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I pareri dell’Aran sui differenziali delle progressioni orizzontali

I pareri (contrastanti) dell’Aran sui differenziali delle progressioni orizzontali
Pubblicato il 6 Dicembre 2022 da Gianluca Bertagna   

La gestione del personale è già complicata di suo.

Non si sente, ad esempio, la necessità che i nostri interpreti ufficiali cambino idea da un giorno all’altro su questioni delicate.

Facciamo un caso concreto: quando si calcolano i differenziali da inserire in entrata nel fondo risorse decentrate, a quali dipendenti si deve fare riferimento?

Risposta ARAN nel parere RAL 1725: occorre, innanzitutto, definire l’elenco analitico del personale in servizio in corrispondenza di ciascuna data di sottoscrizione definitiva dei diversi CCNL. Nello stesso parere, più avanti si legge: per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione.

Risposta ARAN nel parere CFL 174: con riferimento al CCNL stipulato al 16/11/2022 vanno presi i dipendenti al 1/1/2021.

Due pareri, due risposte diverse. Sempre dall’ARAN. Perché non è possibile almeno dallo stesso interprete e sulla stessa identica questione avere la medesima risposta? Perché?!

Comunque, io vi ho già detto QUA come la penso.

A me pare più corretta la conclusione del RAL 1725, perchè, prendendo un dato dotazionale più “fresco” direi che consente di rispettare decisamente meglio la ratio della norma contrattuale, che è avere un incremento del fondo il più vicino possibile a quanto è il maggior costo a carico dello stesso per effetto dei nuovi valori delle p.e.o.

E in ogni caso. In qualsiasi modo facciate, ricordate la regola aurea: da questa “storia”, in prima applicazione, il fondo non deve avere né un miglioramento né un peggioramento. Poi, a questo punto, va bene tutto.

 
www.gianlucabertagna.it

Le comunicazioni sul PPP

Si comunica che con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, in sostituzione delle precedenti Circolari del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009 e del 10 luglio 2019, è stata definita una nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni, disponibile al link https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp, sviluppato congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La trasmissione dei dati risulta funzionale per la valutazione della stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come previsto dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n.31. Inoltre, il popolamento del citato portale web sul PPP consente contestualmente di ottemperare agli adempimenti normativi derivanti dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo.

Gli obblighi di comunicazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP si applicano a tutti gli interventi, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (PNRR o altre fonti). Rientrano tra questi anche tutti gli interventi di efficientamento energetico registrati sia come contratti di concessione e costruzione, sia come concessione di servizi purché prevedano spese per investimento.

In particolare, sono tenuti all’obbligo di comunicazione delle informazioni sul nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato, i seguenti soggetti aggiudicatori che abbiano avviato operazioni di PPP:

 

    le amministrazioni aggiudicatrici;

    gli organismi di diritto pubblico;

    gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 50 del 2016, nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente ai sensi degli articoli 164 e ss. del D.lgs. n. 50 del 2016.

 

Il portale dovrà essere popolato con la seguente documentazione:

 

    Nella sezione contratto: il contratto stipulato nonché eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso intervenuti successivamente alla stipula;

    Nella sezione allegati i seguenti documenti:

        capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della gestione;

        piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, con relativa relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso (l'allegato del Piano economico finanziario va caricato in formato Excel editabile);

        relazione illustrativa del progetto;

        scheda di progetto di cui all'allegato della Circolare PCM 2022, recante i dati sintetici sull’operazione oggetto di contratto.

 

Qualora le operazioni di partenariato pubblico-privato siano poste in essere attraverso la creazione di una società mista, i soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i seguenti documenti da caricare nella sezione allegati:

 

    capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della gestione;

    piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, con relativa relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso (l'allegato del Piano economico finanziario va caricato in formato Excel editabile);

    relazione illustrativa del progetto;

    scheda di progetto di cui all'allegato della Circolare PCM 2022, recante i dati sintetici sull’operazione oggetto di contratto.

