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Le concessioni cimiteriali

www.ancitel.it DOMANDA:

Questo ente, dovendo procedere alle estumulazioni dei loculi con concessione cimiteriale scaduta ha provveduto ad avvisare i titolari dei contratti in scadenza. Si precisa che con delibera n. 50 del 12.04.1976 esecutiva dal 21.5.1976, la durata delle concessioni cimiteriali relative ai loculi è stata variata da 75 anni a 40 anni e che pertanto per il conteggio della scadenza sono stati conteggiati i 40 anni per tutti i contratti successivi alla delibera sopracitata. Nella fase di riscontro è emerso che alcuni concessionari sono in possesso di contratti stipulati in data successiva alla delibera ma riportanti come durata della concessione 75 anni (probabilmente è stato utilizzato il modulo prestampato con scadenza 75 allora in uso) Da una verifica effettuata nel nostro archivio è emerso che alcuni originali dei contratti da noi depositati riportano invece una correzione a penna da 75 a 40 anni A questo punto si chiede se dobbiamo ritenere validi i contratti in possesso dei concessionari (registrati all’Agenzia delle Entrate) e quindi considerare i 75 anni o se in forza della delibera possiamo considerare comunque i 40 anni? Verificando poi anche gli anni successivi, è emerso, che a suo tempo l’ufficio preposto ha continuato ad utilizzare i moduli prestampati sino a maggio 1979 pertanto l’errore è proseguito per altri 3 anni

 

RISPOSTA:

Occorre premettere che la natura giuridica del contratto cimiteriale è quella della “concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale” (Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27 luglio 1988 n. 4760). L’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri (quale è quella concernente una tumulazione individuale, cioè il loculo) devono essere formalizzate mediante specifico atto di concessione che costituisce la condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati. Si tratta, pertanto, di un atto unilaterale con il quale il Comune attribuisce a un terzo il diritto d’uso di un bene demaniale per una determinata durata, sul quale si innescano condizioni di tipo contrattuale, di natura quindi bilaterale e pattizia (ad esempio, relativamente alle condizioni d’uso).

Decorrenza e durata degli atti di concessioni cimiteriali non rientrano nella volontà pattizia delle parti, ma devono rispettare le norme regolamentari comunali in vigore al momento della stipula, ivi compresa la durata, pro tempore fissata dal dettato regolamentare vigente in sede locale (quaranta anni nel caso del quesito). Appare di conseguenza evidente ed incontrovertibile che, nel caso sottopostoci, per gli atti concessori stipulati dopo il 25 maggio 1976, la durata non poteva e non può che essere quarantennale, rilevando a tal proposito le disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. Ne discende che nei casi descritti dal quesito, l’indicazione della durata in anni 75, in luogo di quella di 40 anni, costituisce un mero errore materiale (rectius: una irregolarità involontaria) da correggere con le modalità previste dall’ordinamento, senza alcun pregiudizio per gli interventi di estumulazione già programmati, fatte salve le comunicazioni e gli accordi con gli eredi interessati. Non è superfluo rammentare, a proposito della rettifica dell’atto amministrativo, che l’errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione.

La rettifica, concernendo un errore materiale: • non richiede una motivazione rigorosa (come invece risulta necessario nel caso dell’annullamento d’ufficio, con conseguente sottoposizione alle condizioni prescritte dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo - Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.). • non richiede neppure di valutare comparativamente l’interesse pubblico e l’interesse privato coinvolti, essendo finalizzata a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato. Per un migliore approfondimento del lettore, si consiglia la lettura della recente massima del Supremo Giudice Amministrativo (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 5 marzo 2014, n.103).

Nel caso di specie è ragionevole ritenere che non si debba procedere ad annullamento per due importanti ragioni: per il principio di conservazione degli atti amministrativi ed anche per evitare un inutile dispendio di spese di contratto che in questo caso andrebbero a gravare sull’ente locale/concedente. In pratica si dovrà procedere con apposite determinazioni dirigenziali (anche una determina unica, che contenga però l’elencazione di tutti gli atti concessori censiti e soggetti a rettifica). Copia del provvedimento amministrativo dirigenziale andrà notificato a ciascuno degli interessati eredi per il prosieguo delle operazioni materiali ed amministrative concernenti l’estumulazione del loro parente. 

