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La riunione dell'Osservatorio sulla finanza

Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 11,30, si è riunito l’Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali, di cui all’art.154 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, per la trattazione dei seguenti argomenti :

1) Relazione annuale sull'attività svolta dall'Osservatorio;

2) Presentazione di un abstract dello studio in corso di definizione: "Analisi della riscossione delle entrate comunali e Tax Gap";

3) Indagine sull'associazionismo comunale. Primi esiti dell'indagine in corso;

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente Ferone, ha illustrato un’ampia relazione dei lavori svolti dall’Osservatorio che sarà consegnata al Ministro ed al Sottosegretario competente.

Successivamente, il componente Dott. Pacella è intervenuto per aggiornare il consesso sullo stadio di avanzamento dello studio relativo all’analisi della riscossione delle entrate comunali e Tax Gap. In conclusione la componente Dott.ssa D’Angicco ha illustrato i primi esiti dell’indagine sull'associazionismo comunale.

Gli aumenti contrattuali e i limiti al fondo

L’idea che per una volta le cose potessero andare via lisce era solo un ardito desiderio. Sto parlando degli incrementi del nuovo CCNL sul fondo delle risorse decentrate di Euro 83,20 a dipendente presente al 31.12.2015 con effetto sull’esercizio 2019. Ne ho parlato diverse volte anche sul mio sito, da ultimo a questo LINK

Non sono ancora passati due mesi che ci ritroviamo già tra le mani una Deliberazione della Corte dei conti che dice che tali incrementi stanno nel tetto dell’anno 2016 come previsto dall’art. 23 comma 2.

Lo ha detto la Sezione regionale della Puglia nella Deliberazione n. 99/2018:

l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica.

E così, siamo arrivati al surreale. Le parti hanno inserito nel CCNL delle somme che però non si possono utilizzare. Non fosse che sono argomenti seri, mi metterei a ridere.

Spero, davvero, che arrivi del buono senso dalle altre sezioni regionali, che si arrivi alla Sezione Autonomie e che non si faccia altro che richiamare la certificazione positiva delle Sezioni Riunite che aveva affermato:

In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dal Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri “in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.

Ora, molto banalmente, se la Corte dei conti prende atto e poi certifica POSITIVAMENTE, perchè si deve sempre arrivare al peggio? - www.gianlucabertagna.it

La doppia partecipazione dello stesso operatore

Manifestazione di interesse dello stesso Operatore Economico in diverse forme: va escluso?

    Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

    La contemporanea manifestazione d’interesse di soggetti tra loro incompatibili, o meglio del medesimo soggetto in forme diverse, integra, su un piano logico, la fattispecie che la norma in questione ha voluto scongiurare, rompendo l’equilibrio tra gli operatori economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto che viene in rilievo. Infatti le diverse manifestazioni di interesse dello stesso soggetto, seppur strutturato in diverse forme (ditta individuale e consorziato – nonché esecutore dei lavori – di un consorzio) determinano quanto meno l’aumento delle probabilità – rispetto agli altri soggetti che hanno inoltrato manifestazione d’interesse – di essere sorteggiati per la partecipazione alla gara successiva, con evidente lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi soggetti interessati allo svolgimento dell’appalto (da ultimo, TAR Palermo, 27.06.2018 n. 1437). www.sentenzeappalti.it

La differenza tra varianti e proposte migliorative

lavori1Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa si è pronunciato sulla differenza tra proposte migliorative e varianti.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Accesso civico negato per atti tributari

divieto1Il Garante per la protezione dei dati personale, con il parere su una istanza di accesso civico è intervenuto in tema di accesso ai dati tributari.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

L'immobile inagibile e l'imposizione tributaria

imu1La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di agevolazione ai fini Ici/Imu per inagibilità degli immobili.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Fiscalità Locale

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