 

I soggetti aggiudicatori sono tenuti a caricare la documentazione sopra indicata e dettagliata all’interno della Circolare 19 maggio 2022, relativamente a ciascuna operazione, esclusivamente sul portale RGS entro trenta giorni dalla stipula del contratto avendo, altresì, cura di comunicare successivamente con tempestività il raggiungimento del relativo financial close, ed eventuali ulteriori atti aggiuntivi e documenti di modifica di quanto già trasmesso entro trenta giorni dalla relativa stipula.

 

Per le istruzioni di dettaglio in merito all’accesso al Nuovo portale RGS ed al caricamento della documentazione richiesta, si rinvia alla Circolare 19 maggio 2022 ed ai relativi Allegati, consultabile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22A04427/sg, nonché a prendere visione del manuale operativo disponibile sulla homepage del portale accessibile tramite il seguente link https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp.

 

Si fa infine presente che nell’ambito della collaborazione già in atto tra il DIPE e IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), è stato siglato un protocollo di collaborazione per incrementare le attività a favore degli enti locali al fine di supportarli nella implementazione degli investimenti pubblici, con particolare riguardo a quelli per i quali può essere conveniente il ricorso al partenariato pubblico-privato (PPP). In tale contesto è stata prevista la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al trasferimento di competenze in materia di partenariato pubblico-privato, la realizzazione e divulgazione di materiale di supporto alla realizzazione di investimenti comunali finanziati attraverso PNRR e fondi nazionali o europei a gestione regionale.

 

Di seguito è possibile prendere visione dell’iniziativa formativa incentrata sull’utilizzo del PPP per la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e i beni culturali e del relativo materiale didattico presentato: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/grande-successo-del-corso-di-....

 

Peraltro, in un’ottica di promozione e diffusione, all'interno della Pubblica Amministrazione, di modelli di partenariato pubblico privato (PPP) per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, utilizzando tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati, si invita a visitare l’apposita sezione del sito web di questo Dipartimento dedicata al PPP (https://www.programmazioneeconomica.gov.it/homeppp/), dove è disponibile, nell’ambito del materiale a supporto, un’ampia panoramica della normativa e della giurisprudenza di riferimento, oltre che utili pubblicazioni e documenti divulgativi in materia di PPP.

 

Si ricorda infine che presso il DIPE della Presidenza del Consiglio è attivo un nucleo di esperti in grado di fornire, a titolo gratuito, supporto e assistenza in materia tecnico-ingegneristica, economico-finanziaria e giuridico-legale in tutte le fasi dei procedimenti relativi a operazioni di PPP (per ulteriori dettagli si rimanda all’apposita sezione del sito web del DIPE: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/supporto-alle-pubbliche-ammin...).

Il patrocinio legale nel nuovo CCNL

Il patrocinio legale nel nuovo CCNL 16 novembre 2022
La Rivista del Sindaco 16/12/2022 Approfondimenti
Procedura ed estensione ai procedimenti concernenti la responsabilità contabile


L’articolo 59 del Ccnl 16.11.2022 dovrebbe essere utile per chiarire, una volta e per sempre, il corretto flusso procedurale da seguire, ai fini del patrocinio legale dei dipendenti locali.

La prassi scorretta
Le amministrazioni seguono spesso una “prassi” che non trova riscontro nelle norme vigenti e che si traduce in iter procedurali simili a quello che descriviamo di seguito:

    ricezione della comunicazione della vertenza a carico del dipendente (obbligato a comunicare il fatto);
    ricezione della comunicazione da parte del dipendente del legale da questo scelto;
    valutazione della situazione di eventuale conflitto di interessi del dipendente, ai fini dell’attivazione delle tutele legali previste dalla contrattazione collettiva;
    espressione del “gradimento” del legale incaricato dal dipendente (fase che, per altro, spessissimo manca di una decisione formale, tanto da esporre poi i dipendenti alla necessità di attivarsi in giudizio per ottenere le tutele normative, evidenziando che il silenzio mantenuto dall’amministrazione costituisce accettazione per fatti concludenti, in assenza di un’espressa decisione di mancato gradimento del legale);
    pagamento del legale da parte del dipendente;
    assunzione della spesa successivamente al pagamento del dipendente e della trasmissione della documentazione connessa (fattura del legale e quietanza del pagamento);
    erogazione del “rimborso” al dipendente.

