News

Gli obblighi di trasparenza

L'Anci, con comunicato dell'11 giugno 2018 ha reso noto che l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, ha predisposto un questionario - rivolto ai Comuni con meno di 15.000 abitanti – sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La rilevazione che prende in considerazione i dati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, mira sia a far emergere le criticità riscontrate dai piccoli Comuni nell'attuazione degli obblighi di pubblicazione che ad evidenziare eventuali best-practices da poter adottare quale parametro di efficiente assolvimento di tali obblighi.

Il questionario dovrà essere restituito via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30 giugno 2018.

 

Aumentano i tempi di pagamento della PA

 Tornano ad aumentare i tempi di pagamento della nostra Pa che 'privano' di 30 miliardi alle imprese. Lo segnala la Cgia la quale ricorda che dopo alcuni anni di progressiva diminuzione, dallo scorso gennaio ad oggi sono tornati a salire i tempi medi di pagamento della Pa.

Se nel 2017 il compenso veniva corrisposto dopo 95 giorni dall'emissione della fattura - contro i 30 stabiliti dalla normativa europea che possono salire a 60 per alcune tipologie di forniture, come quelle sanitarie - nell'anno in corso la media è salita a 104 giorni. Nessun altra pubblica amministrazione (Pa) in Ue salda i debiti commerciali con tempi così lunghi. Rispetto alla media europea, ad esempio, in Italia i ritardi sono superiori di oltre due mesi (precisamente 63 giorni). Se in Italia i giorni medi necessari riferiti al 2018 sono saliti a 104, in Spagna e in Francia ci vogliono rispettivamente 56 e 55 giorni per liquidare i fornitori. In Germania, invece, il dato è salito a 33 giorni, mentre nel Regno Unito si è attestato a 26. "Siamo maglia nera in Ue e nonostante le promesse fatte in questi ultimi anni - dichiara Paolo Zabeo coordinatore dell'Ufficio studi - gli enti pubblici continuano a liquidare i propri fornitori con ritardi inammissibili, mettendo in seria difficoltà soprattutto le imprese di piccola dimensione che, da sempre, sono sottocapitalizzate e a corto di liquidità. E sebbene da almeno 3 anni chi lavora per il pubblico ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica, ancora adesso il sistema informatico messo a punto dal ministero dell'Economia non è in grado di stabilire a quanto ammonta complessivamente il debito commerciale della nostra Pa; una situazione surreale" osserva.

SPLIT PAYMENT E IVA - La Cgia sottolinea poi che dall'inizio del 2015 ha fatto il suo "debutto" lo split payment. Questa misura obbliga le amministrazioni centrali dello Stato (e dal 1° luglio 2017 anche le aziende pubbliche controllate dallo stesso) a trattenere l'Iva delle fatture ricevute e a versarla direttamente all'erario. L'obbiettivo è stato quello di contrastare l'evasione fiscale, ovvero, evitare che una volta incassata dal committente pubblico, le aziende fornitrici, che secondo Banca IFIS nel 2017 sono state circa 1 milione, non la versino al fisco.

Il meccanismo ha però provocato molti problemi finanziari a tutti coloro che con l’evasione, invece, nulla hanno a che vedere. Vale a dire la quasi totalità delle imprese. "La nostra Pa - afferma il segretario della Cgia Renato Mason - non solo paga con un ritardo inaudito e quando lo fa non versa più l'Iva al proprio fornitore".

Pertanto, le imprese che lavorano per lo Stato, oltre a subire tempi di pagamento spesso irragionevoli, scontano anche il mancato incasso dell'Iva che, "pur rappresentando una partita di giro, consentiva alle imprese di avere maggiore liquidità per fronteggiare i pagamenti correnti. Questa situazione, associandosi alla contrazione degli impieghi bancari nei confronti delle imprese in atto in questi ultimi anni, ha peggiorato la tenuta finanziaria di moltissime piccole aziende", conclude.

www.legautonomie.it

L'errore del Mepa e le esclusioni

errore2Per il Tar è illegittima l’esclusione di un concorrente dalla gara nel sistema Mepa di Consip in presenza di un malfunzionamento del Mepa stesso.

La notizia indicata e ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Il calcolo dei differenziali nelle progressioni

E’ un po’ l’argomento cult del momento. Vediamo perchè.

La Ragioneria generale dello Stato in sede di conto annuale (Circolare 18/2018) ha ritenuto, di chiedere agli enti la rettifica anche delle voci riferite al 2016 e al 2017 in quanto gli incrementi contrattuali decorrono anche dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017.

La logica di fondo a tale conclusione delle istruzioni al Conto annuale, risiede nel fatto che con gli incrementi previsti dal nuovo CCNL dovremmo andare a indicare il valore reale di quanto speso per le progressioni orizzontali tenendo conto delle distinte decorrenze degli aumenti. Di conseguenza, per pareggiare i conti, è necessario aggiornare anche la voce di costituzione in entrata.

Ma questo punto vi è una importante criticità che deve essere analizzata: questi differenziali si calcolano tenendo conto dell’effettiva presenza dei dipendenti oppure sul valore teorico anno?

Dal testo letterale si dovrebbe ipotizzare il calcolo alla data di decorrenza del nuovo importo contrattuale, a prescindere dal fatto che poi un dipendente cessi dal servizio. È, peraltro, la soluzione più coerente con il disposto contrattuale dell’art. 68, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 che afferma: “tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”. Di fatto (e con un esempio) sarebbe come mettersi con il pensiero al 1° gennaio 2016 e calcolare il differenziale per le progressioni orizzontali dei dipendenti presenti a quella data. Tale valore costituirebbe l’importo da inserire in costituzione del fondo, mentre in uscita andrebbe prelevato il costo storico intero (valore originario+differenziale) della progressione. Se poi un dipendente cessa, libera risorse in uscita senza “toccare” il valore della costituzione del fondo.

www.gianlucabertagna.it

Incarichi a pensionati

pensionati2La Corte dei conti si è pronunciato sul divieto per le amministrazioni pubbliche l’attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

Il subentro del concessionario nelle funzioni processuali

auto2La Corte di Cassazione si è pronunciata sul subentro all’ente, da parte del concessionario delle entrate, nell’esercizio delle funzioni sostanziali e processuali.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Fiscalità Locale

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…