche nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG;

– per le Unioni che, invece, associano le funzioni per libera scelta gestionale, ferma restando la verifica del contenimento della propria spesa nei limiti del tetto di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, la successiva verifica del rispetto dei vincoli specifici dei comuni associati deve essere fatta seguendo il criterio del “ribaltamento pro quota”, fondato sull’imputazione a ciascuno di essi della quota di spesa del personale riferibile all’Unione (cfr. deliberazione n. 8/2011/SEZAUT);

– la disciplina della facoltà assunzionale prevista dall’art. 33 del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019) e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 si applica solo ai comuni e non alle unioni;

– come confermato dalla deliberazione n. 4/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, le facoltà assunzionali delle Unioni di comuni risultino disciplinate dalla fattispecie normativa di cui all’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;

– si aggiunge, poi, la possibilità per le Unioni di ottenere in cessione le capacità assunzionali dei singoli comuni associati, prevista dall’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del TUEL, secondo cui “i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di comuni di cui fanno parte”;

– in definitiva le Unioni di comuni possono assumere direttamente utilizzando sia spazi assunzionali propri, applicando la consueta regola del turnover al 100%, sia spazi ulteriori ceduti dai comuni virtuosi aumentando concretamente la propria dotazione organica ed in quest’ultimo caso la capacità assunzionale transiterà dal comune all’Unione ed opererà in deroga al rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1 commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006.

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Il calcolo dei differenziali sulle (vecchie) PEO quando arriverà il CCNL

Il calcolo dei differenziali sulle (vecchie) PEO quando arriverà il CCNL
Pubblicato il 6 Novembre 2022 da Gianluca Bertagna   

Memore dei vari pareri dell’Aran del passato e tenendo conto di ciò che dice il CCNL, vi dico come gestirei io i differenziali delle progressioni orizzontali dal momento della stipula definitiva (sto parlando dei differenziali di costo delle peo e non dei differenziali stipendiali del nuovo sistema che andrà in vigore solo dal quinto mese dal CCNL).

Intanto, ricordo il perché esistono i differenziali: siccome il CCNL porta dei valori di progressioni orizzontali diversi (più alti) rispetto a quelli del precedente CCNL, è necessario fare in modo che il Fondo non subisca peggioramenti nel saldo complessivo che deriverebbero da tali aumenti non discrezionali. In altre parole: bisogna che in prima applicazione i differenziali siano una specie di partita di giro: il maggior costo delle peo non può essere a carico del fondo e quindi in entrata del fondo si mette il medesimo importo. Non vince nessuno, insomma. Pareggio allo stato puro.

Quindi, per me funziona così.

Beneficiano del sistema dei differenziali solo i dipendenti IN SERVIZIO AL GIORNO DI STIPULA DEL CCNL (vedi parere ARAN RAL 1725).

Visto quanto sopra, e quindi la ratio del sistema, per gli anni 2019, 2020 e 2021 non c’è nulla da fare, in quanto pagando gli arretrati gli enti imputano il maggior costo delle peo direttamente sul bilancio che è esattamente lo scopo dei differenziali. Di fatto, in questo modo, si attua anche ciò che dice il CCNL ovvero che i differenziali si calcolano ad ogni decorrenza: pagando gli arretrati sul bilancio succede che tale maggior costo non va sul fondo (nessuno, d’altronde, immagino si sognerebbe di aprire ora i fondi di tre anni precedenti per inserire una mera partita di giro!!).

Rimane da gestire il 2022 per il quale ci sono, in effetti, tre possibilità:

– calcolo il differenziale su tutto l’anno 2022, lo metto interamente in entrata nel fondo, in uscita nel fondo devo mettere le peo con i valori del nuovo CCNL per tutto l’anno.

– calcolo il differenziale solo per il mese di dicembre e tredicesima, metto questi due mesi in entrata nel fondo, metto in uscita nel fondo le peo con i valori del nuovo CCNL per solo due mesi.

– per ora non faccio niente e quando farò a fine anno o in occasione del conto annuale una determinazione di verifica tecnica del fondo, metterò figurativamente i differenziali di tutto il 2022 in entrata e in uscita.

In ognuno di questi tre modi si garantisce la ratio dei differenziali: non devono derivare nè peggioramenti, nè miglioramenti al fondo risorse decentrate.

Dal 2023, ovviamente, il differenziale sarà su base annua come già calcolato sui dipendenti in servizio alla data del CCNL e da quel momento non andrà ridotto anche in caso di cessazione dei dipendenti.

Questa è l’impostazione che aveva dato il conto annuale per il 2018 con le istruzioni della RGS nel 2019 e a mio parere se ci atteniamo a queste regole non diamo appunto nè miglioramenti, nè peggioramenti al fondo, ma di fatto li gestiamo come partita di giro.

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