Pareri Aran sul fondo di produttività
Pareri dell’Aran in tema di fondo di produttività..
La nota indicata, ulteriori documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale
Pareri dell’Aran in tema di fondo di produttività..
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In merito l’univoca giurisprudenza amministrativa reputa irrilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi invalidante la procedura di gara, la mera compartecipazione societaria dell’amministrazione aggiudicatrice alla società concorrente e aggiudicataria (Consiglio di Stato, sez. V, 10.01.2022 n. 166).
Si esclude che la situazione della partecipazione societaria in oggetto sia riconducibile alla fattispecie normativa del conflitto di interessi di cui all’art. 42, comma 2, come richiamato, ai fini dell’esclusione, dall’art. 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo radicalmente diversi i presupposti di fatto delineati dalla prima delle due disposizioni (cfr. Consiglio di Stato, parere 05.03.2019 n. 667 e id., sez. V, 06.05.2020 n. 2864).
Premesso quanto innanzi, non si rinvengono nel Codice dei contratti pubblici disposizioni preclusive all’ammissione alle gare pubbliche delle società partecipate dalla Stazione Appaltante; al contrario, l’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 menziona tra gli operatori economici che possono prendere parte alle procedure di gara le “società”, senza alcuna eccezione o limitazione.
La parità di trattamento delle imprese pubbliche rispetto alle imprese private quanto all’offerta sul mercato di servizi, lavori e forniture costituisce un principio dell’ordinamento comunitario (ex art. 345 TFUE) e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che il detto principio non è violato per il solo fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ammette a partecipare ad una procedura di aggiudicazione organismi che ricevono, da essa o da altre amministrazioni aggiudicatrici, sovvenzioni (Corte di Giustizia, 07.12.2000 (C-44/99)) o che sono da essa partecipati (Corte di Giustizia, 11.01.2005 (C-26/03)).
Sul punto, inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che le garanzie offerte dalla procedura di evidenza pubblica consentono di escludere che la sola partecipazione societaria della stazione appaltante possa rappresentare, di per sé, un fattore distorsivo della concorrenza ed avvantaggiare la società concorrente partecipata pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11.07.2008 n. 3499).
I divieti di partecipazione alle gare delle società pubbliche sono tassativi e, attualmente, non è previsto alcun divieto di partecipazione per le società partecipate dalla stazione appaltante.
In definitiva la giurisprudenza pare escludere che possa rilevare un conflitto di interessi configurabile solo in astratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2019 n. 2511 e id., 05.06.2018 n. 3401).
La situazione di partecipazione societaria potrebbe, quindi, dare luogo ad esclusione allorquando si dimostri che abbia prodotto, in concreto, un effetto distorsivo della concorrenza, specificamente a causa della violazione delle regole dell’evidenza pubblica.
tratto da sentenzeappalti.it
Compensazione adeguamento prezzi non applicabile alle migliorie offerte in gara
Quesito: L’aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori, affidato tramite Procedura aperta ex. art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D.lgs50/2016, avendo offerto in sede di gara delle migliorie al progetto esecutivo, chiede che anche su questi lavori, che verranno realizzati nel secondo semestre 2022, venga riconosciuta la compensazione dei prezzi, prevista dall’art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50, pari alla differenza di costo calcolata utilizzando il Prezzario 2022, edizione infrannuale regionale, rispetto al valore che tali interventi migliorativi avevano al momento di presentazione dell’offerta nell’anno 2021. Si chiede pertanto se sia giusto riconoscere la compensazione prezzi anche su lavorazioni che in sede di gara erano state offerte a titolo gratuito come migliorie al progetto esecutivo approvato e che sono stato oggetto
di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
Risposta: In merito al quesito posto si rappresenta che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022 e ss.mm.ii. è applicabile a tutti gli elementi dell’offerta, qualora questa sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021, e relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, nel libretto delle misure, dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. L’indicato istituto dell’adeguamento prezzi, tuttavia, appare in contrasto con la gratuità delle lavorazioni offerte dall’operatore economico in sede di gara. Pertanto, l’indicato
meccanismo non appare applicabile nel caso di specie per le indicate lavorazioni. (Parere MIMS n. 1612/2022)
Le impugnazioni degli affidamenti in house dei contratti pubblici e rito speciale degli appalti, nella sentenza del Tar.
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E’ entrato in vigore il 1 aprile, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta ufficiale 31 marzo 2023, n. 77.
L’Asfel ha organizzato, per il prossimo 19 aprile, una giornata di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici, con relatore Eugenio Piscino (scarica qui la brochure).
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La neutralità delle forme giuridiche degli operatori economici concorrenti nelle procedure di gara, nella sentenza del Consiglio di Stato.
L’Asfel ha organizzato, per il prossimo 19 aprile, una giornata di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici, con relatore Eugenio Piscino (scarica qui la brochure).
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