Il bilancio della farmacia comunale

www.ancitel.it DOMANDA:

Quali sono i presupposti per stabilire il perimetro di consolidamento ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011? Si chiede se il bilancio di una Farmacia Comunale s.r.l. debba essere oggetto di consolidamento con questi dati: attivo farmacia inferiore al 10% del totale attivo del Comune; patrimonio netto farmacia inferiore al 10% del patrimonio netto del Comune; componenti positivi della gestione farmacia superiore al 10% dei componenti positivi della gestione del Comune.

 

RISPOSTA:

Le Srl interamente controllate dal Comune, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, fanno senz’altro parte del “Gruppo amministrazione pubblica”. Tra queste, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 3.1 del citato allegato 4/4, il Comune deve individuare “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”.

Richiamando quanto stabilito dal paragrafo 3.1 già citato, gli enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di quelle soggette al bilancio consolidato nei casi di “Irrilevanza”, e di “Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli”.

Il caso di irrilevanza si ha quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per i Comuni sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell’attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici.

Il paragrafo 3.1 precisa anche che la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

Sulla base di quanto sopra richiamato, si ritiene che nel caso prospettato dal Comune, registrando la Srl in questione un volume totale dei ricavi caratteristici superiore al 10% dei componenti positivi della gestione del Comune, non possa essere esclusa dal bilancio consolidato. 

Ancora sulle spese correnti

Rinnoviamo questo appuntamento annuale tornando qui nel luogo per eccellenza della nostra democrazia e nella casa della funzione legislativa. Una casa che però non può accoglierci: il nostro è l’unico ruolo istituzionale, su base elettiva, che mantiene il ‘privilegio’ della ineleggibilità. Cambiano le leggi elettorali ma la norma del 1957 non cambia. Eppure sarebbe più attuale e anche più corretto trasformare l’ineleggibilità in una ovvia incompatibilità. Ma noi ci siamo. In qualche modo ‘occupiamo’ quest’aula anche segnalando questa anomalia. E qui raccontiamo, attraverso le nostre storie, la ricchezza dei Comuni italiani provando a delineare i contorni delle “città del futuro”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, nella relazione che ha concluso l’incontro “Le città del futuro. I sindaci nell’aula di Montecitorio”, al quale hanno partecipato 600 primi cittadini (il discorso integrale, la videodichiarazione e la fotogallery).

“Un momento importante di incontro e confronto con le istituzioni per noi che siamo il primo avamposto delle istituzioni – ha detto Decaro intervenendo dopo altri tredici sindaci che hanno raccontato buone pratiche adottate nelle loro città e nei loro paesi –, un momento in cui possiamo ribadire quel patto tra istituzioni nel quale profondamente crediamo. Finalizzato a dare ai cittadini quello che si aspettano dai loro rappresentanti: attenzione e cioè risposte e soluzioni. In questo ultimissimo scorcio di legislatura noi sindaci siamo particolarmente impegnati per ottenere nella legge di bilancio, già soddisfacente sotto l’aspetto degli investimenti, quelle garanzie sulla spesa corrente da cui dipendono i servizi che i Comuni assicurano”. La legge di bilancio in corso di discussione in parlamento è stata argomento toccato inevitabilmente da tutti i sindaci intervenuti. E naturalmente anche dalla presidente della Camera, dal presidente della commissione Bilancio, Francesco Boccia, e dal ministro per la Coesione, Claudio De Vincenti, che sono stati i loro interlocutori.

“Abbiamo bisogno di essere ascoltati – ha rimarcato Decaro –. Perché ascoltare gli amministratori locali e le loro richieste significa ricavare gli spunti per norme più efficaci, semplici e attuabili. È un principio. E come tale, vale quando si tratta di difendere, puntellare, aiutare a rialzarsi le comunità colpite duramente dal terremoto, vale quando bisogna stare al fianco dei sindaci sotto scorta per aver fatto il loro lavoro fino in fondo, senza paura, vale quando si cerca la strategia per rispondere a una domanda di sicurezza che viene dalle città e vale quando l’obiettivo, complicato, è quello di gestire i flussi migratori”.

