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Il nuovo Piano degli indicatori di risultato

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Il decreto del Ministero dell’interno recante Aggiornamento del Piano degli indicatori di risultato, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spese di personale in un organismo strumentale

organismostrumenLa Corte dei conti ha formulato parere in tema di spese di personale di un organismo strumentale dell’ente.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risarcimento per l'illegittima aggiudicazione

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Il risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il principio di equivalenza e l'impugnazione del bando

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L’impugnazione del bando ed applicazione del principio di equivalenza, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fondo risorse decentrate del 2022 dopo l’ipotesi CCNL Funzioni Locali

Il fondo risorse decentrate del 2022 dopo l’ipotesi CCNL Funzioni Locali

Per quanto attiene alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, probabilmente per la consapevolezza delle conseguenze di un’approvazione definitiva che sarà comunque tardiva nel corso dell’anno, va innanzitutto sottolineato che il nuovo contratto, di fatto, “suggerisce” di partire con l’applicazione delle nuove regole dal 1° gennaio 2023.

Il fondo per le risorse decentrate del 2022, quindi, può essere costituito (o, se già costituito, confermato) secondo le regole dell’attuale Ccnl 21/05/2018 (art. 67).

Anche la quota parte del nuovo contratto dedicata alle voci di utilizzo, coerentemente, fissa la propria decorrenza nel nuovo anno.

Segnaliamo in particolare, in questo senso:

– l’art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) che al comma 7 così recita: “Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.“;

– l’art. 80 (nuovo riferimento per l’utilizzo delle risorse del fondo) che al comma 4, del tutto analogamente, dispone che: “Il presente articolo disciplina l’utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”

Va inoltre detto che gli incrementi contrattuali, sia di parte stabile che variabile, sono fatti salvi – anche per gli anni 2021 e 2022 – nell’ipotesi di prima applicazione dal 2023, perché il nuovo Ccnl ne prevede espressamente il “riporto” una tantum sul fondo dell’anno prossimo. Partire con l’applicazione delle nuove regole dal 2023, pertanto, non comporterà alcuna riduzione delle spettanze del personale.

Detto questo, e rammentato che la costituzione del fondo è competenza esclusivamente datoriale (per cui è l’amministrazione, in piena autonomia, a dover decidere come procedere nel 2022), per gli enti che non hanno ancora concluso la contrattazione integrativa annuale, è possibile computare, già nel 2022, i due nuovi incrementi, rispettivamente di parte stabile e di parte variabile. Così dispone l’art. 79 comma 5 dell’ipotesi di contratto.

gianlucabertagna.it

 

Il bilancio consolidato

La scadenza del Bilancio Consolidato degli Enti Locali per il 2022

scadenza-bilancio-consolidato-enti-locali-2022Si avvicina per gli Enti Locali con più di 5000 abitanti la scadenza per la deliberazione del Bilancio Consolidato 2022: ecco cosa bisogna sapere e perché è importante essere conformi.

Ricordiamo che il Bilancio Consolidato ha la funzione di rappresentare globalmente:

    la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente
    il risultato economico della complessiva attività svolta attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Scopriamo dunque qual è la scadenza, molto vicina, e perché quest’anno riveste particolare importanza.

La scadenza del Bilancio Consolidato degli Enti Locali per il 2022

Gli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno dunque tempo fino al 30 settembre per deliberare il bilancio consolidato.

Gli scopi principali perseguiti dal Bilanco Consolidato sono i seguenti:

    sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società;
    fornire supporto all’amministrazione capogruppo tramite uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
    e infine dare una panoramica completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Perché è importante non sforare oltre il termine? Per non incorrere nel divieto di assunzioni previsto dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dlgs 113/2016.
L’importanza della scadenza per il 2022

Abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo l’importanza della scadenza di quest’anno.

Per la prima volta, infatti, faranno ingresso le modifiche del 13° correttivo Arconet. Si tratta del tredicesimo decreto correttivo in materia di armonizzazione contabile, in merito agli schemi e ai principi contabili.

Nello specifico questo testo applica alcune sostanziali novità in campo contabile, tra le quali:

    tra gli accertamenti pluriennali a cui sono riferiti crediti, rientrano anche quelli del titolo I e III dovuti a
    rateizzazioni e non solo quelli relativi a entrate del titolo V;
    le imposte di scopo possono essere oggetto di risconto;
    modifica alle regole per la valutazione del patrimonio netto delle società controllate e partecipate;
    nuovi schemi di Patrimonio Netto (la colonna 2020 potrà essere valorizzata, soltanto a livello di totale, così come avvenuto per il rendiconto 2021);
    Patrimonio netto e Risultato di esercizio di terzi dovranno essere indicati come dati a sé stanti.
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