News

La carta d'identità e i figli minori

www.ancitel.it - DOMANDA:

Si chiede se una sentenza di separazione/divorzio in cui viene espressamente indicato che i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio dei figli minori possa sostituirsi alla sottoscrizione da parte di uno dei due genitori della richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori. Si chiede se tale sentenza può essere utilizzata in tal senso anche per l'ottenimento del passaporto del minore.

 

RISPOSTA:

Sebbene in molti casi la sentenza di separazione o di divorzio preveda espressamente che i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio dei figli minori, è da ritenere che occorra in ogni caso la formale espressione dell’assenso dei coniugi all’espatrio, in quanto occorre accertare che perdurino le condizioni esistenti all’atto della separazione o del divorzio. Di questo orientamento anche il Ministero dell'Interno che ha ritenuto necessaria l’acquisizione dell'assenso esplicito dell'altro genitore all'atto della richiesta di passaporto ( o carta di identità valida per l’espatrio) del minore, pur in presenza di una sentenza di separazione o di divorzio da cui risulti il reciproco assenso dei coniugi all'espatrio. A tal proposito il Viminale, ha sottolineato che tale adempimento (assenso formale) è necessario per verificare il perdurare delle condizioni esistenti all'atto della separazione o dei divorzio, nell'interesse primario dei figli minori, considerata anche la frequenza dei casi di genitori che si sottraggono agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti dei figli (Vedi risposta a quesito n. 400/A/2004/59/P//23.13.20 del 20 gennaio 2004). 

L'avviamento commerciale

da www.ancitel.it - DOMANDA:
Questo Comune detiene in proprietà due unità immobiliari, appartenenti al patrimonio disponibile, destinati ad attività commerciali (tabaccheria e attività di somministrazione). Nel corso degli anni, questi beni sono stati concessi in locazione con affidamento diretto. Gli attuali contratti scadono (fine dei dodici anni) il 31/12/2016. Il contratto prevedeva l'estinzione del medesimo alla seconda scadenza sessennale. Ai conduttori è stata comunicata un anno prima della scadenza l'intenzione dell'Amministrazione di procedere con la stipula di un nuovo contratto. L'Amministrazione ha poi legittimamente deciso di pubblicare un bando per il reperimento del nuovo conduttore, nel quale è previsto il diritto di prelazione a favore dei conduttori uscenti ai sensi dell'art. 40 della legge 392/78. L'attuale conduttore del bar rivendica, in caso di mancata aggiudicazione, la corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento pari a 18 mensilità, elevabili a 36 nel caso in cui il nuovo aggiudicatario apra un'attività equivalente entro l'anno. Con la presente, si chiede se effettivamente tale indennità sia dovuta, anche nel caso in cui il contratto sia giunto a naturale scadenza e sulla base che il Comune non possa rinnovare tacitamente il contratto, in quanto dovuta la forma scritta.


RISPOSTA:
Il conduttore di un locale ad uso commerciale ha diritto all'"indennità per la perdita di avviamento", ai sensi dell’art. 34 della l. n. 392/78, solo in caso di recesso anticipato del locatore.  La previsione legislativa mira, infatti, a tutelare il conduttore, dai disagi e dalle difficoltà derivanti alla sua attività commerciale a causa della disdetta del contratto di locazione da parte del proprietario/locatore e a disincentivare il locatore dal recesso anticipato spingendolo ad attendere la scadenza naturale del contratto per evitare di incorrere nell'obbligo del versamento delle somme a titolo di indennità. Il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, pertanto, riveste una funzione riparatoria, mirando a compensare i disagi e i costi che il conduttore dovrà affrontare, a causa della volontà di recesso del locatore, per la perdita della sede in cui viene esercitata l'attività quale elemento fondamentale dell'azienda. Nel caso concreto, in cui il contratto è giunto a naturale scadenza, l’indennità non è dovuta, mancando il presupposto del recesso unilaterale (ed improvviso) del locatore e quindi la conseguente esigenza di tutela e risarcimento del conduttore.

La pubblicazione sui quotidiani

Il Decreto “Milleproroghe”, emanato con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, ha confermato l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara anche sui quotidiani cartacei.

Infatti, in attesa che il Ministero delle Infrastrutture provveda all’emanazione, in attuazione della previsione contenuta all’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), dell’apposito decreto che deve definire le modalità di pubblicazione online, permane l’obbligo di pubblicare i bandi in modalità cartacea.

Le norme prorogate prevedono la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede la pubblicazione dei bandi di gara sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione con i sistemi informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali.

Le modalità di pubblicazione telematica dovranno essere fissate da un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che doveva essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016 (entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice). Poiché ciò non si è verificato, il Milleproroghe ha confermato l’obbligo di pubblicare i bandi di gara anche sui quotidiani cartacei fino a quando non saranno definite le regole per la pubblicazione online. - www.giurdanella.it

La trasparenza per le partecipate

partecipazioni2Il Consiglio dell’Anac ha approvato  le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

Il rapporto sulle partecipazioni pubbliche

tesoro1Il Dipartimento del tesoro ha pubblicato il Rapporto sulle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2014.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

Gli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio

satellite1La Corte dei conti effettua l'esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, circa il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…