Il limite alle spese di personale

Credo che sia giusto ricordarlo: il limite alle spese di personale di cui al comma 557 e 562 della legge 296/2006 esiste ancora e va rispettato ogni anno. Si tratta dell’obbligo di contenere la spesa di personale di ciascun esercizio al di sotto, rispettivamente, della media dell’anno 2011/2013 o dell’anno 2008.

Tale limite non è stato disapplicato, nè dall’art. 33 del d.l. 34/2019, nè dai relativi Decreti Ministeriali attuativi che hanno stabilito per Regioni, Province e Comuni le nuove regole assunzionali basate su spazi finanziari.

Per i comuni (e analogamente per gli altri enti di cui sopra) c’è però un’eccezione: I COMUNI VIRTUOSI (cioè quelli che hanno un basso rapporto tra spese di personale e entrate correnti), infatti, possono derogare al limite delle spese di personale, ma SOLO per le assunzioni a tempo INDETERMINATO fatte utilizzando gli spazi “in più” concessi dal Decreto Ministeriale. Pertanto, ad esempio, non è assolutamente vero che tutte le assunzioni poste in essere dopo il 20 aprile 2020 sono da escludersi.

Invece, per gli enti “di mezzo” o “non virtuosi” il limite non conosce nessuna deroga.

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