I riferimenti nel Ccnl 14.09.2000
Ebbene, come rilevato sopra, tale flusso è del tutto erroneo. Basta leggere, in proposito, la disposizione molto chiara dell’articolo 28, comma 1, del Ccnl 14.9.2000, che sin qui ha regolato la matria: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
La piana lettura della disposizione evidenzia che:

    non è il dipendente a dover incaricare l’avvocato e l’ente ad esprimere il gradimento;
    al contrario, è l’ente a dover concordare col dipendente un legale di comune gradimento;
    non è il dipendente a dover sostenere una spesa, soggetta a successivo rimborso;
    al contrario, è l’ente che “fa assistere” il dipendente dal legale: dunque, è l’ente ad incaricare il legale ed assumere “a proprio carico” ogni onere di difesa, sia inteso come onere di strategia difensiva, sia come onere finanziario.

Ovviamente, il tutto sempre a condizione che l’ente non rilevi un conflitto di interessi. Tale operazione consiste nella valutazione del tipo di reato commesso dal dipendente, se abbia cagionato danni diretti o indiretti, anche solo di immagine, all’ente di appartenenza, circostanza che ovviamente impedirebbe l'assunzione di oneri di difesa da parte dell’ente medesimo.

La posizione della Cassazione
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro ha adottato l’ordinanza 5.11.2021, n. 32258, con la quale evidenzia esattamente i diffusissimi errori di approccio da parte delle amministrazioni locali, sancendo:

    “la disposizione dell'articolo 28 CCNL 14 settembre 2000, sopra trascritta, è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi)”;
    “ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia - in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) - la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente”;
    “in mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente”.

La concessione del patrocinio legale secondo la Cassazione
La Cassazione descrive l’assetto degli interessi in gioco ed anche l’iter da seguire in modo corretto e conforme alle indicazioni contrattuali:

    comunicazione preventiva da parte del dipendente dell’attivazione nei suoi confronti di un procedimento giurisdizionale;
    valutazione dell’esistenza o meno di un conflitto di interessi col dipendente e della sussistenza di un interesse non solo alla difesa del dipendente, in adempimento alla disciplina contrattuale, ma anche all’assetto degli interessi dell’ente stesso, in modo da evidenziare il proprio rispetto delle regole di efficienza, efficacia ed imparzialità e la sua azione gestionale volta a far sì che i propri dipendenti si attengano a tali principi;
    negoziazione col dipendente della figura del legale da incaricare, ai fini della formazione di un comune gradimento;
    assunzione degli oneri connessi all’assegnazione dell’incarico, con la necessaria azione di impegno della spesa;
    gestione diretta dei rapporti finanziari con l’avvocato.

L’art. 59 del Ccnl 2019-2021 – Patrocinio legale esteso alla responsabilità contabile
Come evidenziato prima, il Ccnl 2019-2021 interviene, sulla materia, con una nuova disciplina finalizzata a sostituire quella del 2000 e rendere ancor più evidenti le regole da seguire.
L’articolo 59, comma 1, dispone: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente”.
La norma sul piano sostanziale non aggiunge moltissimo, ma letta in combinazione con l’interpretazione della Cassazione appare estremamente chiara nel definire il corretto percorso da seguire. È rilevante, tuttavia, l’estensione del patrocinio legale anche ai procedimenti concernenti la responsabilità contabile, che non era fin qui mai stata presa in considerazione.
Il comma 2, primo periodo, dell’articolo 59 chiarisce ancor meglio: “Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato”.
La disposizione conferma che, in prima battuta, spetta all’ente nominare legale o consulente tecnico; il dipendente può decidere di nominare altri legali o consulenti in sostituzione, oppure di affiancarli. Solo in questo caso occorre un gradimento dell’ente successivo all’individuazione del dipendente ed è il dipendente stesso a doversi fare carico degli oneri, invertendo le fasi.

