Il calcolo dei differenziali nelle progressioni

E’ un po’ l’argomento cult del momento. Vediamo perchè.

La Ragioneria generale dello Stato in sede di conto annuale (Circolare 18/2018) ha ritenuto, di chiedere agli enti la rettifica anche delle voci riferite al 2016 e al 2017 in quanto gli incrementi contrattuali decorrono anche dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017.

La logica di fondo a tale conclusione delle istruzioni al Conto annuale, risiede nel fatto che con gli incrementi previsti dal nuovo CCNL dovremmo andare a indicare il valore reale di quanto speso per le progressioni orizzontali tenendo conto delle distinte decorrenze degli aumenti. Di conseguenza, per pareggiare i conti, è necessario aggiornare anche la voce di costituzione in entrata.

Ma questo punto vi è una importante criticità che deve essere analizzata: questi differenziali si calcolano tenendo conto dell’effettiva presenza dei dipendenti oppure sul valore teorico anno?

Dal testo letterale si dovrebbe ipotizzare il calcolo alla data di decorrenza del nuovo importo contrattuale, a prescindere dal fatto che poi un dipendente cessi dal servizio. È, peraltro, la soluzione più coerente con il disposto contrattuale dell’art. 68, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 che afferma: “tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”. Di fatto (e con un esempio) sarebbe come mettersi con il pensiero al 1° gennaio 2016 e calcolare il differenziale per le progressioni orizzontali dei dipendenti presenti a quella data. Tale valore costituirebbe l’importo da inserire in costituzione del fondo, mentre in uscita andrebbe prelevato il costo storico intero (valore originario+differenziale) della progressione. Se poi un dipendente cessa, libera risorse in uscita senza “toccare” il valore della costituzione del fondo.

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