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Il ritardo nel licenziamento

IL RITARDO NEL COMMINARE UN LICENZIAMENTO può rendere il provvedimento espulsivo illegittimo

Andrea Marinelli - www.studiolegalestefanelli.it

28 set 2016

Trib. Milano, Sez. Lavoro, Ordinanza ex Rito Fornero del 1/07/2016

Interessante pronuncia del Tribunale meneghino, che dichiara l'illegittimità di un licenziamento comminato dopo un lasso temporale troppo lungo rispetto all'addebito disciplinare.

I fatti. Un lavoratore, in esito ad un procedimento disciplinare per la contestazione di mancanze anche piuttosto gravi (danneggiamento mezzi aziendali, e sottrazione di denaro di proprietà della società) veniva licenziato per giusta causa. Tuttavia, il tempo intercorso tra la sanzione espulsiva e la conclusione del procedimento disciplinare era risultata oltremodo lunga. Addirittura pari ad un anno.

Da tale lasso temporale la difesa del lavoratore aveva fatto discenderne l'impugnazione giudiziale del licenziamento siccome ritorsivo per le richieste che quel dipendente aveva fatto su aumenti retributivi legati al proprio livello d'inquadramento, le stessi da unirsi causalmente con il licenziamento datoriale.  

Il Tribunale aveva accolto questa tesi, sostenendo che sul punto vi era stata prova rigorosa da parte del lavoratore. A ciò occorreva aggiungere che non era stato rispettato da parte datoriale il requisito della tempestività non già del procedimento disciplinare, bensì della sanzione espulsiva comminata a distanza di un anno.

Vero è infatti che anche l'esito del procedimento disciplinare è sottoposto al requisito della tempestività, perché il lavoratore ha diritto di sapere, in un arco di tempo ragionevole, quale è la conseguenza delle contestazioni mosse.

L'aver atteso un tempo significativamente lungo, ha consentito nell'ipotesi che ci occupa di sostenere in giudizio la non consequenzialità degli eventi, ma di attribuire ad altre questioni il licenziamento che come tale è stato giudicato ritorsivo.

Le scadenze per il referendum

La preparazione della macchina elettorale in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre prevede una serie di scadenze per i Comuni: dalla revisione delle liste, all'affissione del manifesto di indizione della consultazione, il voto in Italia degli italiani all'estero.

Con circolare n. 41/2016 la Direzione centrale dei servizi elettorali del Viminale ha delineato termini e procedure del procedimento elettorale. Da parte del Viminale è arrivato innanzitutto un sollecito ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali e circondariali e ai sindaci a vigilare affinché gli uffici elettorali dei Comuni provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre scorso del Dpr 27 settembre 2016 che ha stabilito la data del Referendum indetto per approvare il testo di legge costituzionale «per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» è partito il count down della consultazione che prevede lo scrutinio subito dopo la chiusura delle urne e l'accertamento del numero dei votanti.

Entro il 17 ottobre, terzo giorno precedente l'affissione in tutti i Comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, il responsabile dell'ufficio elettorale dovrà procedere alla cancellazione dei nomi degli elettori trasferiti in un altro Comune. La comunicazione di avvenuta cancellazione dovrà essere inviata solo telematicamente dai Comuni di emigrazione a quelli di immigrazione con le modalità definite nella circolare n. 43/2014. Il Comune di nuova iscrizione dell'elettore trasferito da altro Comune dovrà rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

Entro il 20 ottobre, 45 giorni prima della votazione, in cui in ciascun Comune verrà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale dovrà occuparsi di «perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni»: gli enti di emigrazione o quelli d'immigrazione dopo aver cancellato o iscritto i nomi degli elettori trasferiti o iscritti in un altro Comune, dovranno depositare i provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione dando pubblico avviso del deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Sempre entro il 20 ottobre il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà anche effettuare le cancellazioni per la perdita della cittadinanza italiana e del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, e per le variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune.

Il 30 ottobre il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del Comune.

Le variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età, oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative dovranno essere riportate nelle liste elettorali entro il 4 novembre.

Entro il 19 novembre dovranno poi essere cancellati i nomi degli elettori deceduti. L'ufficiale elettorale dovrà effettuare sempre entro questa scadenza gli adempimenti relativi non solo alle variazioni delle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere, ma anche procedere alle variazioni riguardanti dati o indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

La responsabilità della mancata corresponsione delle retribuzioni

Il Comune non è responsabile con l'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera pubblica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2016 n. 20327, ribadendo che la diversità di disciplina rispetto al settore privato, trova la sua ragion d'essere in una serie di controlli previsti nel corso dell'appalto pubblico e assenti nel privato, ma anche nella necessità di preservare i conti dello Stato in modo da non esporre le amministrazioni a un'alea contabile.

La Corte di Appello di Torino, invece, decidendo diversamente rispetto alla Cassazione, aveva condannato il Comune di Torino, in solido con una Srl, a pagare 12.409 euro a un dipendente della società appaltatrice quale «retribuzione diretta, indiretta e differita per il periodo dal 10 agosto 2012 al 6 maggio 2013».

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto superabile la decisione n. 15432/14 con cui la Cassazione aveva affermato l'inapplicabilità dell'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 ai contratti di appalto stipulati dalle Pa.

In sostanza, Suprema Corte ha bocciato l'argomento della disparità di trattamento del lavoratore negli appalti pubblici rispetto a quelli privati perché si tratta di due situazioni differenti. 

 

 

Guida alla trattativa diretta sul MEPA

mepa1La Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il ripristino della capacità assunzionale

ripristino1Il Dipartimento della Funzione pubblica dà attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Lombardia e Toscana.

La notizia indicata e ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Continuano le audizioni sulla riforma della dirigenza

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Inizia così una delle audizioni: si ritiene che il vero problema di cui oggi ci è dato discutere non consista tanto nelle scelte di dettaglio compiute dal Governo in sede di attuazione della legge delega (n. 124 del 2015) ma nella valutazione complessiva della compatibilità di quest'ultima - e, quindi, anche dello schema di decreto delegato - con i principi enunciati dalla Costituzione con riferimento ai rapporti tra il vertice politico dell'amministrazione (ovvero il vertice tout court degli enti che non hanno un vertice politico) e la dirigenza pubblica.

Notizie e documenti sono disponibili nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

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