Il rimborso delle spese legali
Il comma 2, secondo periodo, prosegue stabilendo che: “Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell’ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l’Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”.
Si parla, quindi, di “rimborso”. Ma, attenzione, il rimborso scatta qualora si verifichi la situazione specificata nel primo periodo del comma 2 e, cioè, di sostituzione o affiancamento del legale e del consulente tecnico. Il che conferma, a contrario, che nel caso del comma 1 è l’ente a dover pagare direttamente legale e consulente e non a rimborsare.
Il comma 2, poi, contiene una specificazione di estrema importanza, che avrebbe meritato un comma se non addirittura un articolo dedicato: “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”.
Ciò significa che si afferma il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio, anche qualora l’ente avesse ritenuto sussistente il conflitto di interessi. La conclusione favorevole dei processi, insomma, vale a dimostrare l’inesistenza del conflitto di interessi eventualmente rilevato ab initio. Il Ccnl, quindi, elimina qualsiasi incertezza in merito.
Il comma 2 si conclude specificando che: “Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”.
È del tutto evidente che il dipendente può decidere di non giovarsi della tutela assicurata dal Ccnl: in questo caso nessun onere può essere posto a carico dell’ente.
Invece, ai sensi del comma 4: “In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”. È evidente: la condanna dimostra le responsabilità del dipendente, sicché l’ente non dispone di un titolo giuridico per coprire le spese del condannato.
Il comma 5 conferma che quanto previsto dalla disciplina sul patrocinio legale “non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile”. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa prevede la surroga da parte dell’assicurazione nella posizione processuale del dipendente. Ricordiamo che il comma 6 consente espressamente la copertura assicurativa per la responsabilità civile in favore dei soli dipendenti che svolgono “attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno”.

Articolo di Luigi Oliveri

Fascicolo virtuale obbligatorio, ecco le eccezioni

 Fascicolo virtuale obbligatorio, ecco le eccezioni: esenti SOA e chi utilizza piattaforme telematiche

L’obbligo, in vigore dal 9 novembre scorso, di utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici non riguarda tutti: le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Lo chiarisce Anac in un comunicato del presidente del 16 novembre approvato in seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito all’applicazione del Fascicolo virtuale (FVOE). 

Quella entrata in vigore il 9 novembre, infatti, è una prima versione del Fvoe. Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo: da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità; delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione; delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici; degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.

Nell’attesa del nuovo provvedimento, il comunicato del presidente Anac ricorda quali sono le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti: le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità. 

Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l’acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Anac ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

ANAC 

Mai abbassare la guardia sulla corruzione

Mai abbassare la guardia sulla corruzione

tratto da funzionepubblica.it

L'intervento del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante l'ottava edizione della giornata dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal titolo “Valore Pubblico, Pnrr e Pna 2022”, organizzata dall'Anac-Autorità Nazionale Anticorruzione a Roma, Teatro Quirino:

"Saluto e ringrazio il Presidente, Giuseppe Busia, per l’invito a partecipare a questa giornata che ci offre la possibilità di riflettere sullo stato di avanzamento delle iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di corruzione e di ribadire l’impegno costante da parte di tutte le Istituzioni nel costruire una fitta rete che impedisca ad ogni forma di mala gestio di annidarsi nei gangli degli apparati pubblici.

Rivolgo, altresì, un saluto alla Presidente, prof.ssa Paola Severino, con cui abbiamo da subito instaurato un rapporto di proficua collaborazione sul tema della formazione della dirigenza pubblica con il chiaro indirizzo di investire sulle competenze per rispondere alle innumerevoli sfide che la pubblica amministrazione e gli enti locali si trovano ad affrontare.  

Una di queste è senza dubbio il contrasto ad ogni forma di corruzione, intesa non solo come reato contro la pubblica amministrazione, ma come ferita alla democrazia, vulnus della economia nazionale, nonché vera e propria emergenza etica e sociale, figlia di un approccio culturale che priva di speranze e opportunità soprattutto le giovani generazioni.

Nonostante l’evidente difficoltà nel misurare un fenomeno così opaco, che nel corso degli anni è diventato sempre più complesso e sofisticato, come dimostrato dallo scandalo che proprio in questi giorni sta coinvolgendo i vertici europei, gli ultimi dati ci indicano che di fronte ai pur importanti risultati raggiunti dal nostro Paese anche grazie all’occhio sempre vigile dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, non possiamo abbassare la guardia.

