Contabilizzazione degli arretrati contrattuali

La sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021 delle Funzioni locali è ormai imminente. L’ipotesi di intesa del 4 agosto scorso ha già ottenuto il via libera di RGS e Consiglio dei Ministri. Mancano ora la bollinatura finale del Corte dei conti e la firma definitiva. Poi, come disposto dall’art. 2, comma 3 dello stesso CCNL gli enti avranno 30 giorni per procedere all’erogazione degli arretrati. E’ importante, pertanto, ragionare fin da subito sulla loro corretta iscrizione e gestione a bilancio.

La firma arriverà a metà novembre e, quindi, gli arretrati saranno pagati con le buste paga di dicembre. Sarà pertanto necessario iscrivere a bilancio le somme già accantonate nel risultato di amministrazione 2021. La variazione prevedrà l’applicazione di tale quota di avanzo e la sua imputazione sui singoli capitoli di retribuzione, oneri a carico dell’ente (Macroaggregato 1) e irap (Macroaggregato 2) di ciascuna missione del bilancio su cui è imputato il personale dell’ente: ex art. 7 del D.Lgs 118/2011 non è assolutamente corretto prevederne l’iscrizione su un unico capitolo magari allocato alla missione 1, programma 10. La sua adozione potrà avvenire entro novembre, in occasione della seduta consiliare che approva l’ultima variazione di bilancio, ma potrà avvenire anche entro il 31 dicembre ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. c) del Tuel. Quest’ultimo, lo ricordiamo, consente l’adozione entro la fine dell’anno delle variazioni che prevedono ‘l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti’. La competenza è sempre del consiglio comunale pertanto, ove adottata di giunta con la procedura d’urgenza (adeguatamente motivata) di cui al successivo comma 4, sarà comunque necessaria la ratifica consiliare entro il 31 dicembre.

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