Collaborazione tra istituzioni, capacità di ascolto e di mediazione per rispondere alle istanze delle comunità, senso di responsabilità sono le direttrici dell’agire dei sindaci. Che si appellano alle altre istituzioni. “Dare risposte – ha proseguito Decaro - è una missione. Tanti di noi la perseguono con creatività, sperimentando, attuando politiche delle quali si può misurare l’efficacia nel contesto più piccolo per poi adottarle nelle grandi città. Penso alla raccolta differenziata un servizio che sta cambiando: il porta a porta è nato nei borghi e si sta diffondendo ovunque. Penso al bando per le periferie, una grande sfida per città medie e grandi, una sfida che ci ha consentito di dimostrare la nostra capacità di guardare oltre il nostro campanile, di pianificare insieme nell’ambito di un’area vasta, e penso al bando aree degradate o al nuovo fondo per mettere in sicurezza edifici e territori. Penso alle risorse che ancora bisogna individuare per i piccoli Comuni, un patrimonio di questo Paese, ma anche, se sostenuto, un sistema di comunità che si proietta nel futuro. Noi proviamo a dare quelle risposte che invochiamo anche dai rappresentanti delle altre istituzioni. Ci proviamo perché l’alternativa sarebbe quella di assecondare i professionisti della lamentela, i contestatori a tempo indeterminato, accontentarsi di mettere in scena qualche teatrino da talk show dove nel chiasso generale vale tutto e non rimane nulla”.

Le parole conclusive del presidente Anci sono state per la presidente Laura Boldrini e per tutto il Parlamento. “Grazie di cuore signora presidente, grazie signori deputati e ministri. Grazie a nome dei sindaci italiani per questa occasione di incontro e di confronto e buon lavoro a tutti noi nella speranza, come esortava Alcide De Gasperi, che nella nostra azione quotidiana si riesca a tenere lo sguardo ben puntato non verso le prossime elezioni ma verso le prossime generazioni”. (com/ef) - da www.anci.it

Soccorso istruttorio e presa visione dei luoghi

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Il Tar, è intervenuto in tema di istanza di partecipazione e dichiarazione di presa visione dei luoghi e della possibilità del ricorso al soccorso istruttorio

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Gli ulteriori affidamenti in house

tram1Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla possibilità di un nuovo affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale.

La notizia indicata, le note e i documenti sull'argomento sono consultabili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il nuovo numero della rivista scientifica Management locale

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E' uscito il nuovo numero di Management locale, rivista di amministrazione, finanza e controllo dell'Associazione, n.10 del 2017. Anche per questo mese la rivista accoglie il prezioso contributo di autorevoli firme di esperti e specialisti, che operano nel campo degli enti locali.
 
Nell’articolo centrale, Alberto Barbiero  e Filippo Corradini affrontano l’attualissimo tema delle iniziative di partenariato pubblico-privato attivate e attivabili da un ente locale, in rapporto al sistema delle regole di contabilità pubblica.
 
Vito Rizzo firma l’interessante articolo “Il falso mito delle Convezioni CONSIP: energia, combustibili e telefonia si possono cercare sul mercato!”, mentre Antonio Esposito è l’autore  del completo intervento “lineamenti applicativi della conciliazione giudiziale nel contenzioso tributario”.
 
Enrico Caterini ed Ettore Jorio esaminano in modo esauriente “le zone economiche speciali, un'occasione unica per il Sud”. In materia finanziaria, Paolo Longoni interviene con il contributo “I debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) t.u.e.l.” Antonio Gisolfi ed Eugenio Piscino propongono cenni sui Sistemi informativi multidimensionali negli enti locali.

Per le rubriche fisse, Stefano Usai prende in esame “La gestione dell’accesso “massivo” nella giurisprudenza, ANAC, circolare della Funzione Pubblica e la legittimità del diniego” e Rosario Poliso (il punto di vista del Revisore) firma l’articolo “Enti locali, vantaggi dal rispetto delle scadenze di fine anno.”

Sul portale associativo - www.asfel.it - è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista scientifica, nella voce di menù: Newsletter-Management locale

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