Se, infatti, l’Italia, nell’ultimo anno, ha scalato ben dieci posizioni nella classifica mondiale di Trasparency International, la percezione tra gli esperti e i dirigenti aziendali è che il livello di corruzione nel settore pubblico continui ad essere relativamente elevato. A certificarlo è la relazione sullo stato di diritto, pubblicata a luglio 2022, dalla Commissione europea che riferendosi all’indagine speciale Eurobarometro 2022 sulla corruzione mostra come l’89% degli intervistati ritiene che la corruzione sia diffusa nel Paese (media UE 68%) e il 32% ritiene di subirne personalmente gli effetti nel quotidiano (media UE 24%). Nel quinquennio 2017-2021 gli illeciti accertati contro la spesa pubblica valgono da soli 34 miliardi di euro per un totale di quasi 115 mila soggetti denunciati.

Gli accertamenti della Guardia di finanza rilevano, nello specifico, che la frode accertata per responsabilità amministrativa erariale, nel quinquennio preso in esame, ammonta a circa 20 miliardi di euro, con 27.296 soggetti denunciati. A questi dati si aggiungono quelli delle sezioni regionali della Corte dei conti che, nel corso del 2021, hanno pronunciato condanne per danni conseguenti a reati di corruzione per circa 14 miliardi di euro, di cui circa 300 milioni, determinati a seguito di giudizio abbreviato.

I costi diretti e quelli indiretti della corruzione, come evidenziato dai dati che ho appena illustrato, sono altissimi per la collettività, non soltanto dal punto di vista economico ma anche da quello sociale. Compromettono la resa dei servizi, l’erogazione dei beni ai cittadini, minano la percezione dei cittadini e degli investitori allargando quel divario di fiducia e credibilità nello Stato e nelle istituzioni, ostacolando la crescita del Paese. Penso ad esempio agli ospedali stracolmi, ai tribunali al collasso, alla perdita di investimenti stranieri, all’ambiente vituperato ma anche alla realizzazione di opere pubbliche infinite.

Un’indagine della Banca d’Italia, realizzata appena prima del manifestarsi della pandemia del dicembre 2019, mette in evidenza che la durata media per la realizzazione di un’opera è pari a 4 anni e 10 mesi a fronte di un importo mediano di 300.000 euro; sale a quasi 11 anni per le opere il cui valore supera i 5 milioni. Il dato rilevante è che il tempo speso nelle fasi definite dalla ricerca 'di attraversamento', ossia quelle che corrispondono ai passaggi burocratici, ammonta al 40 per cento del tempo, con un’incidenza particolarmente elevata per i tempi dedicati alle fasi di progettazione.

In tale contesto, la 'messa a terra' del PNRR non può essere ostaggio dell’incertezza burocratica ma presuppone il superamento degli impedimenti amministrativi alla rapida ed efficace attuazione delle iniziative programmate per la ripresa.

In termini di risorse, parliamo di 191,5 miliardi di euro, di cui 122,6 miliardi finanziati tramite prestiti e 68,9 miliardi finanziati da sovvenzioni a fondo perduto: una opportunità unica che sapremo cogliere se tutti noi, soggetti coinvolti, riusciremo nell’impresa di spendere in maniera utile i fondi, in breve tempo, limitando gli sprechi, contrastando la corruzione e prevenendo e perseguendo le infiltrazioni criminali, in particolar modo quelle di stampo mafioso. È solo attraverso una piena sinergia di tutti gli attori in campo – amministrazioni centrali, locali, forze dell’ordine ma anche  autorità coinvolte, come in questo caso l’ANAC, oltre a quella giudiziaria – che potremo prevenire e cogliere eventuali segnali di pericolo. Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2022, insieme alle misure previste nel nostro ordinamento come i Piani triennali di prevenzione della corruzione e il delicato ruolo svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, saranno gli strumenti che utilizzeremo per evitare situazioni che minano la corsa verso la realizzazione di quanto sino ad oggi è stato progettato. Se vogliamo tagliare il traguardo, nei tempi stabiliti, dobbiamo correre. Per farlo bisogna eliminare gli ostacoli, le voragini, le curve dove possono annidarsi fenomeni corruttivi e dove le lungaggini burocratiche attanagliano i processi amministrativi e favoriscono quella 'baratteria' della piaga del malaffare e del clientelismo.

