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La contestazione dell'aggiudicazione dal non partecipante

affidamentoappaltiL’impresa non partecipante può contestare l’affidamento all’aggiudicataria di un servizio diverso, così il Tar.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La turbata libertà degli incanti

turbataliber2In caso di turbata libertà degli incanti e danno erariale è ammissibile il giudizio abbreviato, così la Corte dei Conti.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'informativa antimafia anche per le persone fisiche

codiceantimaf

La possibilità di applicare l’informativa antimafia a una persona fisica che non riveste la qualità di imprenditore, così il Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancora un mese per la rilevazione annuale dei dati sulle auto di servizio

Un mese in più per trasmettere i dati necessari al nuovo censimento annuale sulle auto di servizio, volto a fotografare le vetture in uso alle amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2022. Come comunicato con nota del Dipartimento della funzione pubblica, sarà possibile fino al 31 marzo prossimo eseguire o completare l’aggiornamento tramite l’apposita piattaforma digitale www.censimentoautopa.gov.it.

 

La rilevazione, realizzata dalla Funzione pubblica in collaborazione con Formez PA, pone infatti a carico delle amministrazioni l'obbligo di inoltrare, in via telematica, le informazioni sulle autovetture in uso a qualunque titolo utilizzate, con termine che per quest’anno era stato inizialmente fissato al 28 febbraio 2023.

 

Il censimento è uno strumento che, facendo leva sulla trasparenza, punta, con cadenza annuale, a verificare il rispetto, da parte delle Pa, delle norme sul contenimento delle spese destinate all'acquisto, alla manutenzione e all'utilizzo delle autovetture di servizio, nonché di quelle sulla riduzione del parco auto dell'Amministrazione centrale. I dati inviati vengono infatti elaborati e resi pubblici nel sito del Dipartimento della funzione pubblica: numero ed elenco dei mezzi, distinti tra quelli di proprietà e quelli in locazione, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. L’obbligo di comunicazione fa carico alle amministrazioni, per le quali Formez mette a disposizione uno specifico servizio di help-desk, anche nel caso in cui non dispongano di autovetture di servizio.

 

Quest’anno il censimento è stato aperto il 31 gennaio. Lo scorso anno, alla rilevazione sulle vetture utilizzate al 31 dicembre 2021, hanno risposto, nel periodo di apertura dal 16 febbraio 2022 e relativa proroga fino all’8 aprile, 8.142 amministrazioni, l’80% dei 10.128 enti registrati: un aumento del 21,6% (+1.449) rispetto al censimento precedente, con un allargamento della partecipazione, tornata sostanzialmente ai livelli del censimento 2019 superando la scarsa adesione che ha caratterizzato gli anni più drammatici dell’emergenza pandemica. Alla rilevazione dei dati aggiornati al 31 dicembre 2018 rispose l’82% degli enti, e le auto registrate risultarono 33.527 contro le 29.894 del censimento sui dati al 31 dicembre 2021, di cui circa il 92% in uso a uno o più uffici o servizi senza autista e solo l’8% circa in uso con autista.

 

La certificazione Covid

Come è noto l’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. - Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023) prevede che le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

Con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022 sono state applicate le sanzioni per ritardato invio delle Certificazioni COVID-19, rispettivamente, degli anni 2020 e 2021, da irrogare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023 secondo gli importi definiti negli allegati ai predetti decreti.

Per gli enti indicati nei file excel relativi agli Allegati 1 e 2 di cui ai link di seguito riportati, che hanno trasmesso le Certificazioni COVID-19 per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il 27 febbraio 2023, si provvederà d’ufficio all’emanazione del decreto di revoca della sanzione applicata, rispettivamente, con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022.

Gli enti individuati nel file excel denominato Allegato 3 di cui al link di seguito riportato che, alla data del 27 febbraio 2023, risultano ancora inadempienti all’invio delle Certificazioni COVID-19 dell’anno 2020 e/o dell’anno 2021, sono tenuti a trasmettere, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per gli enti che risultano inadempienti all’invio della certificazione riferita all’anno 2020 o 2021 sono stati riaperti, rispettivamente, i modelli 2020 o 2021 e possono procedere all’invio delle correlate Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

Invece, per gli enti che risultano inadempienti ad entrambe le certificazioni 2020 e 2021 sono stati aperti solo i modelli 2020, dal momento che i dati che saranno inseriti dall’ente nella certificazione 2020 comporteranno la contestuale modifica degli importi prospettati nella sezione centrale del Modello RISTORI COVID-19/2021 e, conseguentemente, dell’importo per il quale risulterà valorizzata la voce “Ristori specifici di spesa (E)” nella Sezione 2 – Spese del Modello COVID-19/2021. Si invitano, pertanto, gli enti in parola a comunicare all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. l’avvenuta trasmissione della Certificazione 2020 e a richiedere contestualmente la riapertura dei modelli 2021 al fine di procedere all’invio di entrambe le Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

Si rappresenta che la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.

Si ricorda che dal 16 marzo 2023 i modelli delle rispettive certificazioni saranno bloccati e non sarà consentito l’invio delle certificazioni digitali.

Contributi per l’autofinanziamento di Anac: le nuove tariffe 2023

Contributi per l’autofinanziamento di Anac: ecco le nuove tariffe in vigore dal 2023

 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In base alla legge n. 266/2005, infatti, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( poi Anac ) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto.

Con la delibera 621/2022, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. 

Pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione.

Ecco il prospetto delle nuove tariffe.

Il termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso.

Va ricordato che nel bilancio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tale contribuzione risulta maggioritaria come fonte di finanziamento.

Esiste poi una parte residuale del bilancio che è coperta con finanziamento a carico dello Stato. Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025.

 

 

 

 

omunicato relativo agli Enti inadempienti all'invio delle Certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 e/o per l'anno 2021 – articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023)

 

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