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Attività di impresa sempre vietata ai dipendenti pubblici

attivitavietateL’attività commerciale è sempre vietata per i pubblici dipendenti, e quella professionale non occasionale è sempre vietata ai professori a tempo pieno, così la Corte dei conti.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione del bilancio-Personale

 

 

 

 

 

 

Riflessioni sul controllo pubblico congiunto

controllocongiuntoRiflessioni sul controllo pubblico congiunto previsto dal Tuspp e recenti orientamenti della magistratura amministrativa, a cura di Roberto Camporesi.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fatturato specifico

fatturatospecifcE’ legittima la clausola della lex specialis che prevede, quale requisito di partecipazione, il possesso di un fatturato specifico attinente all'oggetto dell'appalto, così il Tar.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione del personale

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Emanata la direttiva sulla formazione del personale pubblico, Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relazioni sindacali dell’organizzazione del personale

Alla luce del CCNL 16/11/2022 entrano in gioco due relazioni sindacali in materia di programmazione dei fabbisogni degli enti locali.

La prima è già conosciuta. L’identificazione dei profili professionali è oggetto di confronto come previsto dall’art. 5 comma 3 lettera c). Ricordo che l’art. 12 comma 6 prevede che ogni ente, in base al proprio modello organizzativo, individui i profili professionali e li collochi nelle corrispondenti Aree nel rispetto delle declaratorie. Quindi, una volta che l’ente ha individuato i profili, prima della loro approvazione, deve – se richiesto dai sindacati – procedere con il confronto.

La seconda è nuova. Si tratta di inviare ai sindacati per informazione preventiva (almeno cinque giorni prima dell’adozione) il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché gli atti di organizzazione degli uffici. Da tale informazione non può derivare nessuna successiva relazione sindacale. Si tratta, appunto, di mera informazione. Come noto, in base all’art. 1 comma 2 del DPR 81/2022, per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani precedenti sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

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Il limite alle spese di personale

Credo che sia giusto ricordarlo: il limite alle spese di personale di cui al comma 557 e 562 della legge 296/2006 esiste ancora e va rispettato ogni anno. Si tratta dell’obbligo di contenere la spesa di personale di ciascun esercizio al di sotto, rispettivamente, della media dell’anno 2011/2013 o dell’anno 2008.

Tale limite non è stato disapplicato, nè dall’art. 33 del d.l. 34/2019, nè dai relativi Decreti Ministeriali attuativi che hanno stabilito per Regioni, Province e Comuni le nuove regole assunzionali basate su spazi finanziari.

Per i comuni (e analogamente per gli altri enti di cui sopra) c’è però un’eccezione: I COMUNI VIRTUOSI (cioè quelli che hanno un basso rapporto tra spese di personale e entrate correnti), infatti, possono derogare al limite delle spese di personale, ma SOLO per le assunzioni a tempo INDETERMINATO fatte utilizzando gli spazi “in più” concessi dal Decreto Ministeriale. Pertanto, ad esempio, non è assolutamente vero che tutte le assunzioni poste in essere dopo il 20 aprile 2020 sono da escludersi.

Invece, per gli enti “di mezzo” o “non virtuosi” il limite non conosce nessuna deroga.

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