Lo possiamo fare promuovendo una innovazione della PA da un punto di vista tecnologico, culturale e organizzativo. Un processo che richiede profondi cambiamenti nella organizzazione delle strutture e una non meno radicale riprogettazione delle procedure, dei prodotti e dei servizi che la collettività si aspetta da un’amministrazione pubblica moderna ed efficiente. Tali cambiamenti si reputano indispensabili anche nell’ottica di contrastare le nuove forme di corruzione che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi anni, che per essere combattute efficacemente hanno bisogno di strumenti innovativi. La digitalizzazione e la semplificazione sono strumenti che eliminano gli ostacoli burocratici e disarmano il corruttore con un effetto dissuasore più potente di qualsiasi intimidazione. I fascicoli cartacei si perdono, possono essere manomessi e sottratti. Gli archivi digitali, i files, le banche dati interoperabili offrono invece maggiori certezze nel ricostruire la filiera dei processi, individuare i nodi e scioglierli, senza una cultura del sospetto e del pregiudizio ma sicuramente con un approccio di trasparenza, rispetto delle regole e della deontologia professionale.

È in questa ottica che si devono leggere i provvedimenti che sin dal mio insediamento ho da subito provveduto a rilanciare.

Tra questi, il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 1° dicembre e adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge cosiddetto PNRR 2. Nel codice viene sottolineato il ruolo del dirigente, chiamato alla misurazione della performance dei dipendenti non solo in base al raggiungimento dei risultati, ma valutandone anche il comportamento organizzativo. Una responsabilità, quella del dirigente, incentrata sulla crescita del capitale umano affidatogli. E’, altresì, stabilito il divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio l’orientamento sessuale, il genere, la disabilità, l’etnia e la religione; aggiungendo, anche, che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l’utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all’amministrazione di appartenenza o lederne l’immagine ed il decoro. A questo si aggiunge il rinnovato impulso al decreto attuativo dell’Anagrafe digitale della pubblica amministrazione che consentirà, finalmente, di poter censire digitalmente i componenti della pubblica amministrazione e che porterà alla creazione del fascicolo digitale del dipendente a cui si accompagna la riforma della disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego, che ha acquisito l’intesa nella seduta della Conferenza unificata dello scorso 30 novembre, ora all’esame del Consiglio di Stato, e che poi approderà all’esame delle competenti commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Si tratta di un testo innovativo, che tra le tante misure contenute, prevede la completa digitalizzazione di tutte le procedure, dalla pubblicazione del bando, ormai soltanto online, sul sito INPA.gov.it, che sostituisce in tutto la vecchia pubblicazione nella gazzetta ufficiale, dalla presentazione della domanda, allo svolgimento delle procedure concorsuali fino alla pubblicazione della graduatoria. In tale contesto si inserisce il progetto 'la banca dati dei pareri' con il fine di consentire ai pubblici dipendenti, ai privati cittadini e agli operatori del sistema la piena conoscibilità degli orientamenti applicativi ed interpretativi delle norme inerenti la disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, espressi e pubblicati a partire dai primi anni 2000.

Un modello di amministrazione pubblica orientata verso l’open government comporta, inevitabilmente, una maggiore accessibilità delle informazioni e, dunque, una trasparenza nell’azione amministrativa. Proprio sul principio della trasparenza poggia le basi il progetto 'Re-ingegnerizzazione del modello tecnico-organizzativo dell’Ispettorato per la funzione pubblica', volto a rendere più mirata ed efficace la risposta della pubblica amministrazione alle segnalazioni di cittadini ed imprese. Nello specifico, entro la fine del mese, verrà lanciata una piattaforma per l’acquisizione delle segnalazioni e per la gestione delle verifiche ispettive che consentirà: al cittadino di inoltrare una segnalazione e consultare il suo stato di lavorazione; una gestione digitalizzata del flusso di lavoro delle segnalazioni e il monitoraggio dei tempi procedurali; un monitoraggio delle tipologie di segnalazioni pervenute e l’elaborazione della relativa reportistica.

Combattere la corruzione vuol dire anche promuovere un percorso volto a progettare e realizzare servizi e procedure semplici, facilmente utilizzabili dai nostri utenti. A tal proposito, il PNRR ci assegna il compito di reingegnerizzare e digitalizzare 600 procedure entro il 30 giugno 2026, di cui 200 entro il 31 dicembre 2024, ulteriori 50 entro il 30 giugno 2025, per arrivare a creare un archivio unico, giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale in ogni settore: ambiente, edilizia, energia, lavoro, fisco, ma anche nel campo della disabilità e del sociale. È mia intenzione imprimere un’accelerazione a questo ambizioso programma, se possibile anticipando - rispetto alle scadenze PNRR - alcune misure 'rapide' di semplificazione in settori prioritari per gli operatori economici, i cittadini e le famiglie. Tra queste, assume particolare rilievo l’iniziativa che stiamo mettendo in atto, finanziata con risorse PNRR, volta ad assicurare la completa interoperabilità di tutti gli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia SUAP e SUE su tutto il territorio nazionale a cui si aggiunge un primo pacchetto di misure, già in via di definizione d’intesa con il Ministro per le disabilità, volte alla semplificazione di aspetti fondamentali per l’autonomia di persone anziane e disabili.

Si tratta di interventi necessari per ripristinare il rapporto di fiducia tra amministrazione pubblica e cittadini e, al contempo, per promuovere il principio di legalità e la prevenzione della corruzione. Norberto Bobbio sosteneva che la trasparenza è il principio in base al quale distinguere gli ordinamenti democratici da quelli autoritari, nei quali la riservatezza è la regola e l’accessibilità alle informazioni l’eccezione. Un’attività amministrativa ispirata ai principi di trasparenza e condivisione è espressione di una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino.

In tale contesto il primo vero presupposto dell’anticorruzione è quello della conoscenza. Se c’è un termine contrario alla parola 'corruzione' è proprio quello della 'conoscenza'. Conoscere vuol dire confrontarsi, studiare, innovarsi, porre attenzione per le opinioni altrui. Corruzione, al contrario, vuol dire chiudersi in sé stessi, seguire logiche di conservazione, cancellare il futuro. Per questo motivo, come più volte ricordato dal giudice Borsellino è importante parlare di corruzione a tutti i livelli. La formazione acquista un valore fondamentale se vogliamo colpire il fenomeno della mala amministrazione non solo nella punta dell’iceberg ma anche nelle dimensioni subacquee che, purtroppo, rimangono per lo più ignote.

Bisogna puntare ad una pubblica amministrazione dove competenza, responsabilità, professionalità e merito siano le vere parole d’ordine.

Ciò che serve è attrarre le migliori competenze per favorire un percorso di rinnovamento e miglioramento della macchina amministrativa in linea con le esperienze più avanzate di altri Paese europei. Un primo passo è stato compiuto come già detto attraverso il Portale unico del reclutamento (Portale inPA) la cui utilizzazione dal 1° novembre 2022 è diventata obbligatoria per tutte le assunzioni a tempo indeterminato e determinato delle amministrazioni centrali e delle autorità amministrative indipendenti. Allo stesso tempo dobbiamo puntare sulla formazione. Fare formazione non significa solo dotare i nostri dipendenti delle competenze e degli strumenti informatici adeguati, ma vuol dire, soprattutto, garantire un processo di aggiornamento continuo. Il focus è sul rafforzamento delle competenze trasversali – da sviluppare cioè in tutte le amministrazioni – funzionali alle transizioni digitale, ecologica e amministrativa e sulle competenze manageriali. Da questo punto di vista il passaggio da una formazione delle sole competenze a una formazione anche delle capacità manageriali, risponde non solo a un’intuitiva esigenza di inserimento nelle amministrazioni di dirigenti effettivamente consapevoli del loro ruolo, ma anche di allineamento della disciplina del reclutamento con quella dettata per la gestione del rapporto di lavoro. Al dirigente pubblico spetta il compito di conseguire i risultati, agire con tempestività, favorendo lo spirito di squadra e premiando il merito, valore essenziale non solo per la crescita dell’individuo ma anche dell’organizzazione.

Questo impianto di misure e interventi ha bisogno di uno scatto culturale che una legislazione innovativa può favorire ma non può imporre. C’è bisogno di un investimento sulla formazione, un approccio basato sul valore delle persone che si concretizzi nella valorizzazione e nella responsabilizzazione dei dipendenti. L’habitus mentale con cui quotidianamente ci si reca al lavoro, ci si rapporta con l’amministrazione e si accede ai servizi è fondamentale per orientare la complessa macchina amministrativa. Solo così potremo parlare di un sistema di prevenzione che possa contribuire a ridurre la possibilità di corrompere ed essere corrotti, diminuendo drasticamente il numero dei casi di corruttela ed aumentando la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione. Si tratta di un impegno collettivo poiché le Istituzioni devono essere le prime ad ingaggiarsi nel promuovere scelte coerenti e diffondere una vera e propria cultura della legalità.

Su questo cammino nessuno di noi può restare indietro".

Illegittima concessione stadio

Illegittima concessione stadio alla Cremonese, ispezione Anac al Comune, risposte in 30 giorni

E’ quanto ha accertato l’Autorità Nazionale Anticorruzione, al termine di un’ispezione e di un’approfondita istruttoria, approvata dal Consiglio Anac lo scorso 7 dicembre.

L’Autorità contesta al Comune violazioni in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza.

L'istruttoria e le contestazioni

 

Secondo Anac, l’affidamento dello stadio alla società sportiva Cremonese spa è stato disposto in assenza di gara, o altra procedura di selezione pubblica, disponendo in via discrezionale l’assegnazione alla Cremonese spa, e protraendo nel tempo l’affidamento attraverso “plurime, illegittime clausole di rinnovo”. Inoltre è stato predisposto un canone di concessione irrisorio (un euro per ciascuna stagione sportiva), non congruo rispetto al tipo di affidamento, e – come tale – assolutamente antieconomico per l’amministrazione comunale concedente, e ad esclusivo vantaggio del privato concessionario.

 

L’Anticorruzione contesta poi l’illegittimità della previsione anticoncorrenziale, contenuta nelle varie convenzioni, che obbliga l’eventuale terzo acquirente del bene al rimborso delle spese sostenute dalla concessionaria durante il tempo della concessione. Infine Anac rileva l’inosservanza delle norme del codice dei contratti, specialmente di quelle relative all’esecuzione e alla selezione del contraente, in relazione ai lavori affidati dal Comune alla concessionaria, e da questa a terzi.

Ora se lo ritiene il Comune di Cremona ha tempo trenta giorni per presentare delle controdeduzioni.

Nessuna gara e e reiterate proroghe

 

L’affidamento diretto dello stadio Zini in gestione alla Cremonese spa prosegue ininterrotto dal 2002, oggetto di più rinnovi nel corso degli ultimi vent’anni. L’amministrazione comunale ha concesso la gestione in uso dello stadio e delle parti accessorie senza svolgere alcuna gara o procedura di selezione pubblica. Tale illegittimità è proseguita in reiterate proroghe, sempre con affidamento diretto e in maniera non trasparente, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2037, a favore della Cremonese spa. 

 

Rileva Anac che “nell’ultimo ventennio l’amministrazione ha garantito in via esclusiva alla Cremonese spa l’utilizzo e la gestione dello stadio comunale, procedendo al rinnovo della concessione senza alcuna apertura di mercato, garantendo così al concessionario indiscussi vantaggi economici. L’affidamento, infatti, risulta pacificamente remunerativo per il concessionario, che ha avuto in gestione per vent’anni, e lo avrà per altri quindici, lo sfruttamento economico dell’impianto percependo tutte le entrate, anche di quelle dello sfruttamento pubblicitario e i ricavi del bar-ristorazione, riversando al comune un solo euro all’